Contributo alla finanza pubblica: La RGS pubblica il decreto sui criteri e modalità di riparto

In attesa della registrazione da parte della Corte dei Conti e della successiva pubblicazione in G.U., la RGS ha pubblicato il testo del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno del 4 marzo 2025, previsto dall’articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), concernente i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente.

In particolare, l’articolo 1 del richiamato decreto interministeriale, come disposto dal citato articolo 1, comma 788, della legge n. 207 del 2024, prevede che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 140 milioni di euro per l’anno 2025, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 490 milioni di euro per l’anno 2029, di cui 130 milioni di euro per l’anno 2025, 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l’anno 2029 a carico dei comuni e 10 milioni di euro per l’anno 2025, 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 50 milioni di euro per l’anno 2029 a carico delle province e città metropolitane.

Sono esclusi dal predetto contributo:

  • gli enti in dissesto ai sensi dell’articolo 244 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • gli enti in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell’articolo 243-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1° gennaio 2025;
  • gli enti con il periodo di risanamento terminato, come definito dall’articolo 265, primo comma del decreto legislativo n. 267 del 2000, ma con l’Organismo straordinario di liquidazione ancora insediato;
  • gli enti che hanno sottoscritto gli accordi di cui all’articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all’articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

I criteri e le modalità adottati per la determinazione degli importi del citato contributo a carico di ciascun ente per gli anni dal 2025 al 2029 sono individuati nell’Allegato A “Nota metodologica comuni” e nell’Allegato B “Nota metodologica province e città metropolitane”, parti integranti del decreto interministeriale del 4 marzo 2025.

Gli importi del contributo a carico di ciascun ente per gli anni dal 2025 al 2029 sono definiti nella Tabella di cui all’Allegato C per i comuni, e nella Tabella di cui all’Allegato D per le province e città metropolitane, parti integranti del predetto decreto.

Si ricorda che, come previsto dall’articolo 1, comma 785, della predetta legge n. 207 del 2024, a partire dal 2025, per i comuni, le province e le città metropolitane, nonché per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l’equilibrio di cui all’articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2018, n.145, è rispettato in presenza di un saldo non negativo tra le entrate e le spese di competenza finanziaria del bilancio, comprensivo dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e degli utilizzi del fondo pluriennale vincolato, al netto delle entrate vincolate e accantonate non utilizzate nel corso dell’esercizio.

Il decreto interministeriale del 4 marzo 2025 indica, altresì, all’articolo 2, puntuali disposizioni contabiliper gli enti di cui sopra, connessi al contributo aggiuntivo di cui al comma 788 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2025, prevedendo, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, l’iscrizione nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, alla voce U.1.10.01.07.001 “Fondo obiettivi di finanza pubblica”, un importo pari al predetto contributo annuale alla finanza pubblica indicato nelle Tabelle di cui agli Allegati C e D del decreto.

Fermo restando il rispetto dell’equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all’articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente.

Con riferimento al bilancio di previsione 2025-2027, il fondo è iscritto entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del 4 marzo 2025 con apposita variazione di bilancio approvata con atto del Consiglio.

Infine, richiamando quanto disposto dall’articolo 1, commi 792 e 793 della legge n. 207 del 2024, il predetto decreto interministeriale del 2025 prevede altresì, all’articolo 3, la verifica del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché le sanzioni da applicare nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica in ciascun esercizio e nel caso di mancata trasmissione entro il 31 maggio alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche dei dati di consuntivo o preconsuntivo relativi all’esercizio precedente.

Allegati:

Allegato A – Nota metodologica comuni
Allegato B – Nota metodologica province e città metropolitane
Allegato C – Tabelle comuni
Allegato C – Tabelle comuni in formato elaborabile
Allegato D – Tabelle province e città metropolitane
Allegato D – Tabelle province e città metropolitane in formato elaborabile

 

La redazione PERK SOLUTION

Online le Schede di monitoraggio e rendicontazione degli obiettivi di servizio

Sul portale Opencivitas sono state pubblicate le Schede per il monitoraggio degli obiettivi di servizio e la rendicontazione delle risorse aggiuntive relative al 2024 destinate allo sviluppo dei servizi sociali, degli asili nido e del trasporto degli studenti con disabilità per i comuni delle regioni a statuto ordinario (RSO), della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, nonché le schede per il monitoraggio e rendicontazione del servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità.

Obiettivi di servizio e rendicontazione spesa per servizi sociali comunali
Le schede di monitoraggio e di rendicontazione degli obiettivi di servizio sono un modulo strutturato editabile che si compone di quattro sezioni:

  1. Quadro di autodiagnosi del numero di utenti serviti;
  2. Quadro di autodiagnosi della spesa per il sociale;
  3. Quadro della rendicontazione degli obiettivi di servizio;
  4. Quadro della relazione in formato strutturato.

La compilazione dei Quadri 1 e 4 è obbligatoria per tutti gli enti, il Quadro 2 può essere facoltativamente compilato dagli enti locali che presentano una spesa storica 2021 superiore a quella 2017 (precalcolata), il Quadro 3 deve essere compilato soltanto dagli enti che non raggiungono gli Obiettivi di Servizio in termini di spesa per la funzione Servizi sociali, ad eccezione degli enti che – pur non raggiungendo la spesa da fabbisogni standard – risultano assegnatari di risorse aggiuntive per il potenziamento dei Servizi sociali (rigo R08) inferiori a 1.000 euro. Inoltre, è previsto l’obbligo di rendicontazione dell’utilizzo delle risorse aggiuntive da parte dei Comuni soltanto per la parte di scostamento dall’importo necessario al raggiungimento dell’Obiettivo di Servizio per lo sviluppo dei Servizi sociali; qualora le risorse aggiuntive effettive per i Servizi sociali assegnate superino la differenza tra fabbisogno standard sociale di riferimento e spesa sociale riclassificata, la somma da rendicontare (rigo R09) è pari al minimo tra tale differenza e le risorse aggiuntive effettive indicate nel rigo R08.

Obiettivi di servizio e rendicontazione spesa Asili nido
La Scheda di monitoraggio è un modulo strutturato editabile che contiene tre tipologie di informazioni:

  • variabili precalcolate relative al 2018, come da Nota metodologica, desunte dalla banca dati dei fabbisogni standard integrata con le informazioni pubblicate dall’ISTAT e messe a disposizione del singolo ente;
  • variabili editabili relative agli anni 2018 e 2024, da compilare da parte del singolo ente;
  • variabili calcolate a partire dalle informazioni compilate dall’ente.

Le Schede si compongono inoltre di quattro sezioni:

  1. Quadro di autodiagnosi del numero di utenti serviti – compilabile da tutti gli enti
  2. Quadro degli obiettivi di servizio 202-2027 precompilato per i comuni sotto-obiettivo che sono destinatari delle risorse
  3. Quadro di rendicontazione degli obiettivi di servizio 2024 – precompilato per i comuni sotto-obiettivo che sono destinatari delle risorse
  4. Quadro della relazione in formato strutturato con possibilità di inserimento di una parte in formato libero – compilabile da tutti gli enti.

Obiettivi di servizio e rendicontazione spesa per trasporto studenti con disabilità
Le risorse assegnate per il potenziamento del servizio di trasporto scolastico disabili sono vincolate all’attivazione del servizio per gli utenti aggiuntivi assegnati ogni anno e soggette alla rendicontazione da parte dei comuni. La Scheda di monitoraggio è un modulo strutturato editabile da compilare a cura degli enti, che contiene tre tipologie di informazioni:
– variabili precalcolate messe a disposizione del singolo ente relativamente al numero di studenti con disabilità trasportati nel 2018, come da Nota metodologica, e alla popolazione residente 2024 in età scolastica oltre all’Obiettivo di Servizio e alle risorse aggiuntive assegnate sempre ricavate dalla Nota metodologica;
– variabili editabili relative all’anno 2024, da compilare da parte del singolo ente;
– variabili calcolate a partire dalle informazioni compilate dall’ente.

La Scheda di monitoraggio si compone di quattro sezioni:
– Quadro 1 – Autodiagnosi del numero di utenti serviti;
– Quadro 2 – Obiettivi di Servizio 2024-2025;
– Quadro 3 – Rendicontazione degli Obiettivi di Servizio 2024;
– Quadro 4 – Relazione in formato strutturato.
La compilazione dei Quadri 1 e 4 è obbligatoria per tutti gli enti.
Il Quadro 2 è interamente precompilato con gli Obiettivi di Servizio 2024-2025 per i soli enti che, sulla base dei dati disponibili, risultano al di sotto del livello Obiettivo di Servizio in termini di utenti del servizio di trasporto studenti con disabilità e sono quindi destinatari delle risorse aggiuntive per il 2024. Gli stessi enti dovranno verificare il Quadro 3 che visualizza le informazioni sulla rendicontazione degli Obiettivi di Servizio.

Compilazione relazione su assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale degli alunni con disabilità
La relazione di monitoraggio e di rendicontazione si compone di un unico modulo “Quadro 1 – Quadro di Autodiagnosi”, strutturato e editabile da compilare a cura degli enti, che contiene tre tipologie di informazioni:

  • variabili precompilate messe a disposizione del singolo ente relativamente al contributo di 103,68 milioni di euro, per l’anno 2024, previste dall’art. 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213;
  • variabili editabili relative all’anno 2024, da compilare da parte del singolo ente;
  • variabili calcolate automaticamente a partire dalle informazioni compilate dall’ente.

Oltre ai dati contabili, l’ente dovrà fornire per il monitoraggio del servizio anche alcuni dati strutturali sulla fornitura del servizio, come di seguito elencati:

  • Studenti con disabilità per i quali le scuole hanno richiesto assistenza (numero);
  • Totale complessivo annuo da gennaio a dicembre delle ore di assistenza richieste dalle scuole (numero);
  • Studenti con disabilità assistiti (numero);
  • Totale complessivo annuo da gennaio a dicembre delle ore di assistenza fornite (numero).

Il termine per la compilazione e invio a Sogei delle schede di monitoraggio è fissato al 31 maggio 2025.

PERK SOLUTION supporta gli Enti nella compilazione delle schede di monitoraggio e di rendicontazione degli obiettivi di servizio. Per un preventivo personalizzato scrivere a info@perksolution.it.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: divieto di assunzione di personale per le Regioni durante l’esercizio provvisorio

È escluso che l’approvazione della legge regionale per l’esercizio provvisorio possa essere considerata un differimento legittimo dei termini di approvazione del bilancio. È quanto ha evidenziato la Corte dei conti, Sez. Sardegna, con deliberazione n. 31/2025, rispondendo ad una richiesta di parere della Regione, che ha chiesto se, ai fini della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del vincolo di cui all’art. 9, comma 1 quinques e ss. del d.l. n. 113/2016, l’approvazione della legge di autorizzazione dell’esercizio provvisorio, in linea con la previsione dell’art. 43, comma 2, del D.Lgs. n. 118/2011, debba considerarsi quale differimento, normativamente consentito, del termine di approvazione del bilancio regionale, per cui non possa dirsi operante il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

L’esercizio provvisorio del bilancio, concesso per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, comporta l’applicazione alle Regioni che vi abbiano ricorso della sanzione interdittiva di cui 9, comma 1 quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n.113, il quale prevede il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, ad eccezione delle assunzioni a tempo indeterminato previste dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Tale regola non è derogata dall’articolo 151 comma 1 della legge 18 agosto 2000, n.267, il quale, in quanto norma eccezionale perché derogatoria del principio della programmazione del bilancio, ai sensi degli articoli 1 comma 1 e 2 comma 1 della legge 18 agosto 2000, n.267, non è applicabile – in via di analogia legis o iuris – alle regioni, ma solo ai comuni, alle province, alle città metropolitane, alle comunità montane, alle comunità isolane e alle unioni di comuni.

In buona sostanza, la Regione non può derogare al divieto di assunzione di personale fino all’approvazione definitiva del bilancio.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incentivi al dipendente che assiste il Comune nel giudizio tributario

Nell’ambito dei giudizi tributari di cui è parte un ente locale, lo ius postulandi può spettare al titolare della posizione organizzativa, potendosi – secondo la giurisprudenza della Corte Suprema – valutare se a stare, altresì, in giudizio, possa essere un funzionario autorizzato “in base alle previsioni dello statuto comunale”. È quanto ha affermato la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 37/2025, in risposta ad una richiesta di parere avente ad oggetto il regime giuridico degli incentivi al personale incaricato di assistere l’ente locale nel giudizio tributario.

Nello specifico, il Comune istante ha chiesto alla Sezione se debba riconoscersi al dipendente che abbia assistito l’ente nel giudizio tributario con condanna della controparte alla refusione delle spese, previamente acquisite alle casse, l’incentivo previsto dal comma 2 sexies dell’art. 15 d.lgs. 546/1992 a prescindere dalle qualifiche rivestite, indicate dall’art.11, c.3, dello stesso decreto legislativo (dirigente/titolare di posizione organizzativa). La Sezione ricorda che l’art. 45 del d.lgs. 165/2001 prevede che i contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, i trattamenti economici accessori ancorandoli alle specifiche ipotesi individuate dallo stesso art. 45, comma 3 (performance individuale; performance organizzativa con riferimento all’amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui la stessa si articola; effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute).  L’art. 15, c. 6 sexies, del d.lgs. 546/1992, recante disposizioni sul processo tributario, contiene una specifica disposizione che rimanda al trattamento accessorio del personale impegnato nell’assistenza dell’amministrazione, in quanto prevede la possibilità di erogare allo stesso un emolumento aggiuntivo parametrato al compenso professionale degli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell’importo complessivo ivi previsto. L’art. 11, comma 3 del medesimo decreto stabilisce espressamente che gli enti locali possono stare in giudizio mediante il dirigente dell’ufficio tributi o, in mancanza di tale figura, tramite il titolare della posizione organizzativa responsabile dell’ufficio tributi (soggetti che non necessitano di procura).

La Cassazione (cfr. Cass. Civ., V, 26719/2016; Cass. Civ. 13230/2009) ha riconosciuto la possibilità per il dirigente di delegare, con apposita determinazione, un funzionario dell’unità organizzativa da lui diretta a rappresentare l’ente in giudizio, secondo le previsioni statutarie. Tale soluzione deve derivare da un’organizzazione interna chiara e consolidata, evitando nomine “ad hoc” per singoli casi.

Circa l’aspetto remunerativo di detta attività, destinato a confluire nella retribuzione accessoria del personale indicato dalla norma, oggetto di regolamentazione ed interpretazione dei contratti collettivi, ricorda la Sezione delle Autonomie che, trattandosi di attività resa da specifici soggetti per tutti i giudizi tributari, è remunerata con incentivi specifici in aggiunta alla retribuzione, che sono alimentati con le risorse previamente acquisite e riscosse dall’ente locale e, per tale motivo, da ritenersi sottratte al limite previsto dall’art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017. Tali risorse devono essere gestite sulla base di una specifica norma regolamentare interna, intesa a disciplinare, nell’ambito delle indicazioni dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, le modalità applicative dell’incentivo, il quale si differenzia dai compensi professionali dei legali interni, che costituiscono, invece, quota parte della retribuzione ordinaria.

 

 

La redazione PERK SOLUTION