Obblighi di trasparenza per le società in controllo pubblico come per le pubbliche amministrazioni

Con Parere di Trasparenza approvato dal Consiglio del 12 febbraio 2025, Anac ha chiarito che le società in controllo pubblico sono tenute ad applicare i medesimi obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo 33/2013 per le pubbliche amministrazioni. Questo vale anche per le società per azioni che operano in regime di concessione, come gestori di autostrade.

Tale obbligo di trasparenza riguarda gli amministratori della società in controllo pubblico (Presidente e C.d.A.), quali titolari di amministrazione, di direzione o di governo ai sensi dell’art. 14, comma 1bis, del citato decreto. La società è pertanto tenuta a pubblicare all’interno della sezione “Società trasparente”, tutti i dati richiesti per legge, ivi comprese le informazioni relative ai compensi percepiti e alle spese di missione.

Per quanto riguarda i titolari di incarichi dirigenziali di tali società, tenuto conto che la disciplina relativa alla pubblicazione dei dati di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legislativo 33/2013 è affidata ad un Regolamento del quale si attende ancora l’emanazione, è necessario attendere il perfezionamento del quadro normativo che disponga in modo univoco sugli obblighi di trasparenza per i citati titolari di incarichi dirigenziali. Rimane pur sempre l’obbligo in capo ai suddetti dirigenti di comunicare alla società tutti i dati di cui all’art. 14, comma 1, del d.lgs. 33/2013.

Tra i dati che tali società in controllo pubblico sono tenute a pubblicare in merito ai loro amministratori vi sono: l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo; il curriculum; i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici; i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti; le dichiarazioni reddituali e patrimoniali.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Piano annuale dei flussi di cassa: non è richiesta la coerenza dei dati per la restituzione dell’anticipazione del tesoriere con quelli di bilancio

Nella redazione del Piano annuale dei flussi di cassa 2025, non è richiesta la corrispondenza dei dati di cassa riferiti alla restituzione delle anticipazioni al tesoriere con le previsioni di cassa iscritte nel bilancio 2025. Per le altre voci del Piano dei flussi di cassa, diverse da quelle relative all’anticipazione e al rimborso delle anticipazioni di ciascun trimestre, si presuppone, invece, la coerenza con le previsioni di cassa del bilancio 2025-2027. È questa, in sintesi, la risposta di Arconet ad un quesito di un Comune in merito alla corretta impostazione del prospetto, in quanto non sono rilevate le previsioni di incassi connesse all’anticipazione di tesoreria, mentre sono considerati i pagamenti per la restituzione dell’anticipazione concessa dal tesoriere.

Arconet evidenzia che l’obiettivo del Piano dei flussi di cassa è quello di evidenziare la capacità delle risorse liquide disponibili in ciascun trimestre a far fronte ai pagamenti di ciascun periodo. Tale obiettivo non sarebbe stato conseguito rappresentando le anticipazioni del tesoriere nel Piano dei flussi di cassa con le stesse modalità con cui sono iscritte nel bilancio di previsione.

Infatti, tutti gli enti iscrivono in bilancio le previsioni riguardanti le anticipazioni del tesoriere e il relativo rimborso, al solo fine di autorizzarle, anche gli enti che non ricorrono mai a tali risorse. La rappresentazione delle anticipazioni del tesoriere nel Piano dei flussi di cassa non ha finalità autorizzatoria ma di programmazione delle effettive esigenze di ricorrere alle anticipazioni. Anche con riferimento alle colonne riguardanti i dati SIOPE degli esercizi precedenti, i pagamenti relativi al rimborso dei prestiti devono essere inseriti solo se, nel corso del trimestre, l’ammontare delle riscossioni non è stato in grado di far fronte ai pagamenti effettuati.

Se nel corso del trimestre l’ammontare dell’anticipazione e del relativo rimborso corrispondono, vuol dire che le riscossioni del trimestre sono state in grado di far fronte ai pagamenti del medesimo periodo, e al termine del trimestre non era aperta nessuna anticipazione. Pertanto, con riferimento alle colonne SIOPE di ciascun trimestre, i pagamenti relativi al rimborso delle anticipazioni sono inseriti per un importo pari alla differenza tra l’importo del rimborso e quello delle anticipazioni (se il rimborso è superiore alle anticipazioni).

La redazione PERK SOLUTION