Bando Piccoli Comuni. Chiarimenti sulle richieste di informazioni relative al finanziamento dei progetti

Con comunicato del 27 gennaio 2025, il Dipartimento Casa Italia ricorda che la legge 6 ottobre 2017 n.158, recante “Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni”, ha previsto all’articolo 3 l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’interno di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni, per la cui utilizzazione è stata prevista la predisposizione del “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli Comuni”, successivamente disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2022.

Nell’ambito dell’attuazione del Piano, il Dipartimento Casa Italia ha predisposto nel mese di luglio 2023 un bando per la selezione dei progetti e ha successivamente concluso le attività istruttorie di propria competenza in coincidenza con l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2024 “Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni – Approvazione graduatoria enti ammessi al finanziamento ed elenco enti esclusi”.

In conformità al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2024, il Dipartimento Casa Italia ha trasmesso tutta la documentazione prodotta dagli Enti proponenti a corredo dei progetti ritenuti ammessi e finanziabili al Ministero dell’Interno, in quanto amministrazione presso il cui stato di previsione è, come indicato sopra, istituito il Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli Comuni e pertanto deputata alla sottoscrizione delle convenzioni con gli Enti ammessi e al conseguente finanziamento degli interventi, come specificato dall’articolo 1, comma 4, del citato decreto.

Eventuali richieste di informazioni riguardanti le convenzioni con gli Enti proponenti dovranno pertanto essere indirizzate al Ministero dell’interno, conformemente a quanto disposto all’articolo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 agosto 2024.

Perequazione rifiuti: Arera conferma il versamento in base al “fatturato” e non sul riscosso

Come evidenziato dalla Circolare n. 59/2024/RIF, entro il termine del 31 gennaio 2025 (e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno “a”), gli operatori del settore rifiuti dovranno comunicare i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall’applicazione delle componenti perequative UR1 e UR2 di competenza 2024 (e successivamente di competenza dell’anno “a-1”), nonché degli eventuali costi per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti (𝐶𝑆𝑀) di competenza 2023 (e successivamente di competenza dell’anno “a-2”), opportunamente validati dall’Ente territorialmente competente sulla base delle istanze ricevute entro il 31 ottobre 2024 (e successivamente entro il 31 ottobre dell’anno “a-1”) e dallo stesso trasmessi al Gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti entro il 30 novembre 2024 (e successivamente entro il 30 novembre dell’anno “a-1”).

Con comunicato del 27 gennaio 2025, l’ARERA – nel ricordare che per le modalità operative in base alle quali i gestori provvedono alla comunicazione dei dati e delle informazioni, nonché ai versamenti sui conti perequativi, si rimanda a quanto già indicato da CSEA attraverso il proprio sito internet, e in particolare alla CIRCOLARE N. 59/2024/RIF – CSEA e ai chiarimenti applicativi ivi pubblicati – ribadisce che i versamenti a (e da) CSEA sono parametrati agli importi applicati nei documenti di riscossione e non a quelli effettivamente riscossi da parte dei gestori. Principio che emerge nella regolazione dell’Autorità anche di altri settori, sul cui modello espressamente si conforma anche la deliberazione 386/2023/R/RIF, e la cui correttezza è stata anche ribadita di recente dal giudice amministrativo.

La precisazione di Arera si contrappone al recente orientamento delle Corte dei conti, Sez. Liguria, che con le due deliberazioni, la n. 4 e 5 del 22 gennaio 2025, ha evidenziato che “le componenti perequative istituite da ARERA con delibera n. 386/2023 debbano essere riversate a CSEA sulla base delle somme effettivamente incassate dal Comune e non sulla base delle somme accertate”.

Ad avviso dei giudici contabili, i Comuni non sono né i beneficiari, né i debitori delle prestazioni oggetto delle componenti perequative istituite da ARERA, e in assenza di specifiche disposizioni normative, devono effettuare il riversamento a CSEA delle somme effettivamente riscosse. La Corte ha evidenziato, inoltre, l’urgenza di prevedere l’istituzione di un apposito codice tributo per le componenti perequative, evitando di far confluire le somme nel bilancio dei Comuni.

ARERA non sembra interessata a questo dispositivo, forse – come evidenziato da IFEL – per valutazioni di opportunità connesse all’orientamento di applicare le quote perequative al fatturato, sottolineando anche l’estraneità dell’Autorità stessa alla determinazione dei meccanismi operativi della riscossione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Censimento delle autovetture utilizzate alla data del 31 dicembre 2024 fissato al 21 febbraio 2025

Il Dipartimento della Funzione Pubblica comunica che le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, hanno l’obbligo, previsto dal DPCM del 24 settembre 2014, di aggiornare e comunicare i dati delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate 31.12.2024 entro il termine del 21 febbraio 2025.

Oggetto della rilevazione

Sono da rilevare esclusivamente le auto che rientrino nella categoria di cui l’art. 54 lettera A del codice della strada, ovvero i veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti, compreso quello del conducente.

Sono escluse dal censimento:

  • autobus, autocarri, trattori, autotreni, autovetture per uso speciale, autovetture per trasporto specifico, autoarticolati, autosnodati, caravan e mezzi d’opera e tutti gli altri tipi di veicoli diversi dalle autovetture, quali motocicli e motoscafi;
  • le autovetture adibite ai servizi operativi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, della salute e incolumità pubblica, della sicurezza stradale, della difesa e della sicurezza militare, nonché ai servizi ispettivi relativi a funzioni di carattere fiscale e contributivo.

Grazie all’interoperabilità con il PRA ACI, il sistema consente di rilevare esclusivamente i veicoli:

  • immatricolati come categoria di veicoli destinati al trasporto di persone;
  • risultanti nella disponibilità dell’ente al 31.12.2024.

Per le auto censite negli anni precedenti e presenti nel sistema il sistema consente inoltre di identificare e verificare più facilmente:

  • le auto che presentano eventuali errori nella indicazione dei dati tecnici;
  • le auto che, da controlli effettuati a campione, risultano essere esclusi dal censimento.

Sul sito censimentoautopa.gov.it, sono disponibili FAQ a supporto della compilazione. Per ulteriori informazioni e assistenza è possibile inviare una e-mail all’indirizzo helpdesk.autopa@formez.it.

 

La redazione PERK SOLUTION

Legge di Bilancio 2025, la nota Anci sulle novità in materia sociale e socio-sanitaria

Anci ha pubblicato la nota di lettura, redatta dal Dipartimento Welfare, sulle principali novità per i Comuni e le Città in materia sociale e sociosanitaria presenti nella Legge di Bilancio 2025.

Tra le diverse disposizioni segnaliamo:

  • l’istituzione del Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola (commi 105-106): destinato a contribuire alle famiglie in difficoltà economica che non riescono a pagare le rette per la ristorazione scolastica nelle scuole primarie, avrà una dotazione di 500.000 euro per il 2025 e il 2026, e 1 milione di euro annui dal 2027, da ripartire tra i comuni individuati con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
  • Bonus asilo nido (commi 209-211): che estende la platea dei beneficiari del bonus Asilo nido (art. 1 c. 355 legge 232/2016) in quanto, nella determinazione dell’ISEE utile ai fini dell’attribuzione del beneficio, non rilevano le erogazioni relative all’assegno unico e universale (di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n.230). Viene altresì eliminata la condizione, prima prevista per l’accesso alla maggiorazione, della presenza di almeno un figlio di età inferiore ai 10 anni;
  • Misure in materia di congedi parentali (commi 217-218): Si eleva in via strutturale l’indennità del congedo parentale all’80% della retribuzione per 3 mesi, entro il sesto anno di vita del bambino. La misura si applica rispettivamente con riferimento ai lavoratori che hanno terminato o terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024;
  • Procedure per la definizione dei criteri di utilizzo e per il riparto del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità (comma 234): laddove si modificano le norme procedurali per l’utilizzo del Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità. In particolare, si prevede che i criteri generali per l’utilizzo del Fondo nonché gli eventuali criteri di riparto tra le regioni delle quote del Fondo medesimo, sono stabiliti con uno o più decreti dell’Autorità politica delegata in materia di disabilità, adottati di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri competenti per materia;
  • Fondo affidamento minori (commi 759-765): si prevede un contributo di parte corrente a sostegno delle spese sostenute dai comuni per i quali sia stato disposto l’allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria. Il fondo istituito è pari a 100 milioni annui nel triennio 2025-27 e viene ripartito annualmente, entro il 31 marzo, sulla base di un decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il MEF, con intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, previa certificazione della spesa sostenuta l’anno precedente e tenendo conto delle particolari esigenze dei Comuni di minore dimensione demografica, spesso gravati da questi oneri in modo sproporzionato rispetto alla propria capacità finanziaria. La norma stabilisce che tali risorse sono destinate ai Comuni che hanno un rapporto superiore al 3% tra le spese sostenute per provvedere all’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile e il fabbisogno standard monetario per la funzione sociale.
  • Fondo straordinario per il rafforzamento dei servizi sociali piccoli comuni (commi 769-771): Si istituisce un fondo dell’importo di 5 milioni euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 nello stato di previsione del Ministero dell’interno, per rafforzare l’offerta dei servizi sociali nei piccoli Comuni in difficoltà finanziaria.

 

La redazione PERK SOLUTION