Finanza Locale, le intese raggiunte in Conferenza Stato-Città

Nella seduta della Conferenza Stato-città, l’Associazione nazionale comuni italiani (Anci) e l’Unione Province d’Italia (Upi) hanno espresso parere favorevole in merito al decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che disciplina il regime sanzionatorio per il mancato raggiungimento, a decorrere dal 2025, da parte degli enti beneficiari del Fondo speciale per l’equità, degli obiettivi espressamente destinati alla rimozione degli squilibri economici e sociali e per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona per migliorare il livello essenziale delle prestazioni dei servizi. Il provvedimento dà attuazione ai commi da 498 a 500 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, in ottemperanza della sentenza della Corte Costituzionale n.71/2023.

La nuova procedura sanzionatoria prevede che nel caso in cui, a seguito del monitoraggio relativo all’utilizzo delle risorse, a valere sul Fondo di solidarietà comunale e sul Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi, da destinare al potenziamento dei servizi sociali, dei servizi educativi per l’infanzia nido e del trasporto degli studenti con disabilità, risulti, per ciascuno degli anni 2021 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, Sogei Spa inviti l’ente ad adempiere o a giustificare le motivazioni del mancato raggiungimento dell’obiettivo entro e non oltre i 30 giorni successivi.

Si prevede, inoltre, che, decorsi inutilmente i termini, il ministero dell’Interno nomini a titolo gratuito un commissario, da individuare nella persona del sindaco pro tempore del comune inadempiente, che dovrà provvedere all’invio della certificazione negli ulteriori 30 giorni e, nel caso in cui non sia stato raggiunto l’obiettivo di servizio assegnato, ad attivarsi affinché l’obiettivo di servizio assegnato o il LEP sia garantito.

Nel caso di perdurante inadempimento da parte dell’ente potrà infine essere disposta la nomina di un commissario designato dal prefetto. Le somme assegnate resteranno in tal modo nella disponibilità di ciascun comune beneficiario per essere destinate alle medesime finalità originarie. Solo nel caso in cui il comune certifichi l’assenza di utenti potenziali, le risorse saranno recuperate in favore del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo speciale per l’equità del livello dei servizi.

Successivamente, Anci e Upi hanno espresso la loro intesa sullo schema di decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di rettifica del decreto del 29 marzo 2024 recante “Riparto del concorso alla finanza pubblica, pari a 100 milioni di euro per i comuni e a 50 milioni di euro per le province e le città metropolitane, per ciascuno degli anni 2024 e 2025”. Con il provvedimento si procede a una nuova determinazione dell’importo del concorso alla finanza pubblica per gli anni 2024-2025 per le province e le città metropolitane attraverso la rettifica dell’allegato C allo stesso decreto del 29 marzo 2024.

Anci e Upi hanno espresso intesa anche in merito al decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di rideterminazione delle risorse di cui ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 per l’espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all’emergenza COVID-19, come stabilito all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Intesa delle parti anche relativamente allo schema di decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze concernente il riparto per l’anno 2023 del Fondo istituito presso il ministero dell’Interno dall’articolo 1, comma 832, della legge n.178 del 30 dicembre 2020 per dotazione complessiva di 3 milioni di euro, al fine di assicurare i necessari trasferimenti ai piccoli comuni con meno di 500 abitanti (403 enti) per lo svolgimento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla perdita di entrate connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19, destinato a supplire in quota maggioritaria ai minori trasferimenti del fondo di solidarietà comunale per i comuni che hanno percepito, nell’anno precedente, una quota dei medesimi trasferimenti inferiore di oltre il 15 per cento rispetto alla media della fascia di appartenenza dei restanti comuni della provincia, unitamente a quota residuale attribuita in base al rapporto ai fabbisogni di spesa ed alle minori entrate al netto delle minori spese.

Infine, Anci e Upi hanno espresso parere favorevole in merito al decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ai rimborsi relativi all’anno 2023, per un complessivo importo di euro 912.966,00, da destinare ai comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.

Tale misura viene attribuita ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito dalla legge 16 novembre 2018, n.130, come modificato dall’articolo 9, comma 1-octies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n.106, a seguito di stima del minor gettito dell’IMU per il medesimo anno elaborata dal ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, a motivo dell’esenzione dell’imposta ai fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto totalmente o parzialmente inagibili (fonte Ministero Interno).

 

La redazione PERK SOLUTION

Regolazione finale Fondi Covid: dalla Conferenza Stato-città gli importi definitivi

È stata sancita l’intesa, in sede di Conferenza Stato-città, sullo schema di decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previsto dall’articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale dell’8 febbraio 2024 concernente la rideterminazione dei ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022. Il provvedimento ridetermina in via definitiva i conguagli relativi ai fondi covid riconosciuti nel corso del triennio 2020/2022, accogliendo le diverse istanze presentate dagli enti che, in seguito alla pubblicazione DM 8 febbraio 2024, hanno segnalato errori rilevati nei dati provvisori delle tabelle di cui agli Allegati E ed F.

I dati definitivi delle risorse da restituire relative ai ristori specifici di spesa non utilizzati al 31 dicembre 2022 sono indicati, per ciascun ente, nella Tabella di cui all’Allegato A per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e nella Tabella di cui all’Allegato B per le province e città metropolitane. Le predette tabelle con i dati definitivi sostituiscono integralmente le Tabelle di cui ai rispettivi Allegati E ed F del decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze dell’8 febbraio 2024.

Le Tabelle riepilogative di cui all’Allegato C per i comuni, unioni di comuni e comunità montane e di cui all’Allegato D per le province e città metropolitane riepilogano la situazione finale di ciascun ente, ovvero i ristori da restituire (surplus) o da ricevere (deficit). Per i gli enti con eccedenza complessiva di risorse, di cui alla colonna “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato – Totale” della Tabella di cui agli allegati C e D, le risorse ricevute in eccesso sono acquisite all’entrata del bilancio dello Stato, capitolo di capo X di entrata n. 3465, articolo 4, denominato “RIMBORSI E CONCORSI DIVERSI DOVUTI DAI COMUNI/PROVINCE”, in quote costanti in ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 (colonna “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato – Quota annuale 2024-2027”), mediante trattenuta effettuata dal Ministero dell’interno a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo di solidarietà comunale di cui all’articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ovvero a valere sulle somme spettanti a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all’articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Gli enti locali in eccedenza finale di risorse, a partire dal bilancio di previsione 2024/2026, fino a quello del triennio 2027/2029, approvano il bilancio applicando in entrata del primo esercizio un importo pari a un quarto dell’importo indicato nella colonna “Importo da acquisire al Bilancio dello Stato – Totale” delle Tabelle C e D, accantonato tra le quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023 e allegando il relativo allegato a/2 del rendiconto 2023. Gli enti locali che hanno approvato il bilancio di previsione 2024-2026 provvedono ad applicare in entrata dell’esercizio 2024 il quarto delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023, a copertura della spesa concernente il versamento al bilancio dello Stato, con una variazione di bilancio a cura del responsabile finanziario ai sensi dell’art. 175, comma 5-quater, lettera c), del d.lgs. n. 267 del 2000.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Consiglio di Stato: Contenimento della spesa per i compensi agli avvocati delle pubbliche amministrazioni

I compensi maturati che eccedono il tetto annale non possono essere liquidati nell’annualità successiva”, escludano la possibilità di differire a (tutti gli) anni successivi la corresponsione dei compensi non erogabili nell’anno di pertinenza per il superamento dei limiti annuali. Diversamente si darebbe luogo a un artificioso superamento del tetto previsto dalla normativa primaria, finendo per disattendere il senso della riforma legislativa di cui al decreto legge n. 90 del 2014, volta a ridurre i costi pubblici limitandoli all’interno delle risorse stanziate, come peraltro già riconosciuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 236 del 2017. È quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 4489 del 21 maggio 2024.

La disposizione di cui all’art. 9, comma 6, D.L. n. 90 del 2014 prevede che «In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, ai dipendenti, ad esclusione del personale dell’Avvocatura dello Stato, sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013», con previsione, al successivo comma 7, che «I compensi professionali di cui […] al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo».

Secondo i giudici, l’art. 9, comma 6, subordina espressamente la corresponsione dei compensi professionali in caso compensazione delle spese, nell’ambito di sentenze favorevoli all’amministrazione, «alle norme regolamentari o contrattuali vigenti», e ai «limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013». In tale prospettiva, sul diritto al compenso incidono, da un lato (anzitutto sul profilo della relativa misura), le norme regolamentari e contrattuali (Corte cost., n. 236 del 2017, cit.; cfr. anche Cons. Stato, III, 3 agosto 2018, n. 4814), dall’altro, la previsione generale per cui “la relativa spesa non potrà superare quanto già stanziato per il medesimo titolo per l’anno 2013 dalle singole amministrazioni” (Corte cost., n. 236 del 2017, cit.). Quest’ultima previsione vale a porre una regola di ordine non esclusivamente temporale, e cioè inerente al quando del pagamento, bensì alla stessa “corresponsione”, quale possibilità di ricevere l’erogazione delle somme.

Oltre a emergere dal tenore letterale della previsione (che subordina la corresponsione appunto, così come «alle norme regolamentari o contrattuali vigenti», altresì ai «limiti dello stanziamento previsto») tale lettura è coerente anche con la ratio della disposizione, volta proprio al contenimento della spesa pubblica, non già al suo solo differimento; non ragionevole né coerente, al contrario, sarebbe un’interpretazione che volesse solo rinviare nel tempo la corresponsione, con l’effetto peraltro di determinare una crescita progressiva e potenzialmente esponenziale dell’esposizione debitoria dell’ente, di suo non allineata alla ratio del controllo e limitazione della spesa perseguita dalla legge.

L’impedimento alla corresponsione dei suddetti compensi, in caso di superamento dei previsti limiti nell’anno di pertinenza, non consente neppure un differimento della loro corresponsione agli anni successivi (cfr. Corte conti, sez. contr. Puglia, 22 luglio 2021, n. 120, la quale si richiama anche alle pertinenti norme di contabilità pubblica, di cui al d.lgs. n. 118 del 2011; sez. contr. Molise, 22 settembre 2020, n. 71; sez. contr. Emilia Romagna, 18 dicembre 2023, n. 204).

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei Conti: conferimento a titolo oneroso di incarichi e cariche in favore di soggetti già collocati in quiescenza

La Corte dei conti, Sez. Lazio, con deliberazione n. 80/2024/PAR, nel fornire riscontro ad una richiesta di parere – in merito alla possibilità di conferire un incarico retribuito al Responsabile finanziario del servizio tributi dell’Ente, in quiescenza dal 1 novembre 2023, di assistenza, di supporto, di affiancamento e di formazione operativa per il personale dell’ufficio – ha ribadito che il conferimento a titolo oneroso di incarichi e cariche in favore di soggetti già collocati in quiescenza, per essere legittimo necessita di una effettiva (e non elusiva) esclusione dal campo di applicazione del divieto previsto dall’art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 95/2012. evidenziando anche che il Legislatore ha gradualmente introdotto una serie sempre più estesa di eccezioni al suddetto divieto, con deroghe espresse all’art. 5, comma 9, del d.l. n. 95/2012 (si fa riferimento all’art. 2–bis, comma 5, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18; all’art. 3-bis del d.l. 14 gennaio 2021, n. 2; all’art. 10 del d.l. 30 aprile 2022, n. 36; all’art. 11, comma 3, del d.l. 10 agosto 2023, n. 105).

La tassatività delle fattispecie vietate dal Legislatore, dunque, fa sì che le attività consentite, per gli incarichi si ricavino a contrario.
Si tratta, quindi, di verificare se gli incarichi da conferire, ai sensi dell’articolo 5 comma 9, del D.L. n. 95/2012, siano non solo astrattamente non ricompresi nel divieto normativo, in quanto non rientranti nell’elencazione tassativa della norma, ma comportino o meno lo svolgimento, in concreto, di funzioni riconducibili agli incarichi normativamente vietati. Anche che gli incarichi da conferire non devono configurarsi in contrasto con altre disposizioni limitative, come quella recata dal comma 6 dell’art. 7 del testo unico del pubblico impiego, correttamente richiamata dal Sindaco nella richiesta di parere.

Nelle pronunzie più recenti la Corte dei conti ha circoscritto il divieto agli incarichi di studio e di consulenza (oltre che direttivi e dirigenziali) ritenendo lo stesso divieto non possa estendersi ad “attività di mera condivisione” quali la “formazione operativa e il primo affiancamento del personale neo assunto” (Sezione reg. contr. Liguria n. 66/2023) o ad “attività di mera assistenza” quali “attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche che non rientri nelle ipotesi di contratto d’opera intellettuale del 2229 cc. (Sezione reg. contr. Lazio n. 88/2023).

 

La redazione PERK SOLUTION

Erogazione acconto del 64% del Fondo di Solidarietà Comunale 2024

La Direzione Centrale della Finanza Locale comunica che, in attuazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 aprile 2024, registrato alla Corte dei Conti il 15 maggio 2024 al n.1453, recante “Criteri di formazione e di riparto delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per l’anno 2024”, è stato disposto il pagamento dell’acconto del Fondo di solidarietà comunale 2024 nella misura del 66% dell’importo dovuto.

I mandati di pagamento, sono stati inviati all’Ufficio di controllo del MEF (U.C.B. presso il Ministero dell’interno), attraverso il Sistema SICOGE, per l’inoltro alla Banca d’Italia ed il successivo accreditamento ai Comuni.

L’erogazione ha riguardato 6.344 Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna per un totale erogato pari ad euro 4.491.497.074,46. Il pagamento è sospeso – ai sensi dell’articolo 161, comma 3, del Tuel – per i Comuni che non abbiano ancora trasmesso alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), i documenti contabili come previsto dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 maggio 2016. Periodicamente verranno predisposte ulteriori erogazioni a favore degli enti che avranno provveduto a regolarizzare la propria posizione.

 

La redazione PERK SOLUTION

Proroga termine invio dati “Ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti” anni 2022 e 2023

Con comunicato del 28 maggio 2024, Arera, nel ricordare l’apertura della raccolta dati sulla ricognizione delle articolazioni dei corrispettivi del settore rifiuti, con riferimento agli anni 2022 e 2023, cui sono tenuti alla compilazione tutti i gestori che svolgono l’attività di “Gestione tariffe e rapporto con gli utenti”, informa che – in considerazione del protrarsi dei tempi per l’inserimento dei dati (come segnalato da taluni gestori attivi su più ambiti tariffari), nonché delle concomitanti attività per la conclusione degli iter avviati per l’approvazione della TARI (alla luce delle recenti iniziative parlamentari concernenti il differimento dei relativi termini) – la data ultima per l’invio dei dati e delle informazioni richieste, secondo le indicazioni contenute nel Comunicato del 30 aprile, è aggiornata al 30 giugno 2024.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nuova Governance UE. L’Anci contro nuove restrizioni finanziarie sugli enti locali

Nel corso dell’audizione presso le Commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato, l’Anci ha espresso la ferma opposizione a trasposizioni dirette dei nuovi vincoli europei sugli enti locali italiani. Le regole da applicare agli enti territoriali a seguito degli accordi sulla nuova Governance economica europea sono lasciate alla valutazione di ciascun Stato membro.

L’introduzione di nuovi vincoli alla spesa dei Comuni e delle Città metropolitane costituirebbe un grave ostacolo alla ripresa degli investimenti locali attualmente in atto e alla capacità di ampie fasce di enti locali di erogare servizi fondamentali per la popolazione, servizi che hanno invece bisogno di ulteriore sviluppo per poter superare le forti disuguaglianze territoriali ancora esistenti.

Il nuovo quadro di governance economica dell’UE prevede un impianto con schema di natura “negoziale” il quale pone al centro l’obiettivo della sostenibilità del debito pubblico e la correlata analisi risk-based e prevede che ciascun Paese con un debito sopra il 60 per cento o un deficit sopra il 3 per cento del Pil presenti un proprio specifico Piano strutturale di bilancio a medio termine in grado di porre o mantenere il rapporto debito/Pil su un sentiero plausibilmente discendente e comunque prudente. Il Piano dovrà avere una durata di 4 o 5 anni, in relazione alle legislature nazionali, e prevedere un aggiustamento che copre un periodo di 4 anni estendibile fino ad un massimo di 7 se il Paese si impegna a realizzare riforme ed investimenti riconosciuti come rilevanti sia per la crescita e l’equilibrio delle finanze pubbliche nazionali che per i più generali obiettivi macroeconomici e sociali europei (priorità comuni, ecc.).

La nuova struttura di governance si pone l’obiettivo finale della sostenibilità del debito attraverso il controllo operativo di un unico aggregato: la spesa netta (detratti, cioè, gli interessi; le spese cicliche connesse ai sussidi per la disoccupazione e quelle temporanee e una-tantum; le spese che trovano piena copertura in trasferimenti dal bilancio europeo e quelle per co-finanziare progetti europei; e infine, ma assai importante dal punto di vista delle implicazioni di ordine procedurale, le entrate di natura discrezionale). L’essenza del Piano sta, dunque, in un programma di aggiustamento che attraverso il controllo della traiettoria della spesa netta, la quale diventa, in sostanza, l’obiettivo intermedio da conseguire, sia in grado di correggere le tendenze della finanza pubblica che si registrerebbero a politiche invariate e considerate le spinte dei costi d’invecchiamento della popolazione.

In un contesto in cui permangono i vincoli tradizionali del 3 e del 60 per cento del Pil, rispettivamente per il deficit e il debito pubblico (la riforma non tocca, infatti, i Trattati), le modifiche del framework richiedono ai Paesi di assicurare comunque:
a) da un lato, una prestabilita riduzione annua minima del rapporto debito/Pil (1 punto all’annuo, nella media del periodo di aggiustamento, per i paesi con un rapporto superiore al 90 per cento e mezzo punto all’anno per i Paesi con debito tra il 60 ed il 90 per cento;
b) dall’altro lato, un margine di resilienza dell’aggiustamento medesimo, tal che esso non possa considerarsi concluso fino a quando il deficit strutturale non scende all’1,5 per cento del Pil.

Secondo Anci sono anche da valorizzare nella declinazione del nuovo patto di stabilità europeo l’esigenza di assicurare un ambiente favorevole agli investimenti, l’attenzione alla dimensione sociale nella scelta dei parametri di definizione e il monitoraggio degli obiettivi nazionali, l’attivazione di un dialogo Stato membro-Commissione per indicare la «traiettoria di riferimento» da rispettare ai fini della convergenza”. L’attuale fase di gestione della finanza locale, gli investimenti e i servizi di rilevanza sociale, la scuola e il sostegno alle emergenze locali, richiedono una attenta riflessione che dovrebbe condurre all’esclusione degli enti locali da nuove restrizioni quantitative, anche in ragione delle tendenze e dell’assetto finanziario attualmente rilevabili.

 

La redazione PERK SOLUTION

Stop al decreto sulla spending review. Rinviato il passaggio in Conferenza Stato-città

La pubblicazione dello schema di decreto sulla spending review, con annessa nota metodologica– previsto dall’articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, modificato dall’articolo 3, comma 12-decies, lett. a), nn. 1) e 2), del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18 – ha scatenato, come prevedibile, forti critiche da parte dei Sindaci che avevano già lanciato l’allarme sulla decisione paradossale e irragionevole del governo di tagliare le risorse di parte corrente penalizzando fortemente i Comuni che hanno ricevuto i finanziamenti del PNRR e che sono impegnati nella realizzazione delle opere pubbliche.

Il riparto del concorso alla finanza pubblica da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, per gli anni dal 2024 al 2028, ammonta complessivamente a 1.250 milioni di euro (di cui 1 miliardo a carico dei comuni), leggermente attenuato dal recupero delle quote covid rimaste inutilizzate. Sono esclusi dal taglio delle risorse gli enti in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario, alla data del 1° gennaio 2024, o che abbiano sottoscritto gli accordi di cui all’articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all’articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ora legge 15 luglio 2022, n. 91. Considerate le predette esclusioni, gli enti che sono chiamati ad assicurare un contributo alla finanza pubblica di  sono: 6.838 comuni; 78 province e 13 Città metropolitane. L’importo dovuto da ogni comune è pari alla somma del concorso calcolato sulla spesa corrente, al netto degli impegni relativi alla Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia e alla Missione 20 – Fondi e accantonamenti e del concorso determinato sulle risorse PNRR + Investimenti per piccole opere.

“Il taglio previsto per gli enti locali è di 250 milioni quest’anno, è già un duro colpo per tutte le amministrazioni locali che si stavano appena riprendendo dagli anni difficili dell’austerity” – spiega Decaro – “ma la cosa più grave è che il MEF vuole ripartire questo taglio colpendo i Comuni in misura direttamente proporzionale ai finanziamenti PNRR che hanno ricevuto per gli investimenti. Col risultato che i tagli saranno più pesanti per chi avrà costruito più asili nido, avrà aperto più case-famiglia, avrà acquistato più autobus elettrici o avrà realizzato più parchi pubblici: tutti investimenti che naturalmente, per poter funzionare, richiederanno ai Comuni maggiore spesa corrente, per esempio, per le manutenzioni e per l’assunzione degli educatori da impiegare negli asili nido”.

Da qui la decisione del ministro dell’Interno di rinviare il passaggio in Conferenza Stato-Città a dopo le elezioni previste per i giorni 8 e 9 giugno.

 

La redazione PERK SOLUTION

Pnrr, dal Ministero della Cultura 129 mln per la sicurezza sismica in 167 luoghi di culto

Il Ministero della Cultura ha assegnato risorse pari a 129,3 milioni di euro per l’adeguamento e messa in sicurezza sismica in 167 luoghi di culto e torri/campanili, nell’ambito della linea di azione 1 dell’investimento 2.4: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art), in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il decreto, al momento, è alla registrazione degli organi di controllo.

Considerando anche le assegnazioni previste in due precedenti provvedimenti, tra giugno 2022 e dicembre 2023, il nuovo provvedimento porta a 374,3 milioni di euro le risorse totali assegnate alla linea di azione 1 – Realizzazione di interventi di adeguamento sismico dei luoghi di culto, torri e campanili dell’Investimento 2.4: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)”.

“Questo piano di nuovi interventi, da Nord a Sud, ci permette di continuare a dare concretezza ai nostri progetti di tutela e valorizzazione. I tragici eventi sismici che negli ultimi decenni hanno colpito la nostra Nazione hanno costituito una seria minaccia anche nei confronti dei nostri beni culturali e in particolar modo di quelle chiese e di quei campanili di cui è ricco il nostro patrimonio artistico. Si tratta di luoghi identitari che testimoniano cultura e storia dei territori e che richiamano turisti di ogni parte del mondo. Abbiamo il dovere non solo di metterli in sicurezza, ma di farne un’occasione di sviluppo socio-economico”, dichiara il Ministro della Cultura.

Di seguito, l’elenco degli interventi, comprensivo dell’importo finanziato e diviso per regioni:

ABRUZZO

Collepietro (AQ)
Chiesa della Madonna del Buon Consiglio 600.000 €

L’Aquila
Chiesa Santa Agnese – cappella interna Ospedale San Salvatore 300.000 €
Chiesa di Santa Maria degli Angeli o del Guasto 1.000.000 €
Chiesa di Santa Maria del Presepe 1.640.000 €
Chiesa dell’Assunta 300.000 €

Navelli (AQ)
Chiesa della Madonna delle Grazie 825.000 €
Chiesa della Madonna del Pantano 1.050.000 €

Raiano (AQ)
Chiesa di Sant’Onofrio 970.000 €

Rocca Pia (AQ)
Chiesa di Santa Maria delle Grazie 200.000 €

San Benedetto in Perillis (AQ)
Chiesa della Madonna delle Grazie 350.000 €

Sulmona (AQ)
Cappella Mazara 600.000 €

Bucchianico (CH)
Chiesa del Purgatorio 1.130.000 €

Vasto (CH)
Chiesa Maria SS del Carmine 620.000 €

Castiglione a Casauria (PE)
Assunzione della B.V. Maria 1.430.000 €

San Valentino in Abruzzo Citeriore (PE)
Chiesa di Sant’Antonio 900.000 €

Turrivalignani (PE)
Chiesa Santo Stefano Protomartire 700.000 €

Campli (TE)
Chiesa dei Cappuccini 250.000 €

Crognaleto (TE)
Chiesa di Santa Maria Apparente 500.000 €

Fano Adriano (TE)
Eremo di Santa Lucia (dell’Annunziata) 400.000 €

Giulianova (TE)
Chiesa di Santa Maria della Misericordia 1.100.000 €

Sicurezza BASILICATA

Muro Lucano (PZ)
Chiesa di San Bernardino 400.000 €

CALABRIA

San Lucido (CS)
Campanile della Chiesa del Rosario 700.000 €

Catanzaro
Chiesa di Santa Maria di Mezzogiorno 800.000 €

Cropani (CZ)
Chiesa Matrice o Collegiata di Santa Maria Assunta 1.875.000 €

Isola di Capo Rizzuto (KR)
Chiesa Santa Maria Assunta ad Nives 930.000 €

Pallagorio (KR)
Chiesa di Sant’Antonio da Padova 430.000 €

San Mauro Marchesato (KR)
Santuario Madonna del Soccorso 630.000 €

CAMPANIA

Airola (BN)
Chiesa Parrocchiale San Donato Martire 400.000 €

Arpaia (BN)
Abbazia di San Fortunato 300.000 €

Bucciano (BN)
Santuario Madonna del Monte Taburno 490.000 €

Cerreto Sannita (BN)
Chiesa San Giuseppe 450.000 €

Faicchio (BN)
Chiesa di Santa Lucia 600.000 €

Sant’Agata de’ Goti (BN)
Chiesa Sant’Angelo de Munculanis 400.000 €

Aversa (CE)
Parrocchia S. Maria di Costantinopoli 680.000 €

Casal di Principe (CE)
Parrocchia SS. Salvatore 675.000 €

Lusciano (CE)
Cappella San Rocco 130.000,00 €

Valle di Maddaloni (CE)
Chiesa dell’Annunziata 1.150.000 €

Villa di Briano (CE)
Parrocchia Maria Santissima Assunta in Cielo 910.000 €

Acerra (NA)
Cattedrale di Santa Maria Assunta-Duomo di Acerra 945.000 €

Forio (NA)
Chiesa Basilica di Santa Maria di Loreto 1.500.000 €
Torrione 1.100.000€

Giugliano in Campania (NA)
Santuario Di Maria Ss. Annunziata 2.000.000 €

Meta di Sorrento (NA)
Basilica di Santa Maria del Lauro 525.000 €

Napoli
Basilica S. Giovanni Maggiore 715.000 €
Chiesa di San Nicola di Bari 800.000 €
Parrocchia San Giuseppe a Chiaia 860.000 €
Santa Maria in Cosmedin 1.000.000 €
Chiesa dei SS. Bernardo e Margherita 670.000 €
Parrocchia dei Santi Apostoli Pietro e Paolo 910.000 €
Chiesa dei SS. Cosma e Damiano 1.500.000 €

Pompei (NA)
Parrocchia Ss. Salvatore 900.000 €

Pozzuoli (NA)
Chiesa di Santa Maria della Consolazione detta del “Carmine” 2.400.000 €
Chiesa San Francesco d’Assisi e Sant’Antonio di Padova 1.720.000 €

Qualiano (NA)
Chiesa Santo Stefano 500.000 €

San Giuseppe Vesuviano (NA)
Santuario di San Giuseppe 590.000 €

Sant’Antonio Abate (NA)
Santuario di San Gerardo Majella 1.275.000 €
Chiesa di San Giuseppe 590.000 €

Sorrento (NA)
Chiesa Di San Pietro A Mele  150.000 €
Chiesa di Santa Maria de Restilianis  165.000 €
Chiesa dei Santi Felice e Baccolo  970.000€
Chiesa Di Santa Maria Di Casarlano    230.000€

Torre Annunziata (NA)
Basilica Madonna della Neve 590.000€

Casaletto Spartano (SA)
Santuario Maria Santissima dei Martiri  270.000 €

Cava de’ Tirreni (SA)
Chiesa di Gesù e Santa Maria della Consolazione a Pregiato 550.000 €
Chiesa di San Nicola di Bari e San Giuseppe a Pregiato   1.200.000 €

Eboli (SA)
Chiesa Madonna delle Grazie 1.250.000 €

Mercato San Severino (SA)
Complesso ecclesiale dei Santi Vincenzo, Bartolomeo e Martino 270.000 €

Nocera Inferiore (SA)
Basilica Cattedrale di San Prisco, Parrocchia San Prisco 695.000 €

Ottati (SA)
Santuario Maria Santissima del Cardoneto 180.000 €

San Cipriano Picentino (SA)
Parrocchia Ss. Cipriano ed Eustachio 180.000 €

Sapri (SA)
Chiesa di Santa Croce 1.275.000 €

EMILIA ROMAGNA

Cesena (FC)
Abbazia di Santa Maria del Monte di Cesena 2.900.000 €
Cattedrale di Cesena 240.000 €

Dovadola (FC)
Chiesa e Campanile di Sant’Andrea in Badia 270.000 €

Forlì (FC)
Cappellania coadiutoriale Santa Maria in Forno’ 740.000 €
Cattedrale di Forlì e Campanile 550.000 €

Longiano (FC)
Chiesa Sant’Apollinare B.V. 130.000 €

Sarsina (FC)
Chiesa della Madonna Pellegrina in Quarto 185.000 €

Sogliano al Rubicone (FC)
Chiesa di San Lorenzo Martire 325.000 €

Modena
Chiesa di San Bartolomeo 1.275.000 €

Brisighella (RA)
Santuario della Beata Vergine del Monticino 580.000 €

Castellarano (RE)
Pieve di S. Eleucadio e Valentino in S.Valentino di Castellarano 2.000.000 €

Montescudo-Monte Colombo (RN)
Chiesa di San Savino 235.000 €

Novafeltria (RN)
Chiesa di Santa Maria Assunta in Torricella 470.000 €

Santarcangelo di Romagna (RN)
Campanile Chiesa di San Michele Arcangelo (Collegiata) 320.000 €

LAZIO

Alvito (FR)
Chiesa di San Giovanni Battista 1.500.000 €

Arce (FR)
Chiesa dei Santi Pietro e Paolo 1.100.000 €

Arpino (FR)
Chiesa di San Vito 1.500.000 €
Cappella San Rocco 780.000 €

Ceprano (FR)
Chiesa e Convento di Sant’Antonio Abate 1.300.000 €

Fontana Liri (FR)
Chiesa di Santo Stefano Promartire 1.500.000 €

Frosinone
Campanile e Cattedrale di Santa Maria Assunta 1.600.000 €

Veroli (FR)
Chiesa di Sant’Andrea Apostolo 2.600.000 €

Fondi (LT)
Chiesa di San Pietro Apostolo 1.880.000 €
Chiesa di Santa Maria del Soccorso 1.360.000 €

Rocca Massima (LT)
Chiesa di San Rocco 335.000 €

Sezze (LT)
Corpo Chiesa – annesso ex Monastero delle Clarisse di Sezze 1.100.000 €

Terracina (LT)
Chiesa di San Giovanni 2.200.000 €
Chiesa Santa Maria della Neve (Madonna della Neve) 900.000 €

Casperia (RI)
Chiesa di Santa Maria delle Grazie 200.000 €

Magliano Sabina (RI)
Cattedrale di San Liberatore Vescovo e Martire 545.000 €

Rieti
Chiesa del Cimitero di Rieti 700.000 €
Chiesa di San Benedetto 1.650.000 €

Torri in Sabina (RI)
Chiesa di Santa Maria Assunta 525.000 €

Bellegra (RM)
Convento di San Francesco 1.400.000 €

Marano Equo (RM)
Santuario Madonna della Quercia 650.000 €

Montelibretti (RM)
Chiesa di Santa Maria del Carmine 450.000 €

Monterotondo (RM)
Chiesa di Santa Maria Maddalena 530.000 €

Palombara Sabina (RM)
Chiesa di San Biagio Vescovo Martire 460.000 €

Roma
Basilica San Giovanni Battista dei Fiorentini 1.600.000 €

Acquapendente (VT)
Chiesa di Santa Vittoria 275.000 €

Bassano Romano (VT)
Chiese del Complesso Imm.re Cong. Suore Santo Volto 790.000 €

Civitella D’Agliano (VT)
Chiesa dell’Immacolata Concezione 400.000 €

Nepi (VT)
Chiesa di Santa Croce 500.000 €
Chiesa di Sant’Eleuterio 525.000 €

Proceno (VT)
Chiesa di San Martino 275.000 €

Vasanello (VT)
Chiesa di Sant’ Antonio Abate 120.000 €

Vetralla (VT)
Chiesa di San Francesco 450.000 €

Viterbo
Chiesa di San Rocco 180.000 €
Chiesa e Monastero di Santa Rosa 1.000.000 €

LIGURIA

Castellaro (IM)
Chiesa Parrocchiale San Pietro in Vincoli 620.000 €

Montalto-Carpasio (IM)
Chiesa Parrocchiale San Giovanni Battista e San Giorgio 540.000 €

Ventimiglia (IM)
Cattedrale Nostra Signora Assunta 580.000 €
Chiesa dei Santi Nicolò e Giuseppe alla Marina 200.000 €

LOMBARDIA

Soncino (CR)
Chiesa di Santa Maria delle Grazie in Soncino 2.950.000 €

Casaletto Lodigiano (LO)
Chiesa di San Vito Modesto e Crescenza Martiri 355.000 €

Caponago (MB)
Chiesa di Santa Giuliana 325.000 €

Comune di San Damiano al Colle (PV)
Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Apostolo 450.000 €

Pavia
Chiesa di Santa Maria del Carmine 75.000 €

MARCHE

Carpegna (PU)
Chiesa di San Leo in Carpegna 270.000 €

Monte Cerignone (PU)
Chiesa (Campanile) di San Biagio in Monte Cerignone 170.000 €
Chiesa di Santa Maria di Reclauso 240.000 €

Monte Grimano Terme (PU)
Chiesa di San Giovanni Battista in Monte Tassi 900.000 €

Piandimeleto (PU)
Chiesa di San Biagio in Piandimeleto 660.000 €
Chiesa di Sant’Angelo alle Petrelle 215.000 €

Sassocorvaro Auditore (PU)
Chiesa (Campanile) di San Martino in Piagnano 285.000 €

MOLISE

Castropignano (CB)
Chiesa e Campanile di S. Lucia   360.000 €

Salcito (CB)
Chiesa e Campanile di S. Basilio 410.000 €

Trivento (CB)
Cappella del Seminario 450.000 €

Acquaviva d’Isernia (IS)
Chiesa di S. Anastasio 1.010.000 €

Agnone (IS)
Chiesa di S. Biase 430.000 €

Castel San Vincenzo (IS)
Chiesa S.Martino 410.000 €

Colli a Volturno (IS)
Chiesa di S.Leonardo 220.000 €

Forli’ del Sannio (IS)
Chiesa e Campanile di S. Biagio 450.000 €

Venafro (IS)
Chiesa e Campanile di Santi Angeli 500.000 €

PUGLIA

San Giovanni Rotondo (FG)
Chiesa di San Giovanni Battista detta La Rotonda 500.000 €

Volturara Appula (FG)
Cattedrale di Santa Maria Assunta 1.000.000 €

Lecce (LE)
Chiesa di San Giovanni Battista o del Rosario 1.000.000 €

Maglie (LE)
Chiesa Madre 680.000 €
Chiesa Madonne delle Grazie 320.000 €

Otranto (LE)
Cattedrale di Maria SS. Annunziata 900.000 €

SARDEGNA

Perdasdefogu (NU)
Chiesa preromanica San Sebastiano 895.000 €

Sorgono (NU)
Novenario di San Mauro di Sorgono 760.000 €

Aritzo (NU)

Chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo 650.000 €

Isili (SU)
Chiesa Parrocchiale San Saturnino 500.000 €

SICILIA

Paternò (CT)
Chiesa Santa Maria del Carmelo 500.000 €

Castelmola (ME)
Chiesa Matrice di Castelmola – Duomo 1.125.000 €

TOSCANA

Sestino (AR)
Pieve di San Pancrazio 940.000 €

Grosseto
Chiesa di San Pietro 300.000 €

Massa Marittima (GR)
Cattedrale di San Cerbone 680.000 €

Capannori (LU)
Badia di Cantignano Chiesa di San Bartolomeo 620.000 €

Montecarlo (LU)
Chiesa del Cimitero di Montecarlo “San Rocco” 320.000 €

Massa
Oratorio di Santa Croce 715.000 €

Pistoia
Chiesa di San Francesco 500.000 €

UMBRIA

Perugia
Torre Campanaria della Chiesa di Santa Maria Assunta 200.000 €

VENETO

San Donà di Piave (VE)
Campanile del Duomo 530.000 €

Verona
Complesso Palazzo Vescovile e Torre del Vescovo Ognibene 2.200.000 €

Autovelox, dal MIT la stretta contro le multe selvagge

Il Ministero dell’infrastrutture e dei trasporti comunica che è in corso di pubblicazione il decreto interministeriale Infrastrutture/Interno che disciplina le modalità di collocazione e uso degli autovelox. Il provvedimento mette al primo posto la tutela della sicurezza della circolazione, ponendo regole certe sul posizionamento dei dispositivi e sulle sanzioni.

I tratti di strada su cui gli autovelox potranno essere utilizzati dovranno essere individuati con un provvedimento del prefetto e segnalati almeno 1 Km prima fuori dei centri abitati. Inoltre viene fissata per la prima volta la distanza minima che deve intercorrere tra un dispositivo e l’altro (progressiva per tipo di strada) in modo da evitarne la proliferazione.

Non si potranno utilizzare dove esiste un limite di velocità eccessivamente ridotto: inferiore a 50 Km, nelle strade urbane; per le extraurbane solo nel caso in cui il limite di velocità imposto non sia ridotto di più di 20 km rispetto a quello previsto dal codice per quel tipo di strada (se il limite è di 110 km/h, il dispositivo può essere utilizzato solo se il limite è fissato ad almeno 90 km/h ma non per limiti inferiori).

Infine il decreto precisa che l’utilizzo di dispositivi a bordo di un veicolo in movimento è consentito solo se c’è la contestazione immediata, altrimenti dovranno essere scelte postazioni fisse o mobili, debitamente visibili.

 

La redazione PERK SOLUTION