Recupero delle anticipazioni del fondo di rotazione per gli enti in riequilibrio

Il Ministero dell’interno rende noto che le rate di restituzione delle anticipazioni disposte ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del TUEL, dell’articolo 33 del decreto legge n.66 del 2014, dell’articolo 14 del decreto- legge n.113 del 2016 e dell’articolo 1, comma 907, della legge n.145 del 2018, scadenti il 31 marzo, 30 aprile, 30 settembre ed il 31 ottobre dell’anno 2023, non versate dagli enti interessati alla data del 16 gennaio 2024, sono state comunicate all’Agenzia delle entrate per il recupero ai sensi dell’articolo 1, comma 129, della legge 24 dicembre 2012 n.228.

Si segnala che gli eventuali versamenti effettuati dopo la data del 15 gennaio 2024, saranno considerati a scomputo delle rate di restituzioni con scadenza nell’anno 2024. I dati sono consultabili sul sito internet di questa Direzione centrale – Area Certificati (TBEL).

 

La redazione PERK SOLUTION

Sisma Comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria: Anticipazione rimborso minori gettiti IMU

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il decreto del 5 gennaio 2024, recante: «Anticipazione ai comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, del rimborso dei minori gettiti, riferiti al secondo semestre 2023, dell’IMU derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016», registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 2024.

L’importo complessivo dell’anticipazione di 8.514.075,13 euro è ripartito sulla base delle stime di minor gettito IMU, per euro 8.357.705,88 agli enti individuati ai sensi dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e per complessivi euro 156.369,25 ai Comuni di Fermo, Foligno, Grottazzolina, Monte Urano e Torre San Patrizio, individuati ai sensi dall’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 189/2016, così come specificato nell’Allegato A, del decreto.

L’attribuzione delle somme eventualmente dovute a titolo di conguaglio per l’anno 2023 sarà disposta con successivo analogo provvedimento.

 

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Contributi per manutenzione straordinaria strade, marciapiedi e arredo urbano: i chiarimenti ministeriali

Il Ministero dell’interno, con riferimento ai contributi agli investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023, di cui all’articolo 1, comma 407, Legge n. 234/2021, comunica che la scadenza del 30 gennaio 2024, indicata nella comunicazione precedentemente trasmessa al fine di aggiornare il sistema di monitoraggio BDAP-MOP con i dati relativi ai singoli progetti per le annualità 2022 e 2023, non è da ritenersi perentoria. Pertanto, gli Enti beneficiari delle risorse per le predette annualità, per le casistiche di seguito riportate, sono tenuti a regolarizzare la propria posizione all’interno della Banca dati entro e non oltre la data del 29 febbraio 2024. Vengono all’uopo forniti alcuni chiarimenti operativi.

Nello specifico, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 1, comma 409, i Comuni beneficiari del contributo erano tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori (da intendersi come data di aggiudicazione degli stessi), rispettivamente entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 31 luglio 2023 per quelli relativi all’anno 2023.

Con riferimento ai CUP di Natura 03 “Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)”, laddove sia stata aggiudicata una gara lavori entro le suddette scadenze, il contributo risulta assegnato, ferma restando la necessità di implementare i dati del CIG Lavori a sistema. Qualora entro i medesimi termini, la Stazione Appaltante abbia proceduto all’affidamento di beni e servizi destinati alla realizzazione degli investimenti di cui al comma 407, con acquisizione di un CIG diverso da quello lavori, il contributo risulta parimenti assegnato, ferma restando la necessità di implementare i dati del CIG non lavori a sistema.

Con riferimento ai CUP di Natura 01 “Acquisto di beni” e di Natura 02 “Acquisto o realizzazione di servizi”, laddove sia stata aggiudicata una gara lavori entro le suddette scadenze, il contributo risulta assegnato, ferma restando la necessità di aggiornare i dati del CIG Lavori a sistema. Inoltre, nel caso in cui al CUP di Natura 01 ovvero di Natura 02, non sia associato un affidamento lavori (es. acquisizione CIG forniture), lo stesso non risulta ammissibile ai fini del contributo e sarà pertanto revocato.

Da ultimo, il Ministero fa presente che, laddove il Comune beneficiario del contributo per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 1, comma 407 e seguenti, non ricada in una delle fattispecie sopra indicate, lo stesso sarà revocato.

 

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Gli istituti contrattuali che il Segretario comunale può invocare ai fini della sospensione delle ferie

Con l’orientamento applicativo AFL68, l’Aran fornisce chiarimenti in merito agli istituti contrattuali che il Segretario comunale può invocare ai fini della sospensione delle ferie.

La disciplina contrattuale contenuta nell’art. 16, comma 16 del CCNL del 17.12.2020 prevede espressamente che “Le ferie sono sospese da malattie adeguatamente e debitamente documentate che si siano protratte per più di tre giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. È cura dell’interessato informare tempestivamente l’amministrazione, ai fini di consentire alla stessa di compiere gli accertamenti dovuti. Le ferie sono altresì sospese per lutto nell’ipotesi di cui all’art. 19, comma 1, lett. b)”.

Oltre alle cause di sospensione delle ferie già previste dalle previgenti norme ( malattia protrattasi per più di tre giorni o ricovero ospedaliero debitamente documentati), il CCNL del 17.12.2023, nel definire la disciplina di parte comune applicabile a tutti i destinatari dell’Area delle Funzioni Locali, ha aggiunto la possibilità di interrompere il godimento delle ferie imputandone la causa a fruizione di assenza per lutto, nelle fattispecie espressamente indicate dall’art. 19, comma 1, lett. b) .

Le particolari esigenze derivanti da eventi luttuosi sono state, pertanto, considerate rilevanti ai fini della fruizione della tutela.

 

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