Proroga rendicontazione contributi messa in sicurezza, strade ed efficientamento energetico al 31 maggio 2023

Come noto, i commi da 407 a 414 della legge di bilancio 2022 prevedono l’assegnazione di contributi ai comuni, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023, per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell’arredo urbano purché si tratti di lavori che non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio di previsione 2021-2023. In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.M. 14 gennaio 2022 di assegnazione ai comuni dei contributi citati.
L’articolo 30 del D.L. 34/2019 disciplina, invece, l’assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. In particolare, il comma 1 ha demandato ad un apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico l’assegnazione di contributi in favore dei comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l’anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.M. 14 maggio 2019.

Con la Circolare DAIT n.13 del 6 febbraio 2023, la Direzione Centrale della Finanza Locale comunicava che in riferimento ai contributi erogati agli Enti locali, ai sensi dell’art. 1 comma 407 L. 234-2021 (annualità 2022) e art. 30 comma 14 D.L. 34/2019 (annualità 2021-2022), al fine di consentire le verifiche sull’utilizzo dei finanziamenti, era stata predisposta sul portale TBEL della Direzione centrale apposita procedura di rendicontazione con la compilazione dei dati utili a verificare l’intervento effettuato e finanziato dal Ministero dell’Interno.

Con comunicato del 26 aprile 2023, la Direzione centrale della Finanza Locale precisa che gli enti tenuti alla rendicontazione sono soltanto quelli che alla data del 19 gennaio 2023 avevano trasmesso il certificato finale dei lavori sul richiamato portale TBEL e che a tal fine avevano ricevuto, a mezzo posta certificata, una comunicazione dal Ministero dell’interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale con cui si dava avviso dell’apertura della procedura telematica. Tutti gli altri enti che hanno trasmesso il certificato finale dei lavori sul portale TBEL dopo il 19 gennaio 2023, sono momentaneamente esclusi dalla rendicontazione e non possono accedere alla procedura. Le certificazioni su supporto cartaceo che questi ultimi hanno trasmesso al Ministero dell’interno si intendono non acquisite e non hanno alcun valore in quanto l’unica modalità di trasmissione del rendiconto è quella telematica. Sarà cura della Direzione Centrale per la Finanza Locale comunicare a detti enti l’avvio di una nuova procedura di rendicontazione.

Inoltre, stante le difficoltà riscontrate da alcuni enti,  il termine ultimo entro il quale deve essere completata la procedura di rendicontazione è stato prorogato al 31 maggio 2023.

 

La redazione PERK SOLUTION

Legittimo il diniego alla richiesta del Consigliere di accedere con cadenza settimanale a tutto il protocollo del Comune

È legittimo il diniego opposto dall’Amministrazione alla richiesta avanzata da un consigliere comunale di accedere con cadenza settimanale a tutto il protocollo del Comune, trattandosi di modalità che esorbita dai limiti funzionali di esercizio del diritto di accesso previsto dall’art. 43, comma 2, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. È quanto evidenziato dal Consiglio di Stato, con sentenza del 6 aprile 2023, n. 3564.

Secondo il collegio,  l’accesso con cadenza settimanale a tutto il protocollo dell’ente non può rivelarsi strettamente funzionale ai compiti che deve assolvere il consigliere. Sul piano del congestionamento degli uffici, occorre rilevare che la stessa Sezione (cfr. sentenza 3 febbraio 2022, n. 769) ha evidenziato come debba essere operata una certa distinzione tra semplice accesso agli atti ed accesso che implica, nella sostanza, una “innovazione organizzativa radicale” ossia “un nuovo atto organizzativo generale”. Ciò avviene nella misura in cui si chiede una mole di dati ed informazioni “pari alla latitudine dell’intera amministrazione di riferimento”. Circostanza questa che si verifica anche nel caso di specie, allorché si chiede di accedere settimanalmente (e dunque anche sistematicamente) a tutto il protocollo dell’ente. Ebbene in queste ipotesi il diritto del consigliere, che non è illimitato, trova un limite nella sua funzione stessa (che non è quella di affiancarsi alla struttura amministrativa istituendo, in concreto, una nuova figura organizzativa e dunque nuovi assetti funzionali e ulteriori modelli procedimentali) e soprattutto nel principio di proporzionalità dell’azione amministrativa.

Più in particolare, una siffatta domanda è diretta non tanto ad esercitare un ben delimitato (per quanto vasto) accesso agli atti ma, piuttosto, ad introdurre e implementare un nuovo modello organizzativo e procedimentale, diretto come tale a consentire in maniera sistematica un determinato modus operandi a carico della P.A. In altre parole, il perimetro di azione e di conoscenza rispetto a determinati dati ed informazioni non risulta ampio e allo stesso tempo comunque delimitato come in occasione dei precedenti della Sezione stessa [es. gestione tassa rifiuti (sentenza n. 2189 del 1° marzo 2023); concessione dei benefici post COVID (sent. n. 2089 dell’11 marzo 2021); abusi edilizi territorialmente e temporalmente circoscritti (sent. n. 8667 del 10 ottobre 2022); servizio TARI per un biennio (sent. n. 3161 del 19 aprile 2021)] ma si rivela, piuttosto, irragionevolmente e indistintamente esteso a tutta l’attività dell’amministrazione comunale.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

 

ANAC, illegittima la proroga della piattaforma depurativa avvenuta senza gara

La proroga della piattaforma depurativa di un comune da parte di un Consorzio Regionale è illegittima, avvenuta senza gara, in violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento degli operatori economici stabiliti dalla legge, e in particolare dal Codice degli Appalti. E’ quanto ha accertato l’Autorità Nazionale Anticorruzione, attraverso la propria attività di vigilanza. Ora il Consorzio dovrà mettere in atto tutti gli adempimenti necessari per superare l’illegittimità della proroga, nel rispetto della normativa di settore, fornendo ad Anac tempestive informazioni sugli atti formali che saranno assunti per superare le criticità segnalate.

Il Consorzio ha disposto due proroghe a favore dello stesso operatore economico, nel 2021 e nel 2022; e tuttora la società incaricata gestisce il servizio. Se nella prima proroga si poteva parlare di “eccezionalità ed urgenza” nel far proseguire il rapporto scaduto connessa all’incertezza sul regime giuridico applicabile al consorzio posto in liquidazione – afferma Anac -, diversamente risulta del tutto illegittima l’ulteriore proroga a favore sempre dello stesso soggetto economico.

In sostanza il Consorzio, in vista della scadenza dell’affidamento il 31 dicembre 2022, pur sapendo di aver già fatto proroghe precedenti, non si è attivato per indire la gara, ma ha di fatto lasciato continuare la gestione del servizio al medesimo soggetto, senza porre in atto alcun provvedimento formale per giungere alla gara.

 

La redazione PERK SOLUTION