Censimento auto di servizio, migliora la partecipazione degli Enti

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso noto i risultati dell’ultimo censimento sulle auto di servizio, che fotografa le vetture utilizzate dalle amministrazioni pubbliche al 31 dicembre 2021. Sono 8.142 gli enti che hanno assolto all’adempimento; l’80% dei 10.128 registrati, con un aumento del 21,6% (+1.449) rispetto alla rilevazione precedente. A tale positivo allargamento della partecipazione, tornata praticamente ai livelli del censimento relativo al 2018, corrisponde un aumento delle vetture di servizio registrate: risultano 29.894, con un incremento del 12,3% (pari a 3.267 auto in più) rispetto al numero del 2020, che si fermò a quota 26.627. Rispetto all’aumentata consistenza del parco auto, tuttavia, il numero medio delle autovetture registrate per amministrazione scende a 3,6 rispetto a 3,9 dell’anno precedente.

La rilevazione, che si era arenata durante il picco dell’emergenza sanitaria, è ripartita consentendo il pieno rispetto delle regole stabilite dal Dpcm 25 settembre 2014. A maggio del 2021 era stata recuperata la rilevazione del 2020 sui dati al 31 dicembre 2019, a cui avevano risposto 7.074 enti (il 70%). Ad agosto del 2021 si era concluso anche il censimento riferito al 31 dicembre 2020, con un numero di amministrazioni rispondenti sceso ancora a 6.693, pari al 66% del totale. La partecipazione oggi è tornata, invece, sostanzialmente in linea con quella del censimento 2019 (sui dati al 31 dicembre 2018), a cui rispose l’82% degli enti, ma in cui le auto registrate risultarono ben 33.527 contro le 29.894 attuali.

A fare la parte del leone anche nel 2021 sono i Comuni, che hanno risposto in 6.510 e possono contare su 11.517 vetture a disposizione (pari al 39% complessivo), a cui vanno aggiunte le risposte di 96 Comuni capoluogo con 2.433 auto. A seguire, il mondo della sanità con 8.179 auto in uso (il 27% del totale), a fronte di 175 enti che hanno risposto.

Nel dettaglio, il censimento appena concluso segnala come il 92% delle auto di servizio risulti in uso a uno o più uffici o servizi senza autista (27.462 su 29.894 veicoli), mentre solo l’8,14% – pari a 2.432 mezzi – è in uso con autista: 850 a uso esclusivo, 1.582 a uso non esclusivo. Rispetto al 31 dicembre 2020, quando la quota di vetture con autista risultava del 7,36% (pari a 1.961, di cui 734 a uso esclusivo sul totale di 26.627 auto), l’aumento registrato è solo apparente, perché la rilevazione attuale comprende, nella categoria “altri enti”, il dato relativo al ministero della Giustizia (608 autovetture con autista) che non era stato riportato nel rapporto precedente, in quanto ancora in fase di verifica al momento della sua pubblicazione. Una riduzione si è registrata anche rispetto al 31 dicembre 2019, quando la percentuale di auto con autista era al 9,24% (2.371, di cui 707 a uso esclusivo, sul totale di 25.668 auto).

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Linee Guida qualificazione stazioni appaltanti e centrali di committenza. Consultazione on line

Fino al 10 maggio p.v. sono in consultazione pubblica le “Linee guida per la Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza”, con la possibilità per le varie istituzioni pubbliche, centrali di committenza, operatori economici e associazioni di categoria di inviare osservazioni e indicazioni.

Al riguardo, l’ANAC intende acquisire osservazioni da parte degli operatori del mercato sul testo delle Linee guida recanti «attuazione – anche a fasi progressive – del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici».

Nel testo sono individuati gli ambiti e i livelli di qualificazione per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza. Sono indicati, altresì, i pesi, provvisoriamente, assegnati per i diversi requisiti individuati dal legislatore all’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, ma non vengono indicate le modalità di calcolo dei punteggi per tali requisiti. Tali modalità dovranno emergere dall’analisi delle osservazioni che perverranno dalla presente consultazione e dall’analisi dei dati già acquisiti dall’Autorità tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici o che saranno comunicati, su base volontaria, dalle stazioni appaltanti con le modalità indicate dall’articolo 10 delle Linee guida.

Nel Protocollo e nella Premessa alle Linee guida è individuata la tempistica per pervenire entro il 30 settembre 2022 al testo finale delle Linee guida.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Società in house: Intesa tra Anac e Consiglio nazionale del notariato

L’Anac e il Consiglio nazionale del notariato hanno approvato un protocollo d’intesa con l’obiettivo di diffondere un vademecum condiviso per le società in house: l’intenzione è quella di coadiuvare i notai quando si trovano di fronte alla predisposizione degli statuti o di altri atti che disciplinano le società in house. Non solo. Anac e Cnn collaboreranno anche attraverso attività di formazione alle stazioni appaltanti sempre in merito al tema dell’in house.

Tra le informazioni presenti nel Vademecum, al quale hanno lavorato Anac e Cnn, si segnalano una serie di requisiti tipici delle società in house. Una delle clausole che deve essere presente nello statuto di una società in-house è quella che stabilisce che oltre l’ottanta per cento del fatturato deve essere prodotto nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci. Altro requisito fondamentale è che il capitale pubblico dell’organismo affidatario in house, detenuto sia direttamente che indirettamente, non potrà mai essere inferiore al 100% del capitale sociale per tutta la durata della Società.

Nel documento vengono anche delineate le linee operative per l’esercizio del “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. Tra le ipotesi di controllo analogo: il controllo sugli statuti, sul piano industriale, di sviluppo, di investimenti, sul piano occupazionale, sul budget economico e finanziario. E ancora: il controllo orientato ad indirizzare l’attività della società in house verso il perseguimento dell’interesse pubblico, il controllo sulla gestione e sui risultati intermedi, l’esercizio di poteri ispettivi che comportano una diretta attività di vigilanza e controllo presso la sede e nei confronti dell’organo amministrativo della società in house.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Imposta di soggiorno, approvato il modello di dichiarazione

È stato firmato il Decreto 29 aprile 2022 del Ministro dell’economia e delle finanze, concernente l’approvazione del modello di dichiarazione dell’imposta di soggiorno, che deve essere presentato, esclusivamente in via telematica, dai responsabili di imposta ai comuni che l’hanno istituita. Si precisa che la dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2020 deve essere presentata unitamente alla dichiarazione concernente l’anno d’imposta 2021, vale a dire entro il 30 giugno 2022.

Il modello deve essere utilizzato dai gestori delle strutture ricettive per la dichiarazione relativa all’imposta di soggiorno di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, al contributo di soggiorno previsto a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive di Roma Capitale introdotto dall’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e dai soggetti che incassano il canone o il corrispettivo, ovvero che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi relativi alle cosiddette locazioni brevi, ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 che disciplina i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di
unità immobiliari da locare. La compilazione e la presentazione della dichiarazione deve avvenire secondo le istruzioni  le specifiche tecniche allegate al decreto.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION