Nota Anci sullo svolgimento delle sedute degli organi in modalità da remoto o mista

Anci, al fine di fornire linee di indirizzo operative e fugare possibili dubbi interpretativi, ha predisposto una nota per supportare gli enti circa la possibilità di poter continuare a svolgere le sedute dei propri organi da remoto o in modalità mista ( in parte da remoto e in parte in presenza) anche successivamente alla cessazione dello stato di emergenza dello scorso 31 marzo.
La nota ricorda come gli enti locali abbiano la potestà regolamentare di disciplinare il funzionamento delle sedute delle giunte comunali e dei consigli comunali e metropolitani. Talune amministrazioni locali, ancor prima dell’entrata in vigore della normativa emergenziale, in ottemperanza all’art. 12 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 (codice dell’amministrazione digitale – CAD), avevano già adottato norme statutarie o regolamentari che danno facoltà a tutti o solo ad una parte dei componenti della giunta o delle commissioni consiliari di partecipare alle riunioni in videoconferenza senza raggiungere fisicamente la sede comunale. La ratio legis dell’articolo 73 del DL 18/2020 quale norma emergenziale era, invece, quella di consentire, in fase pandemica e per motivi legati ovviamente alla sicurezza e alle prevenzione sanitaria della diffusione del virus Covid-19, anche in assenza di una specifica previsione regolamentare, la possibilità di svolgere le sedute degli organi collegiali in modalità da remoto o mista.  La norma aveva carattere di temporalità solo ed esclusivamente per l’aspetto relativo alla deroga appena descritta. Dunque, tutti i regolamenti adottati dagli enti locali prima e durante lo stato emergenziale, per disciplinare lo svolgimento delle sedute dei propri organi da remoto o in modalità mista, continuano ad essere efficaci anche successivamente al termine di cessazione dello stato emergenziale (31 marzo u.s.). Ovviamente, stesso ragionamento vale per gli enti che, dopo il 31 marzo, vorranno dotarsi di
tale strumento regolamentare della materia “de qua”. Unica fattispecie che residua e su cui invece Anci ritiene sussistano forti dubbi
interpretativi circa la sua praticabilità giuridica è quella relativa all’ente locale che, non avendo ancora adottato alcun regolamento, voglia proseguire con le modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali in modalità mista o solo da remoto, anche successivamente alla data di cessazione dell’emergenza e cioè dopo il 31 marzo u.s.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Piano pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni

Anci rende noto che è stata registrata dalla Corte dei Conti il 21 marzo 2022, acquisendo piena efficacia, la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 ottobre 2021, recante il “Piano di azione nazionale pluriennale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni per il quinquennio 2021-2025”. La Delibera approvata con Intesa in Conferenza Unificata l’8 luglio 2021 mette a disposizione per ciascuna annualità 309 milioni di euro, erogati direttamente ai comuni, con successivi decreti del ministero dell’Istruzione.  Il Ministero dell’Istruzione ha predisposto una nota riepilogativa degli adempimenti a carico di tutti i soggetti interessati.

Niente IMU in caso di revoca della concessione demaniale

In tema di IMU, la revoca della concessione demaniale fa venir meno il presupposto impositivo e libera il concessionario dal dovere contributivo, anche se il bene non sia stato restituito e l’attività risulti, di fatto, proseguita. È quanto stabilito dalla CTR per il Lazio, con sentenza del 11.03.2022, n. 1122. L’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 23 del 2011 prevede che “l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale”. Il successivo art. 9, comma 1, dispone che “Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario”.  Secondo i giudici, il possesso richiesto dalla legge quale presupposto dell’imposta municipale deve corrispondere ad uno di tali diritti; in altri termini, occorre un possesso qualificato.
Nell’impianto normativo è espressamente indicato il soggetto passivo nel caso di concessione di beni demaniali; in tale caso, la legge attribuisce al concessionario l’onere contributivo, nel presupposto che, a seguito dell’atto concessorio, il concessionario acquista il possesso qualificato del bene. In sostanza, il titolo che attribuisce al concessionario la qualifica di possessore qualificato è l’atto di concessione. Ne consegue che la revoca della concessione fa venir meno tale titolo. Tale ricostruzione del meccanismo degli effetti della revoca dell’atto è sostanzialmente conforme alla giurisprudenza di legittimità che, con riferimento alla cessazione degli effetti del contratto di leasing immobiliare, ha affermato che “In tema di Imu, il venir meno del contratto di “leasing” fa venire meno anche la legittima posizione di detentore qualificato in capo all’utilizzatore ancora nel possesso del bene. Con la risoluzione del contratto di “leasing”, infatti, ai fini tributari, non sopravvive alcun effetto contrattuale, in quanto la causa del finanziamento viene meno, non vi è possibilità di riscatto e soprattutto la mera detenzione senza titolo risulta priva di effetti ai fini tributari”. (Cass. civ. Sez. V Ord., 22 luglio 2021, n. 20977).
Con specifico riferimento al presupposto soggettivo, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di Imu, nel caso di locazione finanziaria, l’art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 individua nel locatario il soggetto passivo, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo, anche se l’immobile non sia stato restituito”. (Cass. civ. Sez. V, 9 ottobre 2019, n. 25249). La circostanza rappresentata dal Comune della perdurante ed abusiva detenzione del bene da parte dell’ex concessionario non può assumere rilievo ai fini tributari, sebbene resti rilevante per ogni conseguente azione restitutoria e risarcitoria.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Soccorso istruttorio nel project financing

Nel project financing la fase preliminare non è da intendersi quale fase del “procedimento” di scelta della migliore fra una pluralità di offerte sulla base di criteri tecnici ed economici preordinati (e quindi soggetta alle ordinarie regole di garanzia partecipativa), ma fase “procedimentalizzata” di valutazione di un interesse pubblico che giustifichi, alla stregua della programmazione delle opere pubbliche, l’accoglimento della proposta formulata dall’aspirante promotore, ove assume prevalenza – nella specificità della procedura – l’interesse pubblico dell’amministrazione e in cui, di contro, gli interessi privati rimangono sullo sfondo.
Il Tar Catania, sez. I, sentenza 31 marzo 2022, n. 933, ha ricordato che nello specifico contesto del project financing, in virtù della specialità della disciplina dettata dall’art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016, in considerazione della rappresentata fase prodromica ivi codificata, antecedente al vero e proprio procedimento selettivo, cui le garanzie partecipative ex lege si attagliano, l’incompletezza della proposta del privato non obbliga l’ente all’attivazione del soccorso procedimentale. In base all’art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016 (ai sensi del quale “A tal fine l’amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione”), l’Amministrazione ha il potere (non il dovere) di disporre integrazioni istruttorie al fine di conseguire gli approfondimenti necessari a pervenire a una valutazione completa ed esaustiva. Tale potere non può ritenersi illimitato, ma presuppone pur sempre che la documentazione prodotta sia tale da consentire ad essa di valutare, sebbene prima facie, la fattibilità tecnica della proposta e la sua sostenibilità economica, insieme alla rispondenza della stessa al pubblico interesse. Non è applicabile alla procedura del project financing l’art. 10-bis, l. n. 241 del 1990, in virtù della detta specialità della disciplina dettata dall’art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50 del 2016, che disciplina il peculiare segmento ivi codificato (antecedente al vero e proprio procedimento selettivo al quale si applicano le garanzie procedimentali), ove, come detto, prevale, sugli altri, l’interesse pubblico dell’Amministrazione a scegliere una proposta progettuale da includere negli strumenti di programmazione che sia conforme ai suoi desiderata e obiettivi.
Nel project financing l’amministrazione non ha alcun obbligo di attivare il soccorso istruttorio nel senso tradizionale inteso. L’art. 183, comma 15, d.gs. 18 aprile 2016, n. 50 (“A tal fine l’amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione”) rimette alla valutazione discrezionale dell’Amministrazione l’attivazione del contraddittorio procedimentale in ordine ai contenuti del progetto (Cons. Stato, sez. III, 12 ottobre 2020, n. 6042; Tar Toscana, sez. I, 21 novembre 2019, n. 1593).La norma fa riferimento alle modifiche da apportare a un progetto contenutisticamente definito, laddove nella specie si tratterebbe di completare un progetto carente di opere “importanti”, bisognevole cioè di una attività sostanzialmente emendativa. L’Amministrazione, in tale speciale fase, non ha il dovere ma ha piuttosto il potere di disporre integrazioni istruttorie e tale potere non può ritenersi illimitato, presupponendo pur sempre che la documentazione prodotta sia tale da consentire ad essa di valutare, sebbene prima facie, la fattibilità tecnica della proposta e la sua sostenibilità economica, insieme alla rispondenza della stessa al pubblico interesse: essa, in altre parole, deve consentire all’Amministrazione di estrapolare una proposta completa, coerente e munita dei suindicati requisiti di fattibilità, sostenibilità e coerenza con l’interesse pubblico, salvi gli approfondimenti e le integrazioni istruttorie necessarie a pervenire, in ordine ai profili indicati, ad una valutazione completa ed esaustiva.

ANAC, Approvate le Linee Guida per la riqualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

Con la delibera 141 del 30 marzo 2022, Anac ha approvato le Linee Guida per la riqualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. Si tratta di uno dei punti qualificanti del Pnrr, premessa fondamentale per poi varare la riforma del nuovo Codice degli Appalti. Le Linee guida indicano le modalità operative per l’attuazione del sistema di riqualificazione, che varrà per tutte le procedure di gara indette dalle stazioni appaltanti e dalle centrali di committenza. E’ stata avviata una consultazione pubblica sulle Linee guida con la possibilità per le varie istituzioni pubbliche, centrali di committenza, operatori economici e associazioni di categoria di inviare osservazioni e indicazioni. Gli Stakeholder devono inviare le loro osservazioni utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Autorità nella sezione Consultazioni entro le ore 24.00 del 10 maggio 2022.
Le Linee guida sono state adottate ai sensi dell’articolo 6 del Protocollo di intesa avente ad oggetto «l’attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza», sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 17 dicembre 2021 e forniscono indicazioni circa le modalità operative per l’attuazione – anche a fasi progressive – del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza.
Nel testo sono individuati gli ambiti e i livelli di qualificazione per le stazioni appaltanti e le centrali di committenza. Sono indicati, altresì, i pesi, provvisoriamente, assegnati per i diversi requisiti individuati dal legislatore all’articolo 38 del Codice dei contratti pubblici, ma non vengono indicate le modalità di calcolo dei punteggi per tali requisiti. Tali modalità dovranno emergere dall’analisi delle osservazioni che perverranno dalla consultazione e dall’analisi dei dati già acquisiti dall’Autorità tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici o che saranno comunicati, su base volontaria, dalle stazioni appaltanti con le modalità indicate dall’articolo 10 delle Linee guida.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION