Certificazione corrispettivi derivanti da pesa pubblica funzionante a gettoni

Con la risposta n. 417 del 29 settembre 2020, l’Agenzia delle entrate chiarisce che il servizio di pesa pubblica funzionante a gettoni rientra tra le attività rilevanti ai fini IVA; trattandosi di un’attività riconducibile tra quelle previste dall’art. 22 del DPR n. 633/1972 (sono da considerarsi distributori automatici o vending machine) occorre procedere alla certificazione dei corrispettivi secondo previsto dall’art. 2 del D.LGS. n. 127/2015.  Si ricorda che il decreto, all’art. 2, stabilisce che a partire dal 1° gennaio 2020, coloro che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Il nuovo adempimento sostituisce l’obbligo di annotazione dei corrispettivi nell’apposito registro e quello di rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale. Lo stesso articolo 2 ad un decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze, la previsione specifiche ipotesi di esonero in ragione della tipologia di attività esercitata ((DM 10 maggio 2019). Il comma 2 dell’art. 2 dispone che “a decorrere dal 1° aprile 2017, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui al comma 1 sono obbligatorie per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite distributori automatici. Al fine dell’assolvimento dell’obbligo di cui al precedente periodo, nel provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 4, sono indicate soluzioni che consentano di non incidere sull’attuale funzionamento degli apparecchi distributori e garantiscano, nel rispetto dei normali tempi di obsolescenza e rinnovo degli stessi, la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei corrispettivi acquisiti dagli operatori. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate possono essere stabiliti termini differiti, rispetto al 1° aprile 2017, di entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, in relazione alle specifiche variabili tecniche di peculiari distributori automatici”.
In merito alla qualificazione della gettoniera a moneta per il servizio di pesa pubblica come vending machine, con due diversi provvedimenti del Direttore dell’Agenzia (prot. n. 102807 del 30 giugno 2016 e prot. n. 61936 del30 marzo 2017) è stato definito distributore automatico qualsiasi apparecchio che, su richiesta dell’utente, eroga – direttamente (nel caso, ad esempio, di cibi e bevande) o indirettamente (nel caso dell’acquisto di gettoni poi inseriti in altre macchine per farle funzionare o della ricarica di chiavette) – prodotti e servizi ed è costituito almeno dalle seguenti componenti hardware, tra loro collegate:

  • uno o più sistemi di pagamento;
  • un sistema elettronico (c.d. sistema master) costituito, generalmente ma non esclusivamente, da una o più schede elettroniche dotate di processore con memoria, capace di memorizzare e processare dati al fine di erogare il bene o il servizio selezionato dall’utente finale;
  • un erogatore di beni e/o servizi

Pertanto, anche la “gettoniera a monete” per il servizio di pesa pubblica deve avere le caratteristiche previste dalla normativa con conseguente assoggettamento ai relativi obblighi, in particolare di accreditamento del gestore e di censimento degli apparecchi. Circa l’assoggettamento ai predetti obblighi di un soggetto pubblico l’Agenzia rinvia a quanto già rappresentato con la risposta alla consulenza giuridica n. 3 pubblicata il 24 gennaio 2019, secondo cui “Non vi è, in merito, alcuna esclusione per le Pubbliche Amministrazioni, le quali, tuttavia, potranno adempiere gli oneri (accreditamento, censimento dei sistemi master, memorizzazione e trasmissione delle informazioni ex articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015) secondo le modalità e i termini definiti nelle Convenzioni di cooperazione informatica eventualmente sottoscritte con l’Agenzia delle entrate e a partire dal momento in cui la stessa metterà a catalogo (pubblicato sul sito dell’Agenzia) i servizi necessari per l’invio dei dati dei corrispettivi (si veda il punto 7 del medesimo provvedimento). Da tale data, qualora gli enti interessati non sottoscrivano le predette Convenzioni o non integrino quelle già esistenti, saranno tenuti ad assolvere all’obbligo di cui all’articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 127 del 2015 mediante le modalità ordinarie di trasmissione previste per gli altri soggetti passivi IVA.”
Allo stato attuale, tuttavia, il servizio sopra richiamato non risulta ancora essere stato messo a catalogo tra i servizi per gli enti locali che, pertanto, non sono tenuti ad adempiere alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi percepiti mediante i distributori automatici.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Non spetta l’esenzione ICI agli enti religiosi per lo svolgimento di attività commerciale

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18831/2020, ha accolto il ricorso presentato dal Comune avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva confermato l’esenzione ICI di un fabbricato di proprietà di un Ente religioso adibito ad uso scolastico. La Corte – rifacendosi a un costante indirizzo – ha ribadito che “non era quindi sufficiente provare che l’attività, cui l’immobile era destinato, rientrasse fra quelle esenti, dovendosi altresì provare che detta attività non venisse svolta con modalità proprie di un’attività commerciale.” Ai fini dell’esenzione, risulta necessario accertare la sussistenza di due requisiti, uno soggettivo ovvero la natura non commerciale dell’ente ed uno oggettivo ovvero che l’attività svolta rientrasse fra quelle previste dal citato art. 7 comma 1 lettera i) del d.lgs. n. 504 del 1992. Continua la Corte “sono pertanto irrilevanti ai fini tributari le finalità solidaristiche, che certamente connotano le attività ricettive svolta dalla Parrocchia anzidetta, occorrendo al contrario verificare se l’attività recettiva svolta da detta Parrocchia fosse rivolta ad un pubblico indifferenziato ovvero a categorie predefinite di soggetti; se il servizio venisse offerto per l’intero anno solare; se la struttura funzionasse o meno come un normale istituto scolastico; quale tipo di tariffa venisse applicata e quale tipo di compenso venisse richiesto, se cioè esso avesse una qualche rilevanza ovvero fosse meramente simbolico”.
Secondo la Cassazione, “la CTR non ha svolto gli accertamenti ai quali era tenuta, essendosi limitata ad affermare, in modo non condivisibile, che l’esclusiva destinazione dell’immobile all’esercizio di un’attività didattica non richiedeva l’accertamento che l’attività esente avvenisse con modalità non commerciali”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Scuola, Monitoraggio e rendicontazione spese per affitti, noleggi e acquisti di strutture modulari

È on line lapplicativo al quale gli enti locali beneficiari (Comuni e Città Metropolitane) del finanziamento complessivo pari a 70 milioni per spese per affitti e relative spese di conduzione (Avviso pubblico Ministero Istruzione n. 28139 del 7 settembre 2020), potranno accedere per inviare al Ministero dell’Istruzione le informazioni e i documenti relativi ai contratti di locazione e/o comodato d’uso. L’ente dovrà accedere prima di tutto alla sezione “Identificazione ente” in cui il legale rappresentate o suo delegato, dovrà associare i propri dati all’ente di appartenenza, fornendo le informazioni nello stesso richieste. Successivamente, completata tale operazione, l’ente potrà accedere alla sezione “Monitoraggio Affitti” in cui dovrà inserire le seguenti informazioni e/o documenti per ogni immobile oggetto di locazione o di comodato:

  • dati identificativi dell’immobile: indirizzo, comune di ubicazione, stato conservativo, destinazione d’uso, tipologia zona censuaria, mq. oggetto di locazione, tipologia di dotazioni impiantistiche dell’immobile;
  • proprietà pubblica o privata dell’immobile;
  • tipologia dell’ente proprietario;
  • canone di locazione per l’anno scolastico 2020/2021;
  • tipologia di immobile con destinazione d’uso (es. abitazioni civili);
  • descrizione delle utenze dovute (solo se dichiarato in sede di rilevazione);
  • importo delle utenze;
  • descrizione di eventuali altre spese di conduzione e di adattamento alle esigenze didattiche (solo se dichiarato in sede di rilevazione);
  • importo di tali altre spese;
  • descrizione dei lavori di adeguamento alle esigenze didattiche da eseguire sull’immobile oggetto di locazione (solo se dichiarato in sede di rilevazione);
  • importo dei lavori di adeguamento alle esigenze didattiche.

Inoltre, per ogni immobile devono essere caricati i seguenti documenti:

  • provvedimento di individuazione dell’immobile (nel quale siano descritte le modalità di scelta dell’immobile oggetto di locazione);
  • contratto di locazione/comodato d’uso;
  • visura catastale e planimetria.

Nel caso in cui siano stati richiesti in sede di rilevazione e poi autorizzati lavori con riferimento a tali immobili oggetto di locazione è necessario allegare la relazione tecnica con computo metrico delle lavorazioni eseguite o a farsi.

Gli enti locali beneficiari sono tenuti a inviare al Ministero dell’istruzione le informazioni e i documenti richiesti entro le ore 18,00 del 20 ottobre 2020.

 

Autore: PERK SOLUTION

In vigore il nuovo decreto che regola il funzionamento dell’Elenco nazionale dei componenti degli OIV

A più di tre anni dalla istituzione dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione, sono state riviste le regole che ne presidiano il funzionamento. È entrato vigore il DM 6 agosto 2020 che innova parzialmente la disciplina dell’Elenco, abrogando il precedente DM 2 dicembre 2016, con la sola esclusione dell’articolo 5 che resta in vigore fino al 30 novembre 2020.
Alcune delle innovazioni più significative, immediatamente in vigore, riguardano:

  • la revisione dei requisiti di integrità di cui all’articolo 2, comma 1, lett. c);
  • l’opportunità per la Scuola nazionale dell’amministrazione di stipulare convenzioni con Università, Ordini professionali e Albi per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari (art. 6, comma 6);
  • la possibilità che il Dipartimento della funzione pubblica, anche in collaborazione con la Scuola nazionale dell’amministrazione, possa erogare specifici percorsi di formazione, su piattaforme digitali di knowledge sharing, riconoscendo fino a un massimo di dieci crediti a triennio per ciascun iscritto (art. 6, comma 8);
  • nuove regole sulla titolarità degli incarichi OIV in relazione alle fasce professionali (art. 7, comma 6);
  • l’innalzamento dei limiti al numero di incarichi fino a un massimo di quattro per i professionisti, due per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 8, commi 1 e 2).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Edilizia scolastica, Interventi di adeguamento alla normativa antincendio

È stato pubblicato in G.U. n. 236 del 23 settembre 2020 il decreto del Ministero dell’Istruzione del 30 giugno u.s. recante “Finanziamento degli interventi di adeguamento alla normativa antincendio delle scuole e di definizione dei termini e delle modalità di rendicontazione e di monitoraggio”. Trattasi dei finanziamenti a favore degli enti rientranti nel II piano antincendio, del valore di 98 milioni di euro, autorizzato con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 29 novembre 2019, n. 1111. Gli enti locali individuati quali beneficiari dei contributi di cui agli allegati A e B sono tenuti ad aggiudicare gli interventi entro, e non oltre, un anno dall’avvenuta pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, pena la decadenza dal contributo concesso. Il termine di cui sopra si intende rispettato con l’avvenuta proposta di aggiudicazione dei lavori. Eventuali successive proroghe del termine di aggiudicazione possono essere disposte con decreto del Direttore della Direzione generale competente del Ministero dell’istruzione.
Le erogazioni dei finanziamenti saranno disposte direttamente dalla Direzione generale competente del Ministero dell’istruzione in favore degli enti locali beneficiari con le seguenti modalità:

a) fino al 20% del finanziamento, a richiesta dell’ente locale beneficiario;

b) la restante somma dovuta sulla base degli stati di avanzamento lavori e delle spese maturate dall’ente, così come risultanti dal sistema di monitoraggio, debitamente certificati dal Responsabile unico del procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva al netto del ribasso di gara;

c) il residuo 10% è liquidato a seguito dell’avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione.

Le economie di gara non sono nella disponibilità dell’ente locale e sono destinate a ulteriori interventi, che dovranno essere autorizzati con apposito successivo decreto del Ministro dell’istruzione.
Le risorse necessarie per gli interventi saranno trasferite sulle contabilità di Tesoreria unica degli enti locali beneficiari, e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. Il monitoraggio degli interventi avviene anche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce “DL 59/19 – Antincendio scuole”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Mancato adempimento dell’obbligo di redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato

Sebbene la disciplina dettata dal terzo comma dell’art. 4 del D.Lgs. n. 149/2011, per le ipotesi di scioglimento anticipato del Consiglio comunale, si limiti all’espressione “sottoscrizione della relazione” senza indicare espressamente i soggetti tenuti a tale sottoscrizione, “tale adempimento non può che spettare al Sindaco o al Presidente della  Provincia poiché la lettura della norma deve essere posta in relazione con il precedente comma 3, che pone in capo a tali soggetti l’obbligo di provvedere alla relazione di fine mandato. In caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito istituzionale dell’ente della relazione di fine mandato, infatti, è il Sindaco che subisce una sanzione consistente nella decurtazione della propria indennità. La relazione di fine mandato costituisce, pertanto, un atto proprio del Presidente della Provincia e del Sindaco, non demandabile al Commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell’organo consiliare. Lo ha ribadito la Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 82/2020/VSG, a seguito esame della relazione di fine mandato trasmessa da un Comune, interessato dalle consultazioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020, firmata dal Commissario straordinario (nominato a seguito dimissioni del Sindaco) e certificata dall’Organo di revisione. La Sezione ha ritenuto, nel caso di specie, non assolto l’obbligo di redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria,che deve essere attuata dagli uffici dell’ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Durata dell’incarico dell’organo di revisione e sospensione termini per emergenza sanitaria

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – in data 22 settembre 2020 ha fornito un parere in merito ad un questo posto da un revisore contabile che lamenta la presunta illegittimità dell’attività svolta dal precedente collegio, in virtù del periodo di prorogatio, nel periodo ricorrente dalla nomina del nuovo collegio dal 21 febbraio al 24 maggio 2020. L’ente locale, a seguito di procedura di estrazione a sorte, ha nominato il nuovo collegio dei revisori contabili, che si è insediato in data 9 giugno 2020 (ancorché la deliberazione di nomina sia stata adottata in data 10 marzo 2020), in quanto il precedente collegio ha svolto le sue funzioni fino al 25 maggio u.s.
Nel precisare che non è competente a valutare la correttezza amministrativo-contabile dell’attività amministrativa e la legittimità dell’azione amministrativa, la Direzione della Finanza locale ha ricordato che, a norma dell’articolo 235 del TUEL, l’Organo di revisione dura in carica tre anni e, alla scadenza, può essere prorogato per non più di quarantacinque giorni, in virtù delle norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n.444. La Direzione ricorda, altresì, che l’art, 103, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, (c.d. Cura Italia), modificato dall’articolo 37 del D.L. n. 23/2020, ha disposto l’efficacia di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
Nel merito, la deliberazione di nomina del nuovo collegio dei revisori, del 10 marzo 2020, deve essere correlata alle disposizioni normative del regolamento comunale sull’attività dell’organo di revisione, che stabilisce la tempistica dell’insediamento a seguito dell’esecutività della delibera di nomina. Di conseguenza, non si può escludere che durante il periodo di possibile sospensione del procedimento di nomina del nuovo collegio, (dal 23 febbraio al 15 maggio), a causa dell’emergenza Covid 19, non si sia perfezionato il procedimento di notifica della nomina ai nuovi revisori, come dimostrato dall’insediamento avvenuto in data 9 giugno 2020. Ai fini del computo dei termini dei procedimenti amministrativi e processuali, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si deve tener conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION