L’inottemperanza all’ordine di demolizione comporta l’acquisizione gratuita dell’opera abusiva al patrimonio comunale

In caso di inottemperanza all’ordine di demolizione di opere abusive, l’effetto traslativo della proprietà avviene ipso iure e costituisce l’effetto automatico della mancata ottemperanza, pertanto il provvedimento di acquisizione presenta una natura meramente dichiarativa e non implica alcuna valutazione discrezionale (cfr. ad es. C.d.S., sez. VI, 25 giugno 2019, n. 4336). È quanto ha ribadito dal Consiglio di Stato, sezione VI, con la sentenza 3 agosto 2020, n. 4888.
La giurisprudenza ha avuto modo di approfondire il tenore e gli effetti del comma 5 dell’art. 31 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ai sensi del quale l’opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell’abuso, salvo che con deliberazione consiliare si dichiari l’esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico;
In sostanza, la norma consente, in alternativa alla soluzione finale della demolizione dell’edificazione abusiva, che quest’ultima resti pur sempre in situ, ponendo, affinché effettivamente si determini il vantaggio per l’intera collettività, requisiti destinati a fungere da presupposto dell’evento – sussistenza di prevalenti interessi pubblici; mancanza di contrasto dell’edificazione con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico – dei quali è arbitro l’ente locale, e dei quali il controinteressato può dimostrare l’insussistenza (cfr. ad es. C.d.S., sez. VI, 13 aprile 2017, n. 1770).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rendicontazione importi 5 per mille dell’IRPEF

La Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell’interno, con comunicato del 9 settembre 2020, fornisce le istruzioni e chiarimenti circa le modalità di utilizzo e rendicontazione delle somme concernenti il 5 per mille dell’IRPEF spettanti ai comuni interessati, relative all’anno d’imposta 2018 anno finanziario 2019, già accreditate agli enti, in conformità agli importi evidenziati nel sito dell’Agenzia delle Entrate (elenchi degli ammessi e degli esclusi con indicazione delle scelte e degli importi pubblicati in data 22 luglio 2020).
Per quanto riguarda la compilazione e la trasmissione del rendiconto e della relazione illustrativa si rinvia alle disposizioni contenute nelle circolari n. 12 del 30 maggio 2019 e n. 10 del 12 marzo 2018.
Per i comuni che hanno ricevuto contributi pari o superiori a 20.000 Euro, la documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente in via telematica, mentre per i comuni che hanno ricevuto contributi inferiori a 20.000 resta l’obbligo di compilare il rendiconto e la relazione utilizzando i modelli inseriti in allegato e conservarli agli atti del proprio Ufficio per almeno dieci anni anche per successivi controlli e ispezioni operati dalle competenti Prefetture – Uffici Territoriali del Governo.
Il rendiconto e la relazione illustrativa dovranno essere compilati entro l’anno successivo alla corresponsione dei contributi secondo quanto stabilito dal D.P.C.M del 23 aprile 2010 modificato e integrato dal D.P.C.M. del 7 luglio 2016. Il rispetto dei termini rappresenta un elemento fondamentale per valutare un corretto utilizzo del contributo erogato.
Si ricorda, infine, l’obbligo di pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa sul proprio sito internet stabilito nell’articolo 8 del decreto legislativo n. 111 del 3 luglio 2017.

 

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Fondo progettazione enti locali, i chiarimenti ministeriali

Il Ministero dell’Interno, Direzione per la Finanza locale, con comunicato dell’8 settembre 2020 precisa che gli enti beneficiari del contributo, a fronte della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, individuati dalle richieste occupanti le posizioni dalla n. 1 alla n. 970 dell’apposita graduatoria di cui all’allegato 2 al decreto interministeriale 31 agosto 2020, non devono inviare al Ministero alcuna comunicazione con cui si conferma l’interesse al contributo.
Tale comunicazione di conferma dovrà essere effettuata, con modalità che verranno definite nel comunicato da pubblicarsi entro il 5 novembre 2020, esclusivamente dagli enti, la cui richiesta occupa la posizione a partire dalla n. 971 e seguenti, interessati allo scorrimento della graduatoria per effetto di quanto stabilito dall’art. 45, comma 1, lett. b), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, che ha incrementato di ulteriori 300 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2020 e 2021, le risorse finanziarie da assegnare ai progetti ammissibili per l’anno 2020.

 

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DL Semplificazioni, oggi il voto di fiducia

È previsto per oggi pomeriggio, alla Camera, il voto sulla questione di fiducia, posta dal Governo, sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale (Approvato dal Senato) (C. 2648). Il voto di fiducia, per appello nominale, avrà luogo a partire dalle ore 15.53.

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