DL Coesione, Cassa vincolata solo da trasferimenti e da finanziamenti

La deliberazione n._17/2023 della Sezione Autonomie della Corte dei conti ha stabilito, come noto, che alle entrate vincolate derivanti da legge, da trasferimenti e da finanziamento, si estende oltre al vincolo di competenza anche quello di cassa, come stabilito dall’articolo 187, comma 3-ter, del TUEL. In particolare, nelle ipotesi di entrate vincolate dalla legge o dai principi contabili alla effettuazione di una spesa, il principio di diritto sancito dalla Corte implica che il vincolo di destinazione specifico, rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in assenza di indicazioni puntuali o univoche da parte della legge o dei principi contabili, si concretizzi con l’approvazione dei previsti strumenti di programmazione che operino la scelta tra destinazioni talora eterogenee o alternative.

Sempre secondo la Sezione, la destinazione concreta di un’entrata, attraverso l’approvazione dei documenti di programmazione, crea il necessario legame tra risorsa prevista (e poi accertata) e spesa programmata (e poi impegnata) che giustifica l’apposizione del vincolo anche per cassa. Il requisito della specificità, pertanto, va ravvisato oltre che nei casi di univocità delle destinazioni, anche in quelli in cui, pur essendo alternativi ed in taluni casi molteplici, gli impieghi, attraverso l’intermediazione obbligatoria dell’ente con l’attività di programmazione, siano comunque specificatamente e concretamente individuati, senza che l’amministrazione possa sottrarvisi, sia sotto il profilo quantitativo che dell’impedimento a destinare a scopi diversi le somme introitate. L’individuazione della spesa specifica, nell’intero ambito di ciò che sarebbe potenzialmente realizzabile per dare corso alle indicazioni del Legislatore, non potrà non avere conseguenze anche in termini di cassa, perché è questo il momento in cui appare in concreto la necessità di reperire liquidità e preservarla per far fronte ad i conseguenti esborsi monetari attuali o differiti.

Ne è conseguito che per le entrate derivanti da sanzioni per violazione del codice della strada, permessi di costruzione, sanzioni edilizie, imposte di soggiorno e sbarco, proventi da alienazioni immobiliari, per la quota del 10% espressamente destinata dall’art. 56-bis, comma 11, del d.l. n. 69/2013, come modificato dal d.l. n. 78/2015 all’estinzione anticipata dei mutui, il vincolo di destinazione, oltre che alla competenza, si estenda anche alla gestione di cassa.

Non vi è dubbio che la pronuncia della Corte abbia creato problemi agli enti locali nella gestione della cassa vincolata. La Commissione Arconet, nella seduta del 14 febbraio scorso, aveva ipotizzato tre possibili soluzioni alle difficoltà incontrate dagli enti locali, soluzioni che comportano modifiche normative. L’Anci aveva già proposto, senza successo, un emendamento durante la conversione del DL19/2024, che mirava a semplificare questi vincoli limitando il regime dei vincoli di cassa solo alle entrate da mutui e trasferimenti, mantenendo quelli di sola competenza per i vincoli derivanti da legge.

Si segnala, che in sede di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, è stato approvato in Commissione bilancio del Senato l’emendamento volto a considerare il vincolo di cassa (e anche di competenza) per le entrate derivanti da trasferimenti e da finanziamenti. Le altre entrate vincolate per legge a specifici scopi mantengono ovviamente il vincolo di destinazione ma non costringono a mantenere anche il vincolo di cassa.

Di seguito l’emendamento approvato:

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

          «6-bis. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all’articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge» sono soppresse;

          b) all’articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse;

          c) all’articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».

 

La redazione PERK SOLUTION 

Vincoli di cassa, i chiarimenti della Corte dei conti, Sezione Autonomie

Nelle ipotesi di entrate vincolate dalla legge o dai principi contabili alla effettuazione di una spesa, il vincolo di destinazione specifico, rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in assenza di indicazioni puntuali o univoche da parte della legge o dei principi contabili, si concretizza con l’approvazione dei previsti strumenti di programmazione che operino la scelta tra destinazioni talora eterogenee o alternative. È questo il principio di diritto espresso dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n.  17/SEZAUT/2023, prospettata dalla Sezione regionale di controllo per Toscana.

La Sezione chiarisce i criteri per definire i casi in cui una determinata entrata prevista dalla legge (o dai principi contabili) debba essere considerata specifica e quindi suscettibile di generare vincoli di competenza e di cassa, definendo se il requisito della “specifica destinazione” possa considerarsi sussistente in presenza di previsioni normative che, nel contemplare un’entrata, ne prevedano la destinazione in via alternativa o cumulativa ad una pluralità di spese, talora eterogenee.

Secondo la Sezione, il vincolo (in termini di competenza e di cassa) non può che attualizzarsi nel momento in cui l’ente, nell’esercizio della propria autonomia decisionale, individui in concreto un intervento comunque riconducibile alle categorie predeterminate dalla legge. La destinazione concreta di un’entrata, attraverso l’approvazione dei documenti di programmazione, crea il necessario legame tra risorsa prevista (e poi accertata) e spesa programmata (e poi impegnata) che giustifica l’apposizione del vincolo anche per cassa. Il requisito della specificità, pertanto, va ravvisato oltre che nei casi di univocità delle destinazioni, anche in quelli in cui, pur essendo alternativi ed in taluni casi molteplici, gli impieghi, attraverso l’intermediazione obbligatoria dell’ente con l’attività di programmazione, siano comunque specificatamente e concretamente individuati, senza che l’amministrazione possa sottrarvisi, sia sotto il profilo quantitativo che dell’impedimento a destinare a scopi diversi le somme introitate.

Una volta operata la scelta tra le destinazioni previste dalla legge con l’approvazione dei previsti strumenti di programmazione, ogni questione in ordine al difetto di specificità delle destinazioni, è superata per effetto della scelta in concreto esercitata e della conseguente iscrizione in bilancio delle entrate e correlate uscite, che dovranno recare l’individuazione della destinazione dei proventi stessi, secondo le regole che presiedono la redazione dei bilanci. L’individuazione della spesa specifica, nell’intero ambito di ciò che sarebbe potenzialmente realizzabile per dare corso alle indicazioni del Legislatore, non potrà non avere conseguenze anche in termini di cassa, perché è questo il momento in cui appare in concreto la necessità di reperire liquidità e preservarla per far fronte ad i conseguenti esborsi monetari attuali o differiti.

Ne consegue che per le entrate derivanti da sanzioni per violazione del codice della strada, permessi di costruzione, sanzioni edilizie, imposte di soggiorno e sbarco, proventi da alienazioni immobiliari, per la quota del 10% espressamente destinata dall’art. 56-bis, comma 11, del d.l. n. 69/2013, come modificato dal d.l. n. 78/2015 all’estinzione anticipata dei mutui, il vincolo di destinazione, oltre che alla competenza, si estende anche alla gestione di cassa.

 

La redazione PERK SOLUTION

Vincoli di cassa per le entrate da sanzioni amministrative per violazione codice della strada

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 167/2022, nell’ambito dell’indagine sull’applicazione dei principi contabili in ordine alla verifica della consistenza della cassa e del fondo rischi da contenzioso, avviata con la somministrazione di apposito questionario agli enti selezionati, ha ribadito che la mancata rappresentazione dei vincoli di cassa dei proventi da sanzioni pecuniarie al codice della strada effettuata dal Comune è da considerarsi grave irregolarità contabile in quanto queste entrate rispondono ad entrambi i requisiti (specificità del vincolo e provenienza del vincolo, attribuito da legge o principi contabili/trasferimenti/indebitamento) essendo entrate che la l. n. 285/92 destina alla realizzazione di specifici interventi che l’ente deve individuare tra quelli elencati, in modo puntuale, dall’art. 208, comma 4. La grave irregolarità rilevata comporta una non corretta rappresentazione del fondo di cassa nel conto presentato dal tesoriere dell’ente e allegato al rendiconto della gestione di cui all’art. 226 TUEL (Corte dei conti Toscana, deliberazione 6 maggio 2019, n. 167).

La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 31/2015, ha avuto modo di precisare che il vincolo di cassa opera esclusivamente per le “entrate vincolate a destinazione specifica individuate dall’art. 180, comma 3, del TUEL” restando conseguentemente escluse dall’obbligo sia le entrate di cui all’art. 187, comma 3-ter, lett. d, del TUEL che le “entrate con vincolo di destinazione generica”. L’esigenza che le risorse vincolate giacenti in cassa non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori) traspare chiaramente nell’art. 195 del TUEL che, nell’ammettere deroghe al vincolo di destinazione di tali risorse, pone, tuttavia, vari limiti, quantitativi e procedimentali, nonché, dopo la novella apportata dal d.lgs. n. 126/2014, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel Principio applicato della contabilità finanziaria.

Risulta, altresì, importante che la corretta rilevazione delle giacenze vincolate in occasione delle verifiche trimestrali compiute dall’organo di revisione, al quale fa carico di segnalare espressamente nei verbali anche l’eventuale carenza della relativa rappresentazione contabile, nonché delle movimentazioni (prelievi, ricostituzioni) anche in caso negativo che attengono alle poste anzidette.

 

La redazione PERK SOLUTION

I vincoli di cassa dei Fondi PNRR: Le precisazioni sul sito Italia Domani

Pubblica la FAQ sul sito “Italia Domani” che fornisce chiarimenti in merito alla corretta gestione e rendicontazione dei finanziamenti connessi alla risorse del PNRR, e in particolare sull’obbligo o meno di apertura di uno o più conti vincolati specifici presso il proprio tesoriere/cassiere.

Le risorse relative ai progetti del PNRR sono gestite secondo quanto previsto dal DM 11.10.2021. Nello specifico, per gli enti locali, l’art. 3 prevede che i trasferimenti di tali risorse debbano confluire sul rispettivo conto di TU. In mancanza del conto di Tesoreria Unica sui rispettivi conti bancari/postali.

Ciò premesso, si ribadisce che i soggetti attuatori sono tenuti al rispetto dell’obbligo di perimetrare le risorse del PNRR con l’accensione di appositi capitoli. A tal fine il “Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR” allegato alla circolare del MEF n. 29/2022 e in particolare il paragrafo 10, prevede per gli enti territoriali in contabilità finanziaria l’integrazione della descrizione di tali capitoli con l’indicazione della missione, componente, investimento e CUP.

Nel rispetto di quanto sopra richiamato poiché le risorse vincolate del PNRR, per gli enti locali, sono soggette anche al vincolo di cassa si precisa che il d.lgs. n.118 del 2011 non prevede una specifica modalità di gestione di tale vincolo pertanto gli enti locali, nella loro autonomia, possono autoregolamentarsi. Di conseguenza, gli enti potranno gestire le risorse del PNRR secondo le regole dell’armonizzazione contabile.

 

La redazione PERK SOLUTION