Modalità per l’utilizzo del bonifico bancario o postale per versamenti a favore della Tesoreria

Con la Circolare del 29 agosto 2025, n. 20 la Ragioneria Generale dello Stato fornisce chiarimenti in merito alle modalità per l’utilizzo del bonifico bancario o postale per versamenti a favore della Tesoreria statale.

Come noto, dal 1° gennaio 2025 la Tesoreria dello Stato ha avviato un’importante trasformazione digitale e organizzativa con l’entrata in vigore del progetto Re.Tes. (Reingegnerizzazione dell’architettura informatica di Tesoreria), già illustrato dalla Circolare RGS n. 41/2024. Contestualmente, il DL 73/2022 ha disposto il superamento della distinta soggettività delle Tesorerie provinciali: oggi la Tesoreria statale è un unico centro di gestione per tutte le operazioni di incasso e pagamento dello Stato.

Questa evoluzione ha portato alla definizione di nuovi codici IBAN unici, riferiti alla Tesoreria in senso unitario. Se da un lato ciò semplifica il sistema e ne aumenta l’efficienza, dall’altro elimina il riferimento automatico alla territorialità, prima insita nelle Sezioni provinciali di Tesoreria. Tenuto conto di tali novità, al fine di mantenere il riferimento alla territorialità nei versamenti al bilancio dello Stato effettuati attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale (riferimento essenziale per le procedure di controllo e di rendicontazione) occorre definire modalità operative per indicare la provincia al momento dell’effettuazione dei bonifici.

La circolare dispone che:

  • la sigla automobilistica della provincia vada inserita obbligatoriamente nella causale del bonifico;
  • la sigla deve occupare i primi tre caratteri della causale, nel formato XX? (ad esempio, RM? per Roma, MI? per Milano, BA? per Bari);
  • la causale può avere un massimo di 49 caratteri complessivi: 3 sono riservati alla sigla + separatore, i restanti 46 alla descrizione del versamento.

L’indicazione della provincia nella causale è definita dalla circolare come “elemento imprescindibile”: solo così l’informazione confluisce nell’apposito campo “territorialità” della quietanza informatica generata dalla Tesoreria. Sarà cura delle amministrazioni che acquisiscono entrate tramite bonifico comunicare ai versanti la sigla della provincia di riferimento; aggiornare la propria modulistica, i portali di pagamento e le istruzioni pubbliche e verificare che nelle quietanze elettroniche il campo “territorialità” risulti correttamente valorizzato.

Infine, la circolare ricorda che i nuovi codici IBAN riferiti ai capitoli di entrata del bilancio dello Stato sono reperibili sul sito internet di questo Dipartimento al seguente indirizzo: Ragioneria Generale dello Stato – Ministero dell Economia e delle Finanze – Quadro di classificazione delle entrate (mef.gov.it).

 

La redazione PERK SOLUTION

Verifica e rendicontazione dei versamenti effettuati dai soggetti affidatari della riscossione delle entrate degli enti locali

Con la circolare n. 3/DF del 27 ottobre 2020 il Dipartimento delle finanze, a seguito della riforma della riscossione delle entrate degli enti locali introdotta dalla legge di bilancio per il 2020, fornisce istruzioni agli enti locali, ai soggetti che svolgono la funzione di tesoreria e ai soggetti affidatari della riscossione delle entrate in merito alle modalità di verifica e di rendicontazione dei versamenti delle entrate dei predetti enti (art 1, comma 790), in modo da assicurare, in tempi certi, il pagamento dei compensi dovuti dall’ente impositore al proprio soggetto affidatario della riscossione.
Il comma 790, come noto, disciplina le modalità di verifica e di rendicontazione dei versamenti delle entrate. A tal riguardo, gli enti locali, ai soli fini di consentire ai soggetti che svolgono la funzione di tesoreria e ai soggetti affidatari della riscossione delle entrate la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei contribuenti, devono garantire ai concessionari l’accesso ai conti correnti intestati ad essi e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti, nonché l’accesso agli ulteriori canali di pagamento disponibili. Il tesoriere dell’ente provvede giornalmente ad accreditare sul conto di tesoreria dell’ente le somme versate sui conti correnti dedicati alla riscossione delle entrate oggetto degli affidamenti. Salvo diversa previsione contrattuale, il soggetto affidatario del servizio trasmette entro il giorno dieci del mese all’ente affidante e al suo tesoriere la rendicontazione e la fattura delle proprie competenze e spese riferite alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dell’ente. Decorsi trenta giorni dalla ricezione della rendicontazione, il tesoriere, in mancanza di motivato diniego da parte dell’ente, provvede ad accreditare a favore del soggetto affidatario del servizio, entro i successivi trenta giorni, le somme di competenza prelevandole dai conti correnti dedicati. Per le somme di spettanza del soggetto affidatario del servizio, la norma rinvia alle disposizioni di cui all’art. 255, comma 10 del TUEL, che esclude la competenza dell’organo straordinario di liquidazione sulle anticipazioni di tesoreria e sui debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION