Circolare RGS sull’applicazione delle disposizioni limitative del turn over contenute nella Legge di Bilancio 2025

La RGS ha pubblicato la Circolare n. 8 del 7 aprile 2025, recante indicazioni operative in merito alla riduzione del turn over per l’anno 2025 prevista dall’articolo 1, commi 822-830, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

L’articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025) statuisce che “Al fine di completare l’attuazione della riforma della pubblica amministrazione prevista dal PNRR, le amministrazioni pubbliche di cui ai commi da 823 a 834 procedono ad una revisione dei propri fabbisogni di personale, realizzando recuperi di efficienza dai processi di digitalizzazione, semplificazione e riorganizzazione individuati dal PNRR e applicano conseguentemente quanto previsto dai commi da 823 a 834”. In particolare, per le suddette amministrazioni è prevista, per l’annualità indicata nei singoli commi da 823 a 830, la riduzione del turn over o delle facoltà assunzionali determinata tenendo conto delle specificità di ciascun ordinamento.

La circolare chiarisce che gli enti territoriali, ossia le Regioni, ivi incluse quelle a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, e gli enti locali (le Province, le Città metropolitane, i Comuni, le Comunità montane, le Unioni di comuni, le Comunità isolane o di arcipelago) non risultano compresi né nei citati commi da 823 a 829, in quanto non espressamente ivi richiamati, né in alcuno dei richiamati raggruppamenti istituzionali. Pertanto, i predetti enti sono non sono soggetti al complesso delle disposizioni di cui ai commi da 822 a 834. Per le medesime ragioni sono parimenti esclusi gli enti strumentali delle Regioni e quelli degli enti locali non ricompresi nei citati raggruppamenti.

Ai fini della corretta individuazione delle facoltà assunzionali disponibili, sono forniti alcuni chiarimenti in relazione al comma 165 dell’articolo 1 della legge di bilancio per l’anno 2025, che consente alle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di trattenere in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età il proprio personale nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente. Al riguardo, viene precisato che in considerazione della portata generale del citato limite del 10 per cento (da applicare ai risparmi da cessazione del personale di ruolo nel loro ammontare complessivo) e del tenore letterale del comma 165, non sussiste alcuna correlazione tra la qualifica delle unità di personale che l’amministrazione sceglie di trattenere in servizio (es. funzionari) e quella delle unità cessate sulle quali è calcolato il predetto limite del 10 per cento (es. assistenti).

In sede di predisposizione degli atti di programmazione del fabbisogno di personale è reso noto il contingente di personale da trattenere in servizio in applicazione del citato comma 165, nel rispetto del summenzionato limite massimo del 10 per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente. Il riferimento alle “facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente” contenuto nella norma è da intendersi alle facoltà, anche relative ad annualità pregresse all’anno 2025, autorizzate sia in via amministrativa (in relazione alle amministrazioni per le quali è previsto dalla legge un iter autorizzatorio preventivo come quello contemplato nell’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001) che in via normativa,sulla base cioè delle disposizioni legislative di carattere generale e speciale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Nomina segretari comunali nei Comuni fino a 5mila abitanti e ampliamento turn-over al 120%

Via libera dalla seduta straordinaria della Conferenza Stato Città al provvedimento del Consiglio direttivo dell’albo nazionale dei segretari comunali e provinciali per sopperire alla carenza di segretari comunali nei Comuni più piccoli. E’ stato approvato lo schema di decreto del Ministero dell’Interno che prevede criteri e modalità attraverso cui può essere autorizzata la nomina per un periodo di sei mesi (prorogabile a 12 mesi) di segretari neoassunti (fascia C) anche nelle sedi singole o convenzionate con una popolazione tra 3 mila e 5 mila abitanti e non più solo nei Comuni fino a 3 mila abitanti. Inoltre, è stato ampliato il turn-over dei segretari comunali al 120% prevedendo ulteriori 33 unità oltre a quelle già autorizzate per il 2022 (fonte Anci).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Utilizzo turn over per gli enti che si collocano in una percentuale intermedia fra i due valori soglia

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 55/2020, ha fornito il proprio parere a due quesiti in tema di raccordo tra la disciplina di cui al D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e la normativa in materia di turn over.
In particolare, il Comune (avente una popolazione inferiore ai 1.000 abitanti) ha chiesto di sapere:

  • se sia possibile per un ente – il cui rapporto, ai sensi dell’ art. 33, comma 2, d.l. n. 34/2019, fra spese di personale come da ultimo rendiconto e la media delle entrate correnti del triennio al netto del Fondo crediti di dubbia esigibilità sia una percentuale intermedia fra i due valori soglia previsti dal decreto ministeriale del 17.03.2020 attuativo dello stesso d.l. n. 34/2019 – utilizzare il turn over ovvero la copertura al 100% delle cessazioni di personale dell’anno precedente;
  • se, nel calcolo del predetto rapporto ai fini del fabbisogno di personale per gli anni 2020-2022, l’ente debba riferirsi, per una corretta gestione della spesa del personale e della programmazione, al rendiconto del 2018.

I giudici contabili, dopo un excursus del quadro normativo in materia di assunzione di personale da parte degli enti locali, hanno rilevato che l’attuale disciplina misura la capacità assunzionale dei Comuni sulla base delle loro entrate, “premiando” i Comuni maggiormente virtuosi nella riscossione delle entrate correnti. Pertanto, il Comune – che presenta un rapporto tra media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti e spesa per il personale compreso fra le due soglie di cui al DM. del 17.03.2020 – potrà coprire anche il turn over al 100% a condizione che lo stesso Comune non incrementi il rapporto fra entrate correnti e impegni di competenza per la spesa complessiva di personale rispetto a quello corrispondente registrato nell’ultimo rendiconto della gestione approvato, laddove per “ultimo rendiconto della gestione approvato” debba intendersi il primo rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all’adozione della procedura di assunzione del personale per l’esercizio 2020. Pertanto, nell’ipotesi in cui l’ente al momento dell’adozione della deliberazione relativa all’assunzione del personale abbia già approvato il rendiconto 2019, quest’ultimo rappresenta il documento contabile cui attingere il dato del rapporto – non incrementabile – fra entrate correnti e spesa del personale.  Nella diversa ipotesi in cui – anche in considerazione dello slittamento al 30 giugno 2020, ad opera del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2020, n. 27, del termine per l’approvazione da parte dei Comuni del rendiconto di gestione dell’anno 2019 – l’ente non abbia ancora approvato il rendiconto 2019 al momento dell’adozione della procedura di reclutamento, “l’ultimo rendiconto della gestione approvato” cui fare riferimento per il calcolo della spesa sarebbe il rendiconto relativo al 2018. La circostanza che, alla data di entrata in vigore della nuova normativa (20 aprile 2020) e in sede di prima applicazione della stessa, il termine di riferimento da cui muovere per i possibili incrementi delle assunzioni di personale sia la “spesa del personale registrata nel 2018” non toglie che l’ente, per un corretto calcolo del limite assunzionale per l’esercizio 2020, debba prioritariamente riferirsi al rendiconto del 2019 se già approvato.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION