ANAC, Trasporto pubblico locale in house: Criticità e mancanza di concorrenza

Con il recente atto approvato dal Consiglio il 29 settembre 2025, l’ANAC ha espresso importanti rilievi sulla gestione esclusiva dei servizi di trasporto su strada di una importante Città metropolitana portuale del Nord Italia.

L’istruttoria avviata da ANAC a seguito di un esposto dettagliato ha portato a conclusioni severe. Il modello gestionale in house, in questo contesto, si è rivelato inefficiente e diseconomico, con conseguente aggravio per la finanza pubblica. Le perdite della società affidataria sono state sistematicamente compensate da trasferimenti dell’ente metropolitano, determinando una traslazione dei costi di inefficienza direttamente sulla collettività.

Dalla ricostruzione è emerso che la gestione in capo alla società non si è rilevata economica; la società ha, infatti, ricevuto diversi contributi pubblici che, a margine dei contributi versati per le sopravvenute situazioni di emergenza collegate alla pandemia da Covid19 o per l’aumento dei prezzi dei carburanti a seguito dell’inflazione, hanno comportato un aumento della spesa pubblica di gestione. Al quadro delineato si aggiunge l’attuale situazione di difficoltà economico/finanziaria in cui versa la società.

“La società – scrive l’Autorità – non è stata in grado, autonomamente, di sopportare i costi di gestione economico-finanziaria rendendo necessari, diversi interventi economici per garantire le prestazioni contrattuali. Per cui, ricordando che l’in-house rappresenta un’articolazione funzionale della pubblica amministrazione, la cui relativa spesa viene ad essere conteggiata ai fini della determinazione degli aggregati rilevanti innanzi all’Ue e degli obblighi eurounitari in materia di contabilità, l’Ente affidante (Città Metropolitana) è chiamato a rivalutare il modello di gestione prescelto, dimostratosi oltremodo dispendioso, optando per l’apertura di confronto informale con il mercato in modo da verificare, in corso d’opera e pro futuro, la presenza di alternative qualitativamente migliori e meno onerose”.

“E’, pertanto, necessario – specifica l’Autorità – che l’Amministrazione competente effettui valutazioni appropriate sulle attuali modalità di gestione del servizio, tenuto conto che la società in house non ha operato in modo adeguato garantendo una gestione efficiente e competitiva, aprendo la strada ad una crisi d’impresa”.

La redazione PERK SOLUTION

Certificazione contributo IVA Servizio di trasporto pubblico locale

Con decreto del Direttore Centrale per la Finanza Locale – Dipartimento Affari interni e territoriali del Ministero dell’interno del 15 gennaio 2025 sono state approvate le modalità di certificazione per assegnazione, nell’anno 2025, a favore di unioni di comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province della regione Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari, del contributo a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) in relazione ai contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale.

Gli enti locali, ad esclusione degli enti appartenenti alle regioni Valle d’Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Sicilia, che possono richiedere il contributo statale a rimborso dei maggiori oneri derivanti dal pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) in relazione ai contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, presentando apposita domanda al Ministero dell’interno – Direzione Centrale per la finanza locale, sono:
– unioni di comuni;
– consorzi tra enti locali;
– comunità montane;
– province della regione Sardegna e Città Metropolitana di Cagliari.

La certificazione dovrà essere compilata esclusivamente con metodologia informatica, avvalendosi dell’apposito documento informatizzato che sarà messo a disposizione degli Enti nell’ambito della predetta Area riservata, all’indirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify

Per la validità della comunicazione, gli enti locali interessati, devono presentare telematicamente, richiesta di contributo tenendo presente, per le due tipologie di modello di certificazione, i seguenti termini:

  • modello “B” (preventivo 2025) a partire dal 31 gennaio 2025 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 28 febbraio 2025;
  • modello “B1” (consuntivo 2024) a decorrere dal 31 marzo 2025 ed entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 24:00 del 30 aprile 2025.

 

La redazione PERK SOLUTION