Il Ministero dell’Interno ha pubblicato le FAQ relative al “Contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale (art. 1, commi 534 e ss., legge 30 dicembre 2021, n. 234)”.
Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana – legge di bilancio 2022
Il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno rende noto che con decreto del 21 febbraio 2021, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stata definita la modalità per la presentazione delle richieste di contributi, per l’annualità 2022, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, di cui all’articolo 1, commi 534, e ss., legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022).
Possono richiedere i predetti contributi:
– i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentino una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda dovrà essere presentata dal comune capofila;
– i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il Decreto Interministeriale del 30 dicembre 2021, nel limite massimo della differenza tra gli importi previsti dall’articolo 2, comma 2, del DPCM del 21 gennaio 2021 e le risorse attribuite dal predetto Decreto Interministeriale.
La domanda deve essere trasmessa al Ministero dell’interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite la nuova Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al d.lgs. n. 229/2011, dal23 febbraio 2022 alle ore 23.59 del 31 marzo 2022 a pena di decadenza.
Allegati:
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Caro bollette, via libera dal Consiglio dei ministri al decreto con misure per 8 mld di euro
Il Consiglio dei Ministeri, nella seduta del 18 febbraio 2022, ha approvato il decreto-legge (bozza testo) che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
Le misure ammontano a quasi 8 miliardi, di cui circa 5,5 saranno destinati a fare fronte al caro energia e la restante parte invece a sostegno delle filiere produttive che stanno soffrendo maggiormente in questa fase.
Sul fronte “Energia”, il provvedimento prevede interventi per calmierare nel breve tempo i costi delle bollette energetiche con l’azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, la riduzione dell’Iva al 5% e degli oneri generali per il settore gas, il rafforzamento del bonus sociale per le famiglie con ISEE di circa 8.000 euro o di 20.000 nel caso di famiglie numerose e il credito d’imposta per le imprese energivore.
In termini prospettivi, il decreto prevede misure che dovrebbero evitare altre crisi come quella in corso, per esempio con l’aumento della produzione nazionale di energia.
Per quanto attiene al sostegno alle filiere produttive, il decreto interviene su due settori in particolare che sono interessati da grandi trasformazioni quali l’automotive e la produzione nazionale di microprocessori, laddove sono previsti fondi pluriennali, fino al 2030.
Per quanto riguarda gli interventi a favore degli Enti locali, il decreto incrementa di 400 milioni di euro, per l’anno 2022, il fondo destinato a Regioni e Province autonome, di cui all’art. 16, comma 8-septies del D.L. n. 146/2021 (legge n. 215/2021) per far fronte alle maggiori spese sanitarie collegate all’emergenza sanitaria.
È previsto l’istituzione di un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro, di cui 200 milioni a favore dei comuni e 50 milioni a favore di città metropolitane e delle province, per garantire la continuità dei servizi erogati. Altri 50 milioni di euro sono destinati ad incrementare il Fondo per il ristoro ai comuni per la mancata riscossione dell’imposta di soggiorno e di analoghi contributi, di cui all’art. 25, comma 1 del DL n. 41/2021, Legge. n. 69/2021, portandolo complessivamente a 400 milioni di euro.
Al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all’articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, confluite nella Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), vengono stanziati 905 milioni di euro (40 milioni di euro per l’anno 2022, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285 milioni di euro per l’anno 2025 e 280 milioni di euro per l’anno 2026) per finanziare i 541 progetti di rigenerazione urbana ammessi e non finanziati, autorizzando lo scorrimento delle graduatorie, di cui al decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e con il Ministero dell’economia e delle finanze 30 dicembre 2021. Con apposito decreto del Ministero dell’interno, da emanarsi entro il 31 marzo 2022, saranno assegnate le risorse sulla base del cronoprogramma dichiarato nella domanda presentata ai sensi del decreto del Ministero dell’interno del 2 aprile 2021.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Legge di bilancio 2022, Rigenerazione urbana per i comuni con meno di 15.000 abitanti
I commi 534-542 della legge di bilancio 2022 assegnano ai comuni di piccole dimensioni contributi nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2022, con la finalità di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.
Nello specifico, gli enti che possono beneficiare dei contributi in questione sono:
a) i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, nel limite massimo di 5.000.000 di euro. La domanda è presentata dal comune capofila;
b) i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite con il decreto di assegnazione delle risorse previste, per finalità analoghe a quelle in esame, dai commi 42-43 dell’art. 1 della legge 160/2019 (si ricorda che in attuazione di tali disposizioni è stato emanato il D.P.C.M. 21 gennaio 2021 con cui sono stati definiti i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi).
Entro il termine perentorio del 31 marzo 2022 gli enti dovranno presentare le richieste di contributo al Ministero dell’Interno contenenti:
a) la tipologia dell’opera che può essere relativa a:
- manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche comprese la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
- miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
- mobilità sostenibile;
b) il quadro economico dell’opera, il cronoprogramma dei lavori, nonché le informazioni riferite al codice unico di progetto (CUP) e ad eventuali forme di finanzia¬ mento concesse da altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell’indicazione di un CUP valido ovvero l’errata indicazione in relazione all’opera per la quale è chiesto il contributo comporta l’esclusione dalla procedura;
c) nel caso di comuni in forma associata, l’elenco di comuni che fanno parte della forma associativa.
Nel termine del 30 giugno 2022, il Ministero dell’Interno, con apposito decreto, provvederà alla determinazione dell’ammontare del contributo attribuito a ciascun comune. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti ad affidare i lavori entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto (pena la revoca del contributo):
a) per le opere di costo inferiore a 2,5 milioni di euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro 15 mesi;
b) per le opere di costo superiore a 2,5 milioni di euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro 20 mesi.
Il contributo verrà erogato nella misura del:
a) del 20% previa verifica dell’affidamento dei lavori;
b) del 70% sulla base degli stati di avanzamento dei lavori (SAL) così come risultanti dal sistema di monitoraggio BDAP-MOP di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
c) del 10% previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Presentazione istanze per richiesta contributi in progetti di rigenerazione urbana
Il Ministero dell’Interno, con comunicato di oggi, 4 giugno 2021, in riferimento alla presentazione delle istanze per la richiesta dei contributi in progetti di rigenerazione urbana di cui al decreto del 2 aprile 2021, nel rilevare le numerose segnalazioni ricevute sull’impossibilità di presentare l’istanza in oggetto da parte dei Comuni che hanno generato o modificato i CUP nell’imminenza della scadenza odierna, comunica che gli enti che abbiano correttamente generato o modificato i citati codici, entro la data del 4 Giugno 2021, potranno perfezionare l’istanza di finanziamento fino alle ore 23.59 del prossimo 9 giugno.
Il sistema sarà in particolare disponibile da domenica 6 giugno dalle ore 8 fino alle 20, mentre mercoledì il servizio sarà esteso fino alle 23.59. I CUP generati o modificati successivamente al 4 giugno non potranno essere presi in considerazione, così come i codici non corretti o non rientranti nelle categorie previste.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Contributo per investimenti di rigenerazione urbana, aggiornamento FAQ
Il Ministero dell’Interno comunica che è stata aggiornata la serie di risposte e chiarimenti alle domande più frequenti (FAQ) relative al Contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale (articolo 1, commi 42 e 43, legge 27 dicembre 2019, n.160, e D.P.C.M. 21 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. n.56 del 6 marzo 2021).
Le FAQ chiariscono che non sono ammessi i casi in cui un singolo CUP identifica contemporaneamente e collettivamente più opere, ad eccezione dei casi in cui le opere presentino più lotti funzionali. Ogni intervento deve essere candidato con il proprio CUP. Nel caso in cui la richiesta riguardi un insieme coordinato di interventi, è comunque necessario richiedere un CUP per ciascuno di questi. Per l’ammissibilità al finanziamento non è necessario che al momento dell’invio dell’istanza il CUP candidato sia stato già monitorato e trasmesso alla BDAP per il Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) in modo completo, ma devono risultare trasmesse le informazioni relative alla localizzazione dell’intervento e agli indicatori fisici con l’indicazione delle corrispondenti tabelle del tracciato del MOP. Inoltre, viene specificato che, ai fini della presentazione dell’istanza, non è necessario che gli interventi siano inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, ma sarà sufficiente aver approvato la delibera di Giunta comunale con la quale si avvia la procedura di modifica del programma triennale con l’indicazione dell’opera per la quale si richiede il finanziamento, che dovrà essere comunque deliberato dal Consiglio Comunale entro la data di assegnazione del contributo (3 Agosto 2021).
FAQ. Contributo per investimenti di rigenerazione urbana (Aggiornamento)
FAQ. Contributo per investimenti di rigenerazione urbana
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, Indicatori Fisici
Il Ministero dell’Interno, con comunicato del 25 maggio 2021, rende noto che con riferimento ai contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, (articolo 1, commi 42 e 43, legge 27 dicembre 2019, n. 160 e D.P.C.M. 21 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. n. 56 del 6 marzo 2021), gli enti interessati (comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti non capoluogo di provincia e comuni
capoluogo di provincia o sede di città metropolitana) possono completare la richiesta di finanziamento quantificando i nuovi indicatori fisici specifici riferiti all’efficientamento energetico e alla superficie complessiva dell’intervento in mq, che costituiscono elementi essenziali per la compilazione delle istanze. I Comuni che hanno presentato istanze precedentemente alla data del 25 maggio o in assenza degli indicatori fisici valorizzati, devono integrare, sul sistema BDAP- MOP, le informazioni relative a suddetti indicatori fisici, riferendosi ai CUP per cui si è presentata l’istanza. Per le istanze ex novo, i dati degli indicatori fisici devono essere inseriti sul sistema BDAP MOP precedentemente o contestualmente alla presentazione dell’istanza. L’istanza di finanziamento può essere presentata esclusivamente attraverso le funzioni della Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al D. Lgs. 229/2011, entro le ore 23.59 del 4 giugno 2021.
Come previsto dall’art. 3 del D.P.C.M. del 21 gennaio 2021, i contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell’elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, a migliorare la qualità del decoro urbano, del tessuto sociale e ambientale attraverso interventi di:
- manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
- miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
- mobilità sostenibile.
In linea con le finalità del bando, i progetti candidati devono altresì tenere in considerazione la riduzione del consumo di suolo, privilegiando interventi che non occupino spazi liberi o che, laddove non sia possibile, prevedano un saldo zero (ripristino spazi a verde per la quota occupata). In ogni caso, la richiesta di finanziamento non può riguardare opere per le quali risulti già avviata la procedura di affidamento in data antecedente alla data di presentazione della domanda.
Contributo per investimenti di rigenerazione urbana, le Faq ministeriali
Il Ministero dell’Interno ha pubblicato le Faq relativa all’utilizzo del contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale (articolo 1, commi 42 e 43, legge 27 dicembre 2019, n.160, e D.P.C.M. 21 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. n.56 del 6 marzo 2021). In merito a come e dove presentare l’istanza di finanziamento, il Ministero chiarisce che con dm del 2 aprile 2021, è stata definita la modalità di presentazione della certificazione informatizzata, da utilizzare dai comuni ai fini della richiesta di contributi per il triennio 2021-2023, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana. L’istanza di finanziamento può essere presentata esclusivamente attraverso le funzioni della Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al D. Lgs. 229/2011. L’accesso al MOP avviene attraverso le utenze del sistema già in possesso dei comuni che effettuano regolarmente il monitoraggio di cui al citato decreto legislativo. Il mancato possesso di una utenza del MOP rappresenta una inadempienza rispetto a quanto previsto dal D. Lgs. 229/2011.Effettuando l’accesso al sistema, nella sezione delle notifiche, è visualizzata la comunicazione per procedere alla compilazione e all’invio dell’istanza di finanziamento.
In particolare il Comune, attraverso la piattaforma:
– seleziona i CUP tra quelli ammissibili proposti dal sistema stesso sulla base delle caratteristiche riportate nell’allegato al presente comunicato;
– fornisce gli elementi informativi richiesti dal sistema attraverso la procedura guidata;
– al termine dell’inserimento dei dati:
a) valida l’istanza: tale passaggio produce un file pdf della bozza di istanza;
b) scarica il file pdf della bozza di istanza;
c) verifica la correttezza dei dati inseriti;
firma digitalmente il file.
– carica il file dell’istanza firmata digitalmente tramite la piattaforma;
– esegue la trasmissione dell’istanza firmata.
Per quanto riguarda i termini di presentazione dell’istanza, la piattaforma GLF è aperta dalle ore 8 alle ore 20 tutti i giorni, inclusi festivi, e la trasmissione, deve effettuarsi, a pena di decadenza, entro le ore 23.59 del 4 giugno 2021 giorno in cui il sistema resterà aperto fino al citato orario. È facoltà degli enti interessati, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi prima della scadenza del termine fissato, produrre una nuova istanza, attraverso un ulteriore invio secondo le modalità sopra rappresentate e comunque entro i termini fissati. In tale circostanza, l’ente deve preliminarmente procedere a ritirare la precedente istanza prima di poter trametterne una nuova.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Ance e Anci: rafforzare i Comuni e semplificare le procedure
Una piattaforma comune di proposte per garantire la rapida esecuzione degli interventi del Recovery plan e rilanciare l’economia del territorio. E’ quanto hanno formulato Ance (Associazione nazionale costruttori edili) e Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) al termine di un incontro cui hanno preso parte per Anci il Sindaco di Firenze Dario Nardella e quello di Cosenza Mario Occhiuto e, per Ance, il Presidente Gabriele Buia, alla luce dell’avvio da parte del Premier Mario Draghi di un iter di condivisione con i territori sul PNRR.
Ribadendo il ruolo cruciale dei Comuni per la realizzazione e l’adeguamento delle opere infrastrutturali locali, Ance e Anci chiedono al Governo il potenziamento delle strutture tecniche delle amministrazioni locali per superare la cronica carenza di personale qualificato impegnato sulla realizzazione delle opere e della manutenzione del territorio.
Allo stesso tempo – ha affermato il Sindaco Nardella – vi è un’assoluta necessità di una semplificazione delle norme e delle procedure per l’apertura dei cantieri pubblici, sfoltendo in particolare modo l’iter autorizzativo a monte della gara d’appalto, principale responsabile dei ritardi insostenibili con i tempi di attuazione del PNNR.
Il Presidente di Ance, Gabriele Buia, ha invece insistito sulla necessità che ogni revisione del Codice appalti assicuri la più ampia partecipazione alle gare da parte delle imprese, garantendo la tutela della concorrenza e della trasparenza.
Infine, il Sindaco Occhiuto e il Presidente Buia hanno lanciato un forte allarme sul ddl sulla rigenerazione urbana. Per Anci e Ance il provvedimento ora all’esame del Senato, contiene norme che bloccano gli interventi anziché agevolarli, per questo va completamente ripensato e riscritto, lasciando autonomia e flessibilità agli Enti locali.
Così come per i rappresentanti delle due Associazioni è necessario garantire la proroga del Superbonus110%, semplificandone l’accesso, vero strumento fiscale attualmente a disposizione per la riqualificazione degli edifici. Senza un intervento deciso sulle procedure e un rafforzamento delle amministrazioni pubbliche locali il Paese rischia di perdere l’occasione di sfruttare il Recovery plan per dare avvio a una nuova stagione di crescita sostenibile e di benessere collettivo (fonte Anci).
Richieste contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana entro il 4 giugno 2021
È stato emanato il decreto del Ministero dell’interno, del 2 aprile 2021, con il quale è stata definita la modalità di presentazione della certificazione informatizzata, da utilizzare dai comuni ai fini della richiesta di contributi, per il triennio 2021-2023, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 4 DPCM del 21 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021. Il DPCM definisce, in prima applicazione e in via sperimentale per il triennio 2021-2023, i criteri e le modalità di ammissibilità delle istanze e di assegnazione dei contributi di cui all’art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le modalità di utilizzo dei ribassi d’asta, di monitoraggio anche in termini di effettivo utilizzo delle risorse assegnate, di rendicontazione e di verifica, nonché le modalità di revoca, recupero e riassegnazione delle somme non utilizzate. Per i trienni successivi al 2023 e per l’ultimo biennio 2033-2034, in assenza di emanazione di un successivo decreto entro il 31 marzo dell’anno precedente il periodo di riferimento, sono applicate le disposizioni del presente decreto, utilizzando i dati più recenti disponibili per quanto attiene l’indicatore di cui all’art. 5, comma 2. Le istanze per la concessione dei contributi sono presentate entro il 30 giugno dell’anno precedente il periodo di riferimento secondo le disposizioni di cui all’art. 1, comma 43, della legge n. 160 del 2019.
Comuni richiedenti il contributo
Hanno facoltà di richiedere i contributi, nel limite massimo di 150 milioni all’anno per l’anno 2021, 250 milioni di euro per l’anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, non capoluogo di provincia, ed i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana che intendono realizzare interventi per la rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, che non siano integralmente finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati, presentando apposita domanda.
Ciascun comune può fare richiesta di contributo per uno o più interventi nel limite massimo di:
a) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti;
b) 10.000.000 di euro per i comuni con popolazione da 50.000 a 100.000 abitanti;
c) 20.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti e per i comuni capoluogo di provincia o sede di città metropolitana.
Interventi ammessi
I contributi sono concessi per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici anche ricompresi nell’elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale attraverso interventi di:
a) manutenzione per il riuso e ri-funzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;
b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;
c) mobilità sostenibile.
Il finanziamento degli interventi può essere finalizzato, oltre che per la realizzazione dell’opera, anche per le relative spese di progettazione esecutiva qualora siano comprese nel quadro economico dell’opera che si intende realizzare. Qualora la richiesta di contributo riguardi anche la quota relativa alle spese di progettazione esecutiva, nella domanda deve essere indicato, con separata evidenza, l’importo richiesto per i lavori e quello richiesto per la progettazione corrispondenti alle relative voci del quadro economico dell’opera.
Presentazione della domanda
Secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell’interno del 2 aprile 2021, l’istanza di finanziamento può essere presentata esclusivamente attraverso le funzioni della richiamata Piattaforma di Gestione delle Linee di Finanziamento (GLF), integrata nel sistema di Monitoraggio delle Opere Pubbliche (MOP) di cui al d.lgs n. 229/2011. Per la validità della comunicazione, i comuni, entro il termine perentorio, a pena di decadenza, delle ore 23:59 del 4 giugno 2021, trasmettono la citata istanza, esclusivamente con modalità telematica, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.
Erogazione del contributo
Le erogazioni sono disposte dal Ministero dell’interno ai comuni beneficiari nel seguente modo:
a) 30 per cento del finanziamento, previa verifica dell’avvenuto affidamento dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio BDAP/MOP;
b) 60 per cento sulla base degli stati di avanzamento lavori o delle spese maturate dall’ente;
c) il residuo 10 per cento previa trasmissione, al Ministero dell’interno, del certificato di collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.