Arconet, rinvio termini approvazione bilancio: Le motivazioni nella delibera di approvazione del bilancio di previsione

“Gli enti che intendono avvalersi del rinvio del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 possono indicare le motivazioni che non hanno consentito l’approvazione del bilancio nei termini, individuate tra quelle previste nel DM del 22 dicembre 2023, nella deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione”.

È questa la risposta di Arconet (FAQ 54) in riscontro ad un quesito circa la possibilità, per gli enti che decidono di avvalersi dell’autorizzazione dell’esercizio provvisorio, come previsto dal DM di proroga del bilancio di previsione 2024/2026, di indicare le motivazioni di tale scelta nella delibera di approvazione del bilancio di previsione o se sia richiesta specifica delibera consiliare.

Il decreto ministeriale, in corso di pubblicazione in G.U., dispone il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024, per le seguenti esigenze:

  • attuale incertezza circa gli effetti finanziari che deriveranno dalla regolazione finale, nel 2024, della certificazione delle risorse Covid;
  • accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e per gli effetti dell’applicazione del CCNL 2019-2021 del personale del comparto.

Il punto 9.3.6 del principio contabile della programmazione, All. 4/1, inserito dal DM 25 luglio 2023, richiede che il rinvio dei termini di approvazione del bilancio disposto con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 151, comma 1, del TUEL, anche se determinato da motivazioni di natura generale, sia adottato dagli enti locali effettivamente impossibilitati ad approvare il bilancio nei termini, per le motivazioni addotte nei decreti ministeriali.

La Commissione Arconet, sulla scorta di quanto già evidenziato da ANCI/IFEL, ritiene che non sia necessario adottare una specifica deliberazione consiliare; gli enti potranno richiamare le motivazioni del decreto e la conseguente deliberazione in regime di proroga del proprio bilancio in occasione della stessa approvazione del bilancio.

 

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Differimento al 15 marzo 2024 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2024/2026

Via libera dalla Conferenza Stato città del 21 dicembre 2023 alla proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 al 15 marzo 2014.

Nel corso della seduta, Anci e Upi hanno espresso parere favorevole sulla bozza di decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del TUEL. (Vedi bozza decreto).

La richiesta di proroga, formulata a novembre dall’Anci e dall’UPI, era motivata dalle difficoltà riscontrate da molti enti locali in relazione all’incertezza sugli effetti finanziari derivanti dalla regolazione finale dell’utilizzo delle risorse Covid, dall’accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e per gli effetti dell’applicazione del CCNL 2019-2021, dai ritardi nell’erogazione delle anticipazioni per gli investimenti Pnrr con le connesse anticipazioni di cassa, cui si aggiungono i tagli indicati dalla legge di bilancio il cui riparto avverrà nel mese di gennaio.

Con apposita nota, Anci ricorda che la proroga in questione è la prima che interviene in vigenza del DM 25 luglio 2023, che determina obblighi procedurali e tempistiche ai fini del processo di formazione dei bilanci locali (ved. nota IFEL del 14 settembre 2023), rammentando, altresì, che l’inserimento del punto 9.3.6 nel principio contabile della programmazione, richieda alle amministrazioni locali che vogliano usufruire dei termini prorogati una deliberazione specifica. A tal riguardo, l’Associazione ritiene che – anche sulla base delle univoche indicazioni espresse in sede tecnica dal Ministero dell’Interno e dal Mef e da quanto indicato nella medesima Conferenza Stato-Città – tale adempimento ulteriore e propedeutico non sia necessario e che gli enti potranno richiamare le motivazioni del decreto e la conseguente deliberazione in regime di proroga del proprio bilancio in occasione della stessa approvazione del bilancio. Sul punto specifico, peraltro dovrebbe intervenire un apposito pronunciamento governativo, annunciato nella stessa seduta della Conferenza Stato-Città.

Sotto il profilo fiscale, Anci ricorda che due importanti entrate tributarie comunali godono di termini specifici per la deliberazione dei rispettivi atti, indipendenti dal termine ordinario o prorogato di deliberazione dei bilanci:

  1. il termine per l’approvazione delle delibere TARI(PEF-regolamento-tariffe), è stato ormai stabilmente fissato al 30 aprile di ciascun anno (dl 228/2021, art. 3, co. 5-quinquies);
  2. il termine per la disciplina dell’addizionale comunale all’IRPEF sarà fissato in via straordinaria per il 2024 al 15 aprile 2024 per effetto del decreto delegato sul cd. “primo modulo” della riforma fiscale, relativo all’IRPEF, in corso di emanazione da parte del Consiglio dei ministri. Lo stesso provvedimento, atteso entro fine anno, permetterà ai Comuni e alle Regioni di considerare, in caso di aliquote differenziate per scaglioni di reddito e ai soli fini dell’addizionale, l’articolazione vigente nel 2023 in quattro scaglioni, anziché nei tre scaglioni determinati dalla riforma, semplificando così le valutazioni e le previsioni di gettito dei Comuni interessati.

Ulteriore effetto della proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione è lo slittamento del termine per l’approvazione del PIAO, in base all’articolo 8 comma 2 del DM 24 giugno 2022, ai 30 giorni successivi al nuovo termine.

 

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Bilancio previsione 2024-2026, Anci e Upi chiedono proroga al 31 marzo

l presidente dell’Anci Antonio Decaro e il presidente delle Province Italiane UPI Michele de Pascale hanno scritto al Ministro dell’interno per chiedere una proroga dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 al 31 marzo 2024.
Decaro e de Pascale ricordano “il pesante contributo richiesto a Comuni, Città Metropolitane e Province dalla legge di bilancio per il 2024 pari a 250 milioni di euro, l’attuale incertezza circa gli effetti finanziari che deriveranno dalla regolazione finale, nel 2024, della certificazione delle risorse Covid, l’accantonamento delle risorse per i rinnovi contrattuali e gli effetti dell’applicazione del CCNL 2019-2021 del personale del comparto, e da ultimo i ritardi nell’erogazione delle anticipazioni delle risorse per gli investimenti del PNRR con le obbligatorie anticipazioni di cassa.
Per i presidenti di Anci e di Upi tali circostanze “rendono estremamente complesso e difficile l’approvazione dei bilanci di previsione entro il 31 dicembre 2023. Da qui la richiesta di proroga previsto dall’articolo 151 del decreto legislativo n. 267/2000.

 

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Prorogata al 2025 la decorrenza dell’obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU

È stato approvato un emendamento dalla Commissione Finanze del Senato al decreto n. 132/2023, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali (c.d. decreto proroghe), che proroga la decorrenza dell’obbligo di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU al 2025. La proroga è stata decisa in considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell’elaborazione del Prospetto di cui all’articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell’esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto; pertanto l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto, utilizzando l’applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze, decorre dall’anno di imposta 2025.

 

 

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Bando piccoli Comuni, scadenza prorogata al 15 novembre 2023

Il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri rende noto che, a seguito delle numerose richieste di proroga pervenute per il Bando per il finanziamento dei progetti per il Piano Nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, è stata disposta una ulteriore proroga per la presentazione delle domande fino alle ore 23:59 del 15 novembre 2023.

Il Bando è rivolto esclusivamente ai piccoli Comuni che rientrano nell’elenco definito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2021 che, singolarmente o per il tramite delle Unioni di comuni a cui appartengono, ovvero tramite convenzione, possono presentare un progetto nel limite massimo finanziabile di 700 mila euro. Per i progetti presentati in forma associata, l’importo di 700 mila euro è moltiplicato per il numero di Comuni facenti parte della convenzione o per i quali l’Unione presenta il progetto.

Allegati:

 

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Avviso C.S.E. 2022: Prorogato al 29 settembre il termine per esecuzione progetti e presentazione istanze accredito

Con il decreto direttoriale n. 434 del 27 luglio, relativamente ai progetti finanziati a valere sull’Avviso pubblico del 4 ottobre 2022 n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 2022 denominato “C.S.E. 2022 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica”, il Ministero dell’ambiente ha prorogato alla data del 29 settembre 2023 i termini per l’esecuzione delle prestazioni e per la presentazione dell’istanza di accredito da parte delle Amministrazioni comunali.

Il decreto regola, inoltre, le condizioni e le modalità di concessione di ulteriori proroghe ai termini sopra indicati   per le Amministrazioni Comunali che provvedendo al pagamento delle spese necessarie alla realizzazione dei progetti finanziati con risorse proprie.

L’Avviso C.S.E. 2022 – Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica è finalizzato al finanziamento di iniziative riguardanti la realizzazione di interventi di efficienza energetica che eventualmente includano anche interventi per la produzione di energia da Fonti Rinnovabili degli edifici delle Amministrazioni comunali dell’intero territorio nazionale attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento di beni e servizi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

L’Avviso C.S.E. 2022 finanzia interventi da realizzare attraverso l’acquisizione tramite MePA delle seguenti categorie di prodotti:
  • impianti fotovoltaici
  • impianti solari termici
  • impianti a pompa di calore per la climatizzazione
  • sistemi di relamping
  • chiusure trasparenti con infissi e sistemi di schermatura solare
  • generatori a combustibile gassoso e a biomassa, a condensazione
L’Amministrazione comunale per ciascun intervento deve essere in possesso di un Attestato di Prestazione Energetica (APE) realizzata precedentemente all’avvio della procedura di acquisto dei prodotti sopra indicati. Anche l’APE può essere acquistato sul Mercato Elettronico e godere del contributo previsto dall’Avviso. Gli interventi ammissibili dovranno garantire la riduzione, rispetto alla situazione preesistente, dei consumi energetici degli edifici oggetto di intervento come desumibile dall’Attestato di prestazione energetica.
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Fondo piccoli Comuni a vocazione turistica, prorogato al 23 settembre il termine per le domande

Il ministero del turismo, con atto a prot. 15268/23 del 9 agosto 2023, ha a prorogato al 23 settembre alle ore 9.00 il termine per la presentazione delle domande a valere sul Fondo Piccoli Comuni a vocazione turistica sotto i 5000 abitanti, inizialmente previsto per il 9 settembre.

Si ricorda che il Fondo ha come obiettivo la valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, classificati dall’Istituto nazionale di statistica come comuni a vocazione turistica, così da incentivare interventi innovativi nell’ambito dell’accessibilità, della mobilità, della rigenerazione urbana e della sostenibilità ambientale.

Gli interventi perseguibili sono finalizzati a:

  • accrescere l’accessibilità e la fruizione dell’offerta turistica da parte di persone con disabilità;
  • sostenere la creazione e lo sviluppo di nuovi itinerari e destinazioni turistiche, che valorizzino l’identità territoriale e la vitalità culturale dei piccoli comuni;
  • riqualificare tramite infrastrutture gli ambienti urbani e le aree oggetto di dissesto idrogeologico ai fini della fruizione turistica dell’area;
  • potenziare forme di mobilità sostenibile (es. ricoveri e/o depositi per biciclette; campeggi; turismo en plein air; turismo sulle vie d’acqua, marine, lacuali e fluviali e porti turistici);
  • creare, produrre e diffondere gli spettacoli dal vivo e festival;
  • promuovere e sviluppare il turismo locale del settore primario e delle attività artigianali tradizionali;
  • ridurre l’impatto ambientale del turismo;
  • incrementare la sostenibilità ambientale della destinazione turistica.

Il Fondo avrà una valenza pluriennale sul triennio 2023-2025 e una dotazione complessiva di 34 milioni, di cui 10 milioni di euro per l’anno 2023 e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le misure sono indirizzate ai Comuni, in forma singola o aggregata, come individuati nell’Allegato 1 dell’Avviso pubblico, rispondenti ai seguenti requisiti:

  1. popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti come da rilevazione ISTAT;
  2. vocazione turistica come individuata dalla categorizzazione ISTAT.

 

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ANAC: Spostato al 15 settembre 2023 il termine per le attestazioni OIV sugli obblighi di trasparenza

Anac comunica che, per agevolare il più possibile le Pubbliche amministrazioni, è stata prorogata al 15 settembre la scadenza per l’acquisizione dei dati sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione (OIV), inizialmente prevista per il 31 luglio. Pur avendo ad oggi l’Autorità registrato più di 13.500 profili utente abilitati alla compilazione della scheda di rilevazione e dell’attestazione, quasi 2.000 attestazioni completate e 5.500 in corso di compilazione, è stata presa tale decisione per andare incontro alla richiesta da parte delle Pubbliche amministrazioni, così da avere più tempo per comunicare i dati in materia di assolvimento degli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

Il nuovo servizio messo a disposizione di Anac (servizio web Attestazioni OIV) permette l’acquisizione dei dati sulle attestazioni, consentendo previa registrazione online attraverso il portale dell’Autorità e abilitazione degli utenti, la compilazione delle schede con le verifiche sul grado di assolvimento e la dichiarazione di attestazione, per la successiva pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” o “Società trasparente”.

La decisione di Anac favorisce così gli utenti, in particolare gli istituiti scolastici non abituati a tale tipo di attestazione, differendo il termine ultimo al 15 settembre e affidando più tempo, per ovviare all’affollamento di registrazioni nella fase di profilazione. L’obbligo spetta in particolare, oltre che alle Pubbliche amministrazioni, anche a enti pubblici economici, ordini professionali, società ed enti di diritto privato in controllo pubblico, società partecipate dalle pubbliche amministrazioni.

 

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Legge 3 luglio 2023, n. 85: Proroga dei termini in materia di lavoro agile

La legge 3 luglio 2023, n. 85, di conversione del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (G.U. n. 153 del 03-07-2023) ha prorogato al 30 settembre 2023 il diritto per i lavoratori fragili nel settore pubblico e privato di svolgere la prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile.

In particolare, l’articolo 28-bis proroga dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 la norma transitoria sul diritto al ricorso al suddetto istituto da parte dei dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022. Il decreto – emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 febbraio 2022, n. 11 – individua le condizioni del soggetto e le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore la situazione di fragilità ai fini dell’applicazione di alcune norme transitorie di favore.
Il medesimo articolo 28-bis provvede alla quantificazione dell’onere finanziario derivante dalla suddetta proroga e alla relativa copertura. L’onere (che è relativo alle sostituzioni del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche) è quantificato pari a 541.839 euro (per l’anno 2023); ad esso si fa fronte mediante riduzione, in misura identica, dell’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione e del merito del Fondo speciale di parte corrente (Fondo destinato alla copertura finanziaria degli oneri di parte corrente derivanti dai provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di riferimento).

Il comma 3-bis dell’articolo 42 proroga dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2023 altre disposizioni transitorie, relative sia al diritto di alcune categorie di lavoratori al ricorso a tale istituto sia alla possibilità di svolgimento della prestazione in modalità agile anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente. Al riguardo, si ricorda che la relativa norma transitoria sul diritto allo svolgimento della prestazione in modalità agile – diritto subordinato alla condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione – riguarda:

  • i lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano almeno un figlio minore di anni 14 – a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore;
  • i lavoratori dipendenti che, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, siano maggiormente esposti a rischio di contagio dal virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possano caratterizzare una situazione di maggiore rischio, accertata dal medico competente. Nella definizione di tale categoria di lavoratori si fa riferimento agli ambiti lavorativi in cui il datore di lavoro e il dirigente siano tenuti alla nomina del medico competente in materia di sicurezza sul lavoro e agli altri ambiti in cui tale medico sia stato comunque nominato.

Per i dipendenti pubblici, un’altra fonte legislativa (articolo 87, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) esplicita che, in tali casi, non si applica il principio, posto dalla disciplina sul lavoro agile, della responsabilità del datore di lavoro per la sicurezza e il buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento dell’attività lavorativa.

Le relative comunicazioni dovranno essere trasmesse mediante la compilazione dei template aggiornati, seguendo la procedura ordinaria sull’applicativo disponibile al sito servizi.lavoro.gov.it,  denominato “Lavoro Agile”.

 

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Pubblicato in G.U. il decreto che differisce al 31 luglio il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.126 del 31 maggio 2023, il decreto del Ministro dell’interno del 30 maggio 2023, che ha disposto il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali al 31 luglio 2023, ai sensi dell’articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL).

Il provvedimento è stato emanato sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 30 maggio e previa intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze avvenuta nel corso della stessa seduta. Ai sensi dell’art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e’ autorizzato per gli enti locali l’esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.

 

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