Corte dei conti: la gestione delle economie dei progetti PNRR Digitali

La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con la deliberazione n. 1116/2025/SRCPIE/PAR, in riscontro ad una serie di quesiti posti da un Comune, fornisce chiarimenti in merito all’utilizzo delle economie delle risorse derivanti dagli avvisi a lump sum del programma “PA Digitale 2026”.

Sotto il profilo contabile, la Corte evidenzia che il meccanismo di rendicontazione ed erogazione di tali risorse comporta due principali conseguenze:

  • le entrate non sono mai assoggettate a vincolo di cassa, perché nel momento in cui sono erogate l’ente ha già effettuato la spesa, anticipandola con risorse proprie;
  • tali entrate, inizialmente vincolate ad una specifica spesa, non lo sono più necessariamente, né per intero, una volta che l’obiettivo previsto dal Piano sia stato conseguito.

Una volta venuto meno il vincolo alla copertura di una specifica spesa, l’entrata in questione rimane, peraltro, di natura non ricorrente e – eventualmente – anche in conto capitale: continuano pertanto ad applicarsi i generali limiti che discendono da tali qualificazioni. Il loro impiego per il finanziamento di spese di carattere ricorrente è quindi generalmente escluso. Resta naturalmente in facoltà dell’Amministrazione impartire discrezionalmente alle risorse “liberate” un nuovo, specifico vincolo di destinazione, facendo riacquistare alle stesse la natura di entrate vincolate (si v. in proposito l’art. 187, comma 3-ter, lettera d) TUEL).

La direttiva del Dipartimento della Trasformazione digitale, relativa alla gestione degli importi residui derivanti dal finanziamento degli avvisi pubblici a lump sum previsti dalle misure della M1C1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, si limita a suggerire” e non impone obblighi giuridici: non configura quindi un vincolo di destinazione ai sensi delle norme contabili. Tuttavia, l’Amministrazione non può semplicemente ignorare le indicazioni della direttiva: è tenuta ad agire in modo ragionevole e trasparente, motivando con chiarezza eventuali scelte diverse. In pratica, deve spiegare perché ritiene più opportuno un diverso utilizzo dei fondi, pur restando libera di farlo.

La Corte risponde positivamente alla possibilità di utilizzare le economie realizzate per il pagamento dei canoni dei servizi cloud degli esercizi successivi, impegnando la relativa spesa e imputandola agli esercizi esigibilità (con conseguente formazione di FPV di parte corrente). È comunque opportuno che l’ente locale individui quanto prima le fonti di copertura alternative per il periodo successivo all’esaurimento di tali risorse.

 

La redazione PERK SOLUTION

Scadenza al 31 marzo 2026 per i progetti digitali del PNRR da completare

Con decreto n. 39/2025, del Capo del Dipartimento della trasformazione digitale, il termine massimo per il completamento delle attività di tutti i progetti finanziati dagli Avvisi a lump sum pubblicati dal Dipartimento per la trasformazione digitale sulla Piattaforma PA digitale 2026 è fissato al 31 marzo 2026. Di conseguenza, il cronoprogramma dei progetti aventi già scadenza successiva al 31 marzo 2026 dovrà essere rimodulato in considerazione del suddetto termine.

Il termine massimo per il completamento delle attività di cui sopra si applica anche ai nuovi Avvisi che saranno eventualmente pubblicati dal Dipartimento sulla Piattaforma PA digitale 2026.

Dalla ricognizione effettuata dal Transformation Office sui dati di monitoraggio dei cronoprogrammi presenti in Piattaforma, al mese di gennaio 2025, è emerso che un numero considerevole di progetti finanziati risulta avere una scadenza del cronoprogramma in data successiva al 31 marzo 2026.

I Soggetti attuatori potranno richiedere variazioni del cronoprogramma per la fase di “contrattualizzazione del fornitore” tramite la procedura prevista in Piattaforma, fermo restando che il termine massimo di completamento delle attività non potrà superare il 31 marzo 2026. Il Servizio di gestione e monitoraggio 1 dell’Unità di missione è delegato ad autorizzare, attraverso la Piattaforma PA digitale 2026, anche massivamente, le istanze di modifica del termine di scadenza della fase di “contrattualizzazione” del cronoprogramma, presentate dai Soggetti attuatori, previo parere degli Account Manager che verificano lo stato di attuazione del progetto insieme ai Soggetti attuatori. Le richieste di variazione del cronoprogramma, debitamente motivate, non potranno essere superiori a 30 giorni per ciascuna richiesta.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Incentivi per funzioni tecniche PNNR digitale

Con parere 3170 del 6 dicembre 2024, il MIT fornisce chiarimenti in merito all’importo su cui calcolare gli incentivi tecnici, riconosciuti nel caso di un affidamento diretto di un PNNR digitale. Considerato che i PNNR digitali prevedono un’erogazione lump sum del contributo richiesto e considerato che con parere ANAC n. 54 del 25/10/2023 gli incentivi tecnici sono riconosciuti anche con modalità di affidamento diretto, si chiede, in particolare, se nella fattispecie di un affidamento diretto di un PNNR digitale, la base d’asta su cui calcolare l’incentivo è : 1) il prezzo contrattualizzato nell’affidamento diretto IVA esclusa; 2) l’importo lump sum del contributo PNNR richiesto, considerato che corrisponde all’importo del quadro economico dell’obiettivo da realizzare approvato in giunta comunale.

Il MIT chiarisce che in base all’art. 45, comma 2 del Codice Appalti (D.lgs. n. 36/2023), occorra fare riferimento all’importo posto a base delle procedure di affidamento. Nel caso dell’affidamento diretto, non essendo previsto un importo a base delle procedure di affidamento, dovrà farsi riferimento all’importo dell’affidamento diretto (iva esclusa).

 

La redazione PERK SOLUTION

PNRR: obblighi di pubblicità, indicazioni operative per i soggetti attuatori

Il Dipartimento per la trasformazione digitale, al fine di supportare gli enti nel fornire una modalità di accesso standardizzata e immediata a informazioni aggiornate e organizzate sullo stato di attuazione delle misure del PNRR (fermo restando gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33), informa che sono stati creati i layout di pagina per un’apposita sezione del sito.

I due layout consistono in:

  • una pagina di primo livello «Attuazione misure PNRR» dove pubblicare la lista dei progetti dell’ente finanziati dal PNRR, divisi per missione;
  • un template di pagina «Progetto PNRR», modellizzato per presentare al pubblico, in maniera chiara e semplice, tutte le informazioni riguardanti un progetto finanziato dal PNRR.

Vai al file Figma del modello Comuni

 

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