Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento del PIAO

Pubblicato in G.U. n. 209 del 07-09-2022 il decreto del 30 giugno 2022, n. 132 che definisce il contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO).

Previsto dall’articolo 6 del decreto legge n. 80 del 9 giugno 2021, il Piano integrato di attività e organizzazione è il documento unico di programmazione e governance che assorbe molti dei Piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione. Obiettivo del PIAO è quello di assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso.

 

La redazione PERK SOLUTION

Il Quaderno Anci con indicazioni operative sul Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)

ANCI ha pubblicato il quaderno sul Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), strumento che ha come obiettivo quello di “assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso”.
Le finalità del PIAO sono in sintesi: consentire un maggior coordinamento dell’attività programmatoria delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione; assicurare una migliore qualità e trasparenza dell’attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.
Nel PIAO, gli obiettivi, le azioni e le attività dell’Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla mission pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori. Il percorso che ha reso attuativo il PIAO, le incertezze, i continui rinvii, i tanti pareri contrastanti che l’hanno accompagnato ed il fatto che sia diventato realtà nel giorno della scadenza della sua prima adozione (30 giugno 2022) hanno reso particolarmente complessa la sua prima attuazione, soprattutto perché, mentre il quadro attuativo andava a definirsi, i Comuni e le Città metropolitane hanno proseguito il loro cammino con gli strumenti di pianificazione e programmazione che la normativa vigente imponeva ed ora, a metà anno, si trovano in una situazione di transizione che crea ulteriori incertezze a tutti coloro che devono provvedere a dare attuazione alle nuove disposizioni normative appena entrate in vigore.
Il Quaderno intende fornire indicazioni operative indirizzate a tutti i Comuni e le Città metropolitane che si trovano a dover affrontare questa delicata fase di prima attuazione, in cui i piani ed i programmi che dovevano integrare il PIAO sono già stati approvati o sono in corso di attuazione, e, in alcuni casi, già si stanno effettuando i primi monitoraggi e si deve provvedere ad un raccordo organico all’interno di questo nuovo “strumento. Al fine di evitare sanzioni, ANCI consiglia ai Comuni che abbiano già approvato il bilancio di previsione 2022-2024 di adottare una deliberazione di Giunta, in tempi celeri, ricognitoria dei piani già approvati negli atti di programmazione ed ora ricondotti nel PIAO.

 

La redazione PERK SOLUTION

I dubbi del Consiglio di Stato sul PIAO

Il Consiglio di Stato, con parere n. 902/2022, nell’esprimere il proprio apprezzamento sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica, recante “Individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal piano integrato di attività e organizzazione ai sensi dell’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto2021, n. 113”, per l’intento sotteso al disegno di riforma, ha tuttavia rilevato, con riferimento al disegno generale delineato dal decreto ministeriale, che non appare fugato il rischio che il Piao si risolva, come si ebbe modo di rilevare nel precedente parere n. 506 del 2022, in una giustapposizione di Piani, quasi a definirsi come un ulteriore “strato di burocrazia”.
Per il Collegio. le sezioni e le sottosezioni del Piao, come descritte, rinviano infatti, espressamente, a soggetti diversi quanto a predisposizione e a monitoraggio oltre ad alludere a effetti diversi. Ciò ben si evince, fra le altre, dalle indicazioni offerte nell’art. 3, comma 1, lett. c) dello schema di decreto, dove, con peculiare riferimento alla sottosezione “rischi corruttivi e trasparenza”, si precisa che essa dovrà essere predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, sulla base degli obiettivi strategici definiti dall’organo di indirizzo, ai sensi della l. 6 novembre 2012, n. 190, aggiungendo che ne sono elementi essenziali quelli indicati nel Piano nazionale anticorruzione e negli atti di regolazione generale adottati dall’ANAC ai sensi della stessa legge del 2012 nonché del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Lo stesso dicasi per l’art. 4 dello schema di decreto dove, al comma 1, lett. b), con riferimento alla sottosezione “Organizzazione del lavoro agile”, se ne richiede la necessaria coerenza con le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica oltre che con gli istituti del lavoro agile stabiliti dalla Contrattazione collettiva nazionale.
Anche con riferimento al “Monitoraggio”, di cui all’art. 5, si rinvia a strumenti e modalità differenti a seconda delle sezioni o sottosezioni. In particolare, il monitoraggio delle sottosezioni “Valore pubblico e Performance” si dispone avvenga secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ossia con l’intervento degli OIV e sulla base della relazione sulla performance, la cui previsione non è, infatti, toccata dalle abrogazioni disposte dallo schema di regolamento. Il monitoraggio della sottosezione “Rischi corruttivi e trasparenza” si stabilisce avvenga secondo le indicazioni di ANAC, mentre per la Sezione “Organizzazione e capitale umano” il monitoraggio della coerenza con gli obiettivi di performance si vuole effettuato su base triennale dall’OIV o dal Nucleo di valutazione, ai sensi dell’articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Trattasi di un insieme di disposizioni che, in questi loro rinvii ai differenti contesti normativi di riferimento dei differenti Piani, appaiono ancora disomogenee e non armonizzate, e accrescono dunque l’eventualità che il Piao possa andare a costituire, in concreto, “un adempimento formale aggiuntivo entro il quale i precedenti Piani vanno semplicemente a giustapporsi, mantenendo sostanzialmente intatte, salvo qualche piccola riduzione, le diverse modalità di redazione (compresa la separazione tra i diversi responsabili) e sovrapponendo l’ulteriore onere di ricomporli nel più generale Piao” (cfr. pt. 4.1. parere n. 506 del 2022), anziché affermarsi come strumento unitario che sostituisce e metabolizza i Piani del passato, per quella “visione integrata dell’organizzazione” di cui parla anche l’AIR.

 

La redazione PERK SOLUTION

PIAO, Via libera dal Consiglio dei Ministri allo schema di DPR

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 26 maggio 2022, ha dato il via libera definitivo al decreto del Presidente della Repubblica che individua gli adempimenti assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione. Il Piao sopprime molti piani e adempimenti di programmazione in capo alle amministrazioni, dal Piano per il lavoro agile a quello per la parità di genere, fino alla performance, destinati ora a essere assorbiti in un solo Piano unico integrato, da adottare a partire dal prossimo 30 giugno.

Schema DPR
Relazione Tecnica
Relazione Illustrativa

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL 36/2022, PNRR2: Nota Anci sulle disposizioni in materia di personale

ANCI ha pubblicato una prima nota sulle disposizioni contenute nel DL 36/2022 in materia di personale negli enti locali.
La nota si occupa di dare una prima lettura interpretativa su alcuni temi tra cui la definizione dei profili professionali nella pianificazione dei fabbisogni di personale, il potenziamento amministrativo delle Regioni e delle politiche di coesione, le disposizioni sul conferimento di incarichi per il PNRR.

Diverse le misure per il pubblico impiego. Prevista la proroga del PIAO dal 30 aprile 2022 al 30 giugno 2022. Dal 1° luglio 2022 l’accesso ai concorsi per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avverrà esclusivamente registrandosi al portale inPA.gov.it. Successivamente il ricorso al portale sarà esteso a Regioni ed enti locali con modalità che saranno definite in un decreto del ministro per la Pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza Unificata.

Nei concorsi per il personale non dirigenziale si prevede l’espletamento di almeno una prova scritta e sempre di una prova orale, che comprenda l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Come già stabilito per i dirigenti, è prevista l’introduzione di sistemi di valutazione basati sulle competenze e sulle attitudini. Per l’assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze devono essere valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti.

Si prevede una revisione del quadro normativo che regola la mobilità orizzontale nella Pa, a partire dalla creazione di un sistema di pubblicità unico e trasparente con gli avvisi per tutti i posti disponibili nelle amministrazioni centrali e locali, che saranno inseriti in un’apposita sezione del portale del reclutamento inPA. I dipendenti pubblici interessati alle posizioni vacanti potranno presentare apposita domanda tramite il portale. In arrivo, poi, restrizioni significative all’uso di mezzi alternativi di mobilità (ossia “comandi” e “distacchi”), per renderli eccezionali e rigorosamente limitati nel tempo. Introdotte nuove disposizioni per il personale impiegato in organismi internazionali o dell’Unione europea.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto PNRR 2, proroga PIAO al 30 giugno 2022

Approvato dal Consiglio dei ministri il Decreto PNRR-2. Diverse le misure per il pubblico impiego.
Prevista la proroga del PIAO dal 30 aprile 2022 al 30 giugno 2022.
Dal 1° luglio 2022 l’accesso ai concorsi per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avverrà esclusivamente registrandosi al portale inPA.gov.it. Successivamente il ricorso al portale sarà esteso a Regioni ed enti locali con modalità che saranno definite in un decreto del ministro per la Pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza Unificata.
Nei concorsi per il personale non dirigenziale si prevede l’espletamento di almeno una prova scritta e sempre di una prova orale, che comprenda l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Come già stabilito per i dirigenti, è prevista l’introduzione di sistemi di valutazione basati sulle competenze e sulle attitudini (assessment). Per l’assunzione di profili specializzati, oltre alle competenze devono essere valutate le esperienze lavorative pregresse e pertinenti.
Per il pieno conseguimento delle milestone e dei target del Pnrr e per consentire il traguardo M1C1-58 con scadenza giugno 2023, è affidato a un Dpr, da adottarsi entro il 31 dicembre 2022 su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione, il compito di operare una revisione organica del Dpr 487/1994 sui concorsi pubblici.
Si prevede una revisione del quadro normativo che regola la mobilità orizzontale nella Pa, a partire dalla creazione di un sistema di pubblicità unico e trasparente con gli avvisi per tutti i posti disponibili nelle amministrazioni centrali e locali, che saranno inseriti in un’apposita sezione del portale del reclutamento inPA. I dipendenti pubblici interessati alle posizioni vacanti potranno presentare apposita domanda tramite il portale. In arrivo, poi, restrizioni significative all’uso di mezzi alternativi di mobilità (ossia “comandi” e “distacchi”), per renderli eccezionali e rigorosamente limitati nel tempo. Introdotte nuove disposizioni per il personale impiegato in organismi internazionali o dell’Unione europea.
Sono previste ulteriori misure abilitanti per garantire la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal Pnrr, tra cui l’utilizzo dei 48 milioni di euro non impegnati dal finanziamento del progetto dei 1.000 esperti per la semplificazione e ulteriori interventi per il conferimento di incarichi professionali a esperti esclusivamente attraverso il portale inPA.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Consiglio di Stato: parere favorevole condizionato sullo schema di Regolamento sugli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal PIAO

Il Consiglio di Stato ha reso parere favorevole condizionato sullo schema di Regolamento sugli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione ai sensi dell’art. 6, comma 5, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”.

La Sezione, nel riconoscere la rilevanza della scelta espressa con l’art. 6, d.l. n. 80 del 2021, esprime un parere favorevole sullo schema di Regolamento recante “Individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione ai sensi dell’art. 6, comma 5, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”, sia pure condizionato a correttivi e a integrazioni che consentano di superare le criticità insite nelle modalità in cui ci si propone di creare le condizioni normative perché il Piao operi come strumento di effettiva semplificazione dell’azione e dell’organizzazione amministrativa.

In particolare, dal punto di vista sistematico e giuridico, l’art. 6, d.l. n. 80 del 2021, quale norma di delegificazione, assegna al Regolamento il solo compito di individuare e abrogare “gli adempimenti” relativi ai piani che saranno assorbiti nel nuovo Piao, senza indicare le disposizioni legislative che andranno ad essere abrogate con l’entrata in vigore del Regolamento né ponendo le norme generali di disciplina della materia.

Al Regolamento si affida perciò la sola pars destruens del disegno di delegificazione per la semplificazione, mentre la pars costruens, ovvero la concreta definizione di quello che sarà il quadro di riferimento per le pubbliche amministrazioni assoggettate al Piao, viene demandata allo schema di decreto ministeriale cui lo stesso art. 6, d.l. n. 80 affida l’adozione di un Piano Tipo, pensato come strumento di supporto delle amministrazioni, ma in realtà provvisto di un valore normativo, in quanto deputato, come rende palese la lettura del testo trasmesso a questo Consiglio per conoscenza, a integrare, anzi sostanzialmente a comporre, le scarne indicazioni offerte dall’art. 6, d.l. n. 80 del 2021.

Quanto allo schema di Regolamento, gli interventi abrogativi o comunque le modifiche soppressive o sostitutive appaiono poi piuttosto conservativi, distanti dalla logica di conservare solo ciò che è strettamente indispensabile e, comunque, configurati in termini tali che le loro ricadute non sono uniformi per tutti i piani dei quali si prevede l’assorbimento nel Piao, né per tutti i contesti legislativi di rispettivo riferimento, né per tutte le amministrazioni pubbliche.

Guardando poi agli aspetti sostanziali e operativi del disegno, del quale è parte lo schema di Regolamento, la Sezione ritiene che il nuovo strumento immaginato non debba configurarsi come un semplice layer of bureacracy entro il quale i diversi piani precedenti vadano semplicemente a giustapporsi ma debba esserne occasione di riconfigurazione e integrazione, dandosi come obiettivo di migliorare verso l’esterno, ossia verso i cittadini e le imprese, l’azione della pubblica amministrazione.

È questa la principale sfida alla quale è chiamato il Piao, nella sua intrinseca, attuale, eterogeneità. Sfida che peraltro possiede una valenza anche interna alle stesse pubbliche amministrazioni ad esso assoggettate, chiamate a un compito che, ove non si risolva nella mera addizione dei piani preesistenti, suppone la disponibilità di un capitale umano di competenze e di ambienti anche organizzativi che la stessa l. n. 131 del 2021 prevede debbano essere attrezzati all’interno e in esito ad altri processi di riforma i cui tempi non coincidono con quelli previsti per l’adozione del Piao. Il nuovo piano, in questa tempistica, subisce quindi anche una sorta di torsione per effetto della quale sembra chiamato a farsi punto di avvio delle innovazioni per il miglioramento dell’azione e dell’organizzazione amministrativa anziché proporsi quale loro punto di caduta.

La Sezione ritiene perciò di suggerire sin da subito un monitoraggio ad hoc che consenta di verificare e assicurare la fattibilità del disegno da parte delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso interventi sul decreto ministeriale di adozione del Piano tipo, la cui natura sostanzialmente normativa, per come risulta sia dai contenuti, sia dalla (necessaria) funzione integrativa dell’ordinamento cui è destinato dagli elementi di contesto che sono stati esaminati, induce questo Consiglio di Stato a riservarsi di esprimere su di esso un apposito parere, una volta acquisito dall’Amministrazione, con la qualificazione di regolamento da adottare ai sensi dell’art. 17, comma 3, l. n. 400 del 1988.

Dalla Conferenza Unificata il via libera allo schema di DPR per il PIAO

È stata sancita, in Conferenza Unificata del 9 febbraio 2022, l’intesa sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato delle attività e organizzazione, ai sensi dell’art. 6, comma 5, del decreto – legge 9 giugno 2021, n.80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021 n. 113”.
Lo schema di Dpr si compone di due articoli:
– art. 1: che abroga le disposizioni che vengono sostituite dal Piao, in particolare il piano delle azioni positive, il Piano di prevenzione della corruzione, il Piano per il lavoro agile, la programmazione delle assunzioni e delle azioni concrete, il piano esecutivo di gestione;
– art. 2: che modifica, puntualmente, i casi in cui non era possibile procedere con l’abrogazione, ma per adattamenti.

Il testo è attualmente sottoposto all’esame del Consiglio di Stato e alle commissioni parlamentari, che sono in attesa di ricevere, per completezza e istruttoria, le osservazioni che la Conferenza Unificata riterrà opportuno esprimere nella riunione odierna. All’esito dell’acquisizione di tutti i pareri, il testo sarà armonizzato con le osservazioni che saranno espresse, ivi comprese quelle pervenute dalla Conferenza, e sarà sottoposto al Consiglio dei ministri per l’esame finale.

 

Cdm, Regolamento per l’individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO

Il Consiglio dei ministri, nella seduta del 29 dicembre 2021, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro per la pubblica amministrazione Renato Brunetta, ha approvato, in esame preliminare, un regolamento, da adottarsi mediante decreto del Presidente della Repubblica, recante l’individuazione e l’abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Via libera della Conferenza Unificata al Piao

Via libera della Conferenza Unificata al decreto del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, con cui si definisce il contenuto del PIAO (modello), il Piano integrato di attività e organizzazione, previsto dall’articolo 6, comma 6, del decreto legge n. 80/2021, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Nel corso della riunione, è stata accolta la richiesta di Regioni, Anci e Upi di posticipare la scadenza del 31 gennaio 2022 come termine ultimo per l’adozione dei Piao da parte delle amministrazioni. Nel frattempo, è già stato avviato l’iter di approvazione del Dpr che abroga le disposizioni sull’adozione, da parte delle amministrazioni, dei piani e adempimenti destinati a essere assorbiti dal Piao. Per evitare duplicazioni e coordinare i contenuti delle sezioni del Piano, infine, il Dipartimento della Funzione pubblica adotterà specifiche linee guida.

Le amministrazioni con più di 50 dipendenti racchiuderanno in un solo atto tutta la programmazione relativa alla gestione delle risorse umane, all’organizzazione dei dipendenti nei vari uffici, alla loro formazione e alle modalità di prevenzione della corruzione. Massima semplificazione, stop alla somma di tanti piani separati con una mole infinita di adempimenti burocratici compilati spesso senza una visione unitaria, massima chiarezza nei confronti degli utenti. Ogni amministrazione dovrà, quindi, predisporre un unico Piano con sezioni specifiche, indicando la programmazione degli obiettivi, gli indicatori di performance, le attese da soddisfare – ha spiegato il ministro per la PA. È previsto un modello semplificato di Piao da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti.

Il piano è adottato dagli organi di indirizzo politico e per le amministrazioni che ne sono sprovviste, dagli organi di vertice in relazione agli specifici ordinamenti. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta, entro il 31 gennaio di ciascun anno e ha durata triennale, con aggiornamento annualmente entro la predetta data. In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, il predetto termine è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci. In sede di prima applicazione, il termine di adozione del Piao è differito di 120 giorni successivi a quello di approvazione del bilancio di previsione.

Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito
istituzionale di ciascuna amministrazione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION