ARERA approva il MTR-3: nuova regolazione tariffaria per il periodo 2026–2029

Il 5 agosto 2025 ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), che disciplina la determinazione delle entrate tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento per il quadriennio 2026-2029. Il provvedimento aggiorna e consolida l’impostazione introdotta con MTR-2, rafforzando trasparenza, coerenza contabile e strumenti pro-efficienza.

Il cuore del MTR-3 è la formula che scompone il totale delle entrate tariffarie in componenti variabili e fisse. Tra le principali voci figurano: raccolta/trasporto indifferenziato, trattamento e smaltimento, trattamento e recupero, raccolta differenziata (variabili); spazzamento/lavaggio, costi comuni e costi d’uso del capitale (fisse). Il metodo prevede inoltre componenti previsionali per oneri di potenziamento del servizio (sistematici e non) e meccanismi di conguaglio per annualità pregresse. Un elemento qualificante è il fattore di sharing dei proventi dalla vendita di materiali/energia e dei corrispettivi da sistemi di responsabilità estesa del produttore (ba), che l’ente territorialmente competente può fissare tra 0,2 e 0,9 in funzione del contributo dell’output recuperato al raggiungimento dei target europei.

Per i costi d’uso del capitale il MTR-3 rinvia a un successivo provvedimento l’indicazione delle modalità applicative e dei parametri alla base del calcolo (in particolare per la tempestiva determinazione delle entrate). Sempre con atto successivo ARERA definirà gli schemi tipizzati per la presentazione dei dati e la redazione degli atti della proposta tariffaria 2026-2029.

Il metodo introduce e calibra stimoli all’efficienza attraverso:

  • un coefficiente di recupero della produttività (Xreg), con valori di riferimento indicati nel testo (range tipico 0,1%–0,3% in funzione del livello di servizio e del contesto), e
  • specifiche componenti COnew/COI (fisse e variabili) per finanziare interventi sistematici o non sistematici di potenziamento del servizio, legati a target misurabili.

In parallelo, MTR-3 coordina la regolazione con i macro-indicatori di qualità (es. R1 su avvio a riciclaggio imballaggi e R2 sull’organico), armonizzandosi con gli sviluppi della qualità tecnica (RQTR).

Per la traduzione delle entrate in corrispettivi a carico dell’utenza finale, MTR-3 si coordina con il nuovo TICSER (Delibera 396/2025), che stabilisce i criteri di articolazione tariffaria verso gli utenti. Fino all’entrata in vigore operativa del TICSER, si applicano regole transitorie previste dal MTR-3. In sintesi: MTR-3 determina il quanto (entrate complessive), TICSER governa il come ripartirlo tra le utenze.

Il provvedimento definisce il quadro regolatorio per le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, favorendo trasparenza e parità di condizioni lungo la filiera. È inoltre istituito un perimetro dedicato alle “Infrastrutture per la Circular Economy”, con disposizioni che si innestano nel sistema di qualità e di efficienza complessiva della gestione. MTR-3 si inserisce in un più ampio pacchetto regolatorio 2023-2025 che ha riguardato: schema tipo di contratto di servizio, sistemi di perequazione, monitoraggio e trasparenza su raccolta differenziata/impianti, qualità tecnica e unbundling contabile nel settore rifiuti. L’obiettivo è un ecosistema regolatorio coerente, con dati certi e verificabili a base contabile obbligatoria.

Cosa cambia in pratica (vs MTR-2)

  1. Maggiore integrazione tra metodo tariffario, qualità tecnica (RQTR) e articolazione dei corrispettivi (TICSER).
  2. Proventi da valorizzazione (materiali/energia) e corrispettivi REP gestiti con un fattore di sharing ba flessibile (0,2–0,9) per allineare incentivi e obiettivi UE.
  3. Canali dedicati per finanziare potenziamenti del servizio (componenti COnew/COI) con target espliciti e recupero di produttività graduato.
  4. Chiarezza sui successivi atti per WACC e schemi dati, così da assicurare tempestività e omogeneità nella presentazione delle proposte tariffarie.

Delibera 05 agosto 2025 397/2025/R/rif

Allegato A

 

La redazione PERK SOLUTION

Finanza di progetto, sintesi del piano economico finanziario

Il parere prot. n. 3568/2025 del 23 giugno, emesso dal Servizio supporto giuridico del MIT, fornisce un chiarimento importante sull’applicazione dell’art. 193, comma 8, del D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) in tema di sintesi del piano economico-finanziario (PEF) da porre a base di gara. L’art. 193 comma 8 prevede che una volta approvata una proposta di finanza di progetto relativa all’affidamento in concessione di lavori o servizi la stessa, unitamente agli elaborati che la compongono, sia posta a base di gara. Tra tali elaborati è inclusa una “sintesi del piano economico finanziario”.

L’Ente istante ha chiesto se tale sintesi possa essere rappresentata da un documento composto unicamente da tre prospetti (conto economico, stato patrimoniale e rendiconto finanziario) ciascuno dei quali riporti un limitato numero di voci (anche risultanti dall’aggregazione di due o più voci) e che, in ogni caso, contenga i valori dei principali indicatori di convenienza economica e sostenibilità finanziaria (ad es. T.I.R. progetto, T.I.R. equity, DSCR max/min/medio,LLCR, ecc.).

Secondo il MIT, una sintesi composta solo da tre prospetti aggregati (conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario) con poche voci non è ritenuta sufficiente, se non accompagnata da un minimo livello di articolazione delle informazioni economico-finanziarie, dati che consentano un’effettiva valutazione dell’equilibrio del progetto. In termini generali la sintesi del piano economico finanziario di cui all’art. 193, comma 8 deve contenere, oltre agli indici di convenienza economica e sostenibilità finanziaria, le voci dei costi e dei ricavi con un grado di dettaglio sufficiente affinché gli altri operatori economici partecipanti alla gara possano formulare un’offerta consapevole.

 

La redazione PERK SOLUTION

TARI, ulteriore proroga al 20 luglio 2024 per l’approvazione dei piani finanziari e delle tariffe

In sede di conversione in legge del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, la Commissione Bilancio del Senato ha approvato l’emendamento che dispone l’ulteriore proroga (dal 30 giugno al 20 luglio) del termine per l’approvazione dei piani finanziari e delle tariffe Tari 2024.

Si ricorda che l’art. 7, comma 7-quater del D.L. n. 39/2024 (convertito in legge n. 67/2024), ha previsto, per l’anno 2024, il differimento al 30 giugno del termine (scaduto il 30 aprile 2024) entro il quale i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva.

Nell’operare tale differimento, il comma 7-quater ha disposto altresì che:
• restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale;
• sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

 

La redazione PERK SOLUTION

Arera, raccolta dati: Tariffa Rifiuti – PEF aggiornamento 2024-2025

L’Arera, con apposito comunicato, informa che a partire dal 4 aprile 2024 è aperta agli Enti territorialmente competenti l’edizione 2024 denominata “PEF aggiornamento 2024-2025” – della raccolta “Tariffa rifiuti”, per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione che compongono l’aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 di cui all’art. 8 della deliberazione 363/2021/R/rif e ss.mm.ii., secondo le regole e le procedure previste dalla deliberazione 389/2021/R/rif.

Sono tenuti alla compilazione gli Enti territorialmente competenti di cui all’art. 1 comma 1 dell’Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/rif (di seguito: MTR-2 e ss.mm.ii), ossia l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente, tra i quali ad esempio il Comune.

L’invio dei dati e delle informazioni, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla sopracitata deliberazione e, in particolare, dall’articolo 8, della deliberazione 363/2021/R/rif, deve avvenire tramite la raccolta on line e deve essere effettuato, ai sensi dell’articolo 8, comma 8.3, lettera a) del provvedimento da ultimo citato, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2024.

Il sistema telematico di raccolta prevede la compilazione di maschere web nonché la possibilità del cosiddetto “caricamento massivo”, utilizzabile nel caso in cui sia necessario trasmettere i dati relativi ad un numero consistente di bacini tariffari. I dati relativi al PEF dell’Ambito tariffario (Allegato 1 alla determina 6 novembre 2023 n. 1/2023 – DTAC) dovranno essere forniti esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposita modulistica, scaricabile anche all’interno del portale (Tool MTR-2_agg.2024-2025.xlsx). Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti o modificati rispetto a quelli messi a disposizione da ARERA nella sezione dedicata.

Tutti gli Enti territorialmente competenti che abbiano già inviato all’Autorità tramite posta certificata la predisposizione del piano economico-finanziario per l’aggiornamento tariffario biennale 2024-2025, dovranno comunque provvedere a trasmettere la documentazione inviata tramite il sistema telematico di raccolta.

Inoltre disponibile una Guida alla compilazione per la raccolta dati che riporta le istruzioni per la compilazione delle maschere e per la successiva trasmissione dei dati e della documentazione richiesta (Guida alla compilazione). Gli Enti territorialmente competenti possono accedere al sistema on line e provvedere alla trasmissione dei dati e delle informazioni richieste solo previo accreditamento presso l’Anagrafica Operatori.

 

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IFEL: Costi standard rifiuti 2023. Nota di approfondimento e applicativo di simulazione

IFEL, al fine di facilitare la quantificazione del costo standard di riferimento, pubblichiamo l’applicativo di simulazione dei costi standard per il servizio di smaltimento dei rifiuti, aggiornato in coerenza con le nuove Linee guida interpretative del comma 653, art. 1, L.147/13, recentemente pubblicate sul sito del Dipartimento delle Finanze, riguardanti le modalità da considerare per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard nella determinazione dei costi del servizio rifiuti, anche alla luce della delibera ARERA n. 443 del 31 ottobre 2020 e s.m.i., primo provvedimento di regolazione del settore, e della delibera n. 363 del 3 agosto 2021.

L’IFEL ricorda che, dall’anno 2022, in base a quanto previsto dalla citata delibera ARERA n. 363/2021, il PEF ha durata quadriennale (2022-2025) e viene aggiornato con cadenza biennale (nel 2024). Qualora l’Ente territorialmente competente lo ritenga necessario, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF, è possibile una revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio). Tale procedura deve essere comunque corredata da un’istanza motivata da presentare ad ARERA in cui si espongono le circostanze straordinarie, anche condivise con il gestore del servizio.

La metodologia di calcolo dei costi standard sui rifiuti non è cambiata, pertanto il testo della presente nota e quello delle “Linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”, a cura del Mef, sono del tutto in linea con la documentazione riferita alle precedenti annualità.

Di conseguenza, il PEF non deve essere riaperto nell’anno 2023 al solo ed unico scopo di inserire il nuovo costo standard che si desume dal calcolatore allegato; quest’ultimo, infatti, è uno strumento necessario in sede di revisione del PEF che, di regola, avviene ogni due anni (2024), oppure in caso di revisione infra periodo decisa dall’Ente territorialmente competente.

L’applicativo di simulazione è, come di consueto, consultabile utilizzando le credenziali di accesso all’area riservata del sito IFEL (Banche dati e numeri) in possesso di ciascun Comune.

NOTA DI AGGIORNAMENTO 2023 SULL’APPLICATIVO

 

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TARI: aggiornate le linee guida fabbisogni standard

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato l’aggiornamento delle linee guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l’anno 2023.

Il documento, predisposto con la collaborazione di IFEL e di SOSE, ha la finalità di inquadrare il contesto applicativo dei provvedimenti in esame e facilitarne l’attuazione da parte dei comuni per la predisposizione dei piani finanziari relativi al quadriennio 2022-2025. Vale la pena di evidenziare che nel caso in cui gli enti locali abbiano già approvato le tariffe della TARI, in assenza della pubblicazione delle presenti linee guida, possono intervenire successivamente e comunque nel rispetto del termine di approvazione del bilancio di previsione, per tener conto delle risultanze dei fabbisogni standard.

I fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Le linee guida quindi forniscono le indicazioni per il calcolo del fabbisogno standard di ciascun comune (o gruppo di comuni) in linea con le componenti del costo standard per tonnellata approvate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) in data 18 novembre 2019 e con l’aggiornamento dei dati relativi ai fabbisogni standard elaborato nel corso del 2022 e approvato dalla CTFS in data 27 febbraio 2023.

Il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze:
– il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;
– le tonnellate di rifiuti urbani gestite dal servizio.
Per l’individuazione delle “risultanze dei fabbisogni standard” si fa riferimento al “costo standard” di gestione di
una tonnellata di rifiuti, calcolato sulla base di un modello statistico di regressione che mette in relazione i costi
osservati in un ampio campione rappresentativo di comuni con le rispettive variabili gestionali e di contesto che influiscono sul costo stesso. Tali componenti di costo colgono gli aspetti statisticamente rilevanti per la differenziazione del costo standard di riferimento – sulla base sia delle caratteristiche del servizio offerto sia di
quelle del comune – e sono riportate nelle colonne 1 e 3 della Tabella 3.1 disponibile nell’Allegato 1.

Il parametro di base è la stima del costo medio nazionale di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti, stima che nel modello è rappresentata dal valore dell’ “intercetta” della retta di regressione del costo per tonnellata di rifiuti: tale valore è pari a 130,45 euro. Per ottenere il costo standard di riferimento di ogni comune, a tale valore base occorre aggiungere i differenziali di costo relativi alle seguenti componenti:

  • la percentuale di raccolta differenziata
  • la distanza in km fra il comune e gli impianti
  • il numero e la tipologia degli impianti regionali
  • la percentuale di rifiuti urbani trattati e smaltiti negli impianti regionali
  • la forma di gestione del servizio rifiuti, i fattori di contesto del comune relativi alle principali caratteristiche del contesto demografico, morfologico ed economico comunale
  • le economie/diseconomie di scala
  • le modalità di raccolta dei rifiuti urbani, distinte in domiciliare o “porta a porta”
  • il gruppo omogeneo di appartenenza del comune.

Allegati:

 

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Per il TAR Lombardia le riduzioni Covid Tari per le utenze non domestiche non sono aiuti di Stato

Con la sentenza n. 697/2023 il TAR Lombardia, pronunciandosi sul ricorso presentato da diversi Comuni in merito all’annullamento della deliberazione ARERA del 5 maggio 2020 n. 158/2020/R/rif, avente ad oggetto “Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente inclusa la deliberazione ARERA del 23 giugno 2020 n. 238/2020/R/rif, ha chiarito che le agevolazioni concesse alle utenze non domestiche sulla Tari negli anni dell’emergenza Covid non sono configurabili come aiuti di Stato.

Per i giudici, risulta infondato il ricorso dei Comuni che lamentano l’incompetenza dell’ARERA a disciplinare in materia di agevolazioni e riduzioni TARI, per eccesso di potere, violazione e falsa applicazione della l.205/2017 e dell’articolo 23 della Costituzione, nonché la disparità di trattamento disparità nella previsione delle agevolazioni tra utenze non domestiche e utenze domestiche.

Secondo il TAR, le disposizioni di cui alle deliberazioni impugnate si collocano nell’alveo dei poteri regolatori assegnati dalla legge all’Autorità, in coerenza con “gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse” da perseguire con ancor maggiore efficacia nell’emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19. Peraltro, nel caso di specie, le misure disposte da ARERA intervengono direttamente sul sistema tariffario, e dunque nell’ambito proprio della competenza assegnata all’Autorità. Le misure per le utenze domestiche introdotte dalle suddette deliberazioni di Arera, sono coerenti con gli obiettivi sociali che la legge assegna alla medesima (comma 527 della legge 205/2017) e, peraltro, del tutto facoltative, essendo rimessa ai Comuni la scelta se applicarle o meno. Non ravvisa, inoltre, né un’incidenza negativa sui bilanci comunali, stante la facoltatività delle riduzioni per le utenze domestiche e neppure una illegittima previsione di indebitamento per gli enti, in contrasto con l’articolo 119 della Costituzione. In ogni caso pare dirimente osservare che neppure a distanza di due anni e mezza dalle misure contestate i Comuni ricorrenti hanno documentato l’esistenza di minori introiti nelle poste dei relativi bilanci.

In ultimo, il TAR specifica che in relazione alle utenze non domestiche, le uniche per le quali astrattamente può dedursi la violazione della normativa per gli aiuti di Stato, si è operata una rimodulazione tariffaria, al fine di rendere coerente la tariffa con il principio “chi inquina paga”, stante la sospensione delle attività produttive e la più volte rilevata minore incidenza ambientale delle stesse. Non si vede come tale intervento possa potenzialmente alterare la concorrenza e in quale ambito.

 

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Arera: Avvio di procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale (2024-2025) delle predisposizioni tariffarie del servizio rifiuti

Con la deliberazione 21 febbraio 2023, n. 62/2023/R/rif, Arera ha avviato il procedimento per la definizione delle regole e delle procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dagli articoli 7 e 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, delle predisposizioni tariffarie per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”, per le annualità 2024 e 2025.

L’Autorità ritiene opportuno, nell’ambito del procedimento, dettagliare le modalità per l’aggiornamento di talune componenti di costo ammesse al riconoscimento tariffario, anche quantificando – ai fini delle determinazioni tariffarie per il menzionato biennio 2024-2025 – taluni dei parametri macroeconomici di riferimento, procedendo in particolare:
– all’aggiornamento del tasso di inflazione programmata, 𝑟𝑝𝑖𝑎, per la determinazione del parametro 𝜌𝑎 relativo al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, di cui al comma 4.2 del MTR-2, nonché dei parametri relativi alla remunerazione del capitale investito di cui ai commi 14.2 e 14.6 del MTR-2;
– alla quantificazione dei valori aggiornati del tasso di inflazione per la determinazione dei costi riconosciuti di cui al comma 7.5 del MTR-2 e dei vettori del deflatore degli investimenti fissi lordi di cui al comma 13.9 del MTR-2;
– alla determinazione delle modalità per l’inclusione, nell’ambito delle componenti di conguaglio di cui all’articolo 17 del MTR-2, delle variazioni nei costi riconosciuti in esito all’applicazione dei valori provvisori del tasso di remunerazione del capitale investito del servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani di cui al comma 1.2 del MTR-2, nonché del tasso di remunerazione del capitale investito netto 𝑊𝐴𝐶𝐶𝑅𝐼𝐷,𝑎 e del parametro 𝐾𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 di cui al comma 14.6 del MTR-2;
– alla valutazione, sulla base delle evidenze emerse in sede di prima applicazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento: delle modalità volte eventualmente a ricomprendere tra i costi totali dell’impianto “minimo” anche gli oneri associati al fenomeno della morosità, allo scopo di contemperare le necessità di chiusura del ciclo con l’esigenza di assicurare la sostenibilità finanziaria della gestione degli impianti; o delle modalità per il recupero dell’eventuale scostamento tra i ricavi relativi alle quantità previste nell’ambito delle attività di programmazione e quelli effettivamente conseguiti sulla base di quanto conferito nelle medesime annualità;
– alla valutazione dei possibili effetti di dinamiche nei prezzi dei fattori di produzione tali da non trovare copertura nell’ambito del limite alla variazione delle entrate tariffarie di cui all’articolo 4 del MTR-2, affinché siano identificati meccanismi in grado di assicurare, per un verso, la continuità del servizio e, per un altro, la sostenibilità dei corrispettivi
all’utenza finale.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

DL Aiuti, Rinvio PEF TARI al 31 maggio 2022

I Comuni avranno più tempo per approvare le tariffe della Tari: lo dice il viceministro all’Economia Laura Castelli interpellata dall’Ansa a Montecitorio. Con il decreto aiuti, assicura, arriverà la risposta alla richieste dei sindaci: “Da quest’anno, i Comuni potranno approvare i piani finanziari del servizio di gestione rifiuti, tariffe e regolamenti Tari oltre il 30 aprile”, nel caso in cui il termine per chiudere i bilanci preventivi “venga posticipato”. Si introduce “un automatismo, allineando le scadenze e superando la necessita di intervenire con una norma ad hoc ogni volta”, evitando così di dovere riapprovare i bilanci”.
Il provvedimento è atteso in Consiglio dei ministri per l’inizio della prossima settimana, lunedì con grande probabilità.

Bozza della norma che potrebbe essere inserita nel prossimo decreto:
All’articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: “Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”.

La disposizione consentirebbe ai comuni di approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva oltre il termine del 30 aprile di ciascun anno, nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 30 aprile. Detta disposizione garantisce un adeguamento automatico del termine appena citato alle eventuali proroghe della data di approvazione dei bilanci degli enti locali, evitando in tal modo che, di anno in anno, sia necessario intervenire con una norma ad hoc.
Con riferimento all’ipotesi in cui l’approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI avvenga in data successiva all’adozione del bilancio di previsione del singolo comune e allo scopo di evitare l’onere della riapprovazione complessiva dello stesso, l’ultimo periodo della norma consente di effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Arera, Raccolta dati Tariffa Rifiuti 2022 – 2025

Arera comunica che dal 12 aprile è aperta agli Enti territorialmente competenti l’edizione 2022-2025 – denominata “PEF 2022-2025” – della raccolta “Tariffa rifiuti”, per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui all’art. 7 della deliberazione 363/2021/R/rif. Sono tenuti alla compilazione gli Enti territorialmente competenti di cui all’art. 1 comma 1 dell’Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/rif (di seguito: MTR-2), ovvero l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente, tra i quali ad esempio il Comune.
L’invio dei dati e delle informazioni, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla sopracitata deliberazione e, in particolare, dall’articolo 7, della deliberazione 363/2021/R/rif, è possibile esclusivamente tramite la raccolta on line e deve essere effettuato, ai sensi dell’articolo 7, comma 7.6, lettera a) della deliberazione 363/2021/R/rif, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2022.
Il sistema telematico di raccolta prevede la compilazione di maschere web nonché la possibilità del cosiddetto “caricamento massivo”, utilizzabile nel caso in cui sia necessario trasmettere i dati relativi ad un numero consistente di bacini tariffari. I dati relativi al PEF dell’Ambito tariffario (Allegato 1 alla determina 4 novembre 2021 n. 2/2021 – DRIF) dovranno essere forniti esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposita modulistica, scaricabile anche all’interno del portale. Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti o modificati rispetto a quelli messi a disposizione da ARERA nella sezione dedicata. Si precisa che tutti gli Enti territorialmente competenti che abbiano già inviato all’Autorità tramite posta certificata la predisposizione del piano economico-finanziario per il periodo 2022-2025, dovranno comunque provvedere a trasmettere la documentazione inviata tramite il sistema telematico di raccolta.
È inoltre disponibile una Guida alla compilazione per la raccolta dati che riporta le istruzioni per la compilazione delle maschere e per la successiva trasmissione dei dati e della documentazione richiesta (Compilazione moduli – Istruzioni per la compilazione).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION