Niente incentivi per funzione tecniche per attività svolte da professionisti esterni

Le attività di collaborazione incentivabili sono esclusivamente quelle svolte in favore di altri dipendenti pubblici, rientrando tra le ordinarie prestazioni lavorative il supporto e la collaborazione con professionisti esterni incaricati di attività di progettazione, direzione lavori e/o collaudo”; “solo i dipendenti collaboratori dell’attività del responsabile unico del progetto e i dei responsabili e degli addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell’intervento possono beneficiare degli incentivi alle funzioni tecniche previste dall’art. 45 del d.l.gs.36/2023”.

È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 369/2025, in risposta ad una richiesta di chiarimento in merito alla possibilità di riconoscere incentivi ai collaboratori che abbiano svolto attività di supporto alle funzioni tecniche, comprese le prestazioni rese nell’ambito di incarichi affidati a professionisti esterni. Gli incentivi possono essere legittimamente riconosciuti ai collaboratori interni, purché essi abbiano effettivamente svolto attività di supporto tecnico-amministrativo riconducibili all’elenco dell’allegato I.10. La norma è chiara e non richiede interpretazioni estensive.

Diverso è il supporto da parte del personale dell’Ente ai professionisti esterni incaricati che è ricompreso nell’ordinaria attività di servizio e che, per sua natura, non può che essere marginale: in caso contrario sarebbe vanificata la finalità della normativa sugli incentivi con duplicazione della spesa (retribuzioni dei dipendenti e compensi per attività libero professionali a soggetti esterni). E, infatti, una collaborazione di personale interno a professionisti esterni svilirebbe, pertanto, entrambe le finalità perseguite dalla legge.

In tal senso, del resto, è anche l’art. 45 del d.lgs. 36/2023 – nel testo riprodotto dal Regolamento del Comune – che prevede che “le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, costituiscono economie di spesa”, a conferma del fatto che le attività incentivabili nonché le prestazioni di supporto rilevanti sono esclusivamente quelle effettuate dal personale in servizio e che le attività diverse e/o ulteriori costituiscono economie di spesa.

In conclusione, la Sezione chiarisce che l’attività dei collaboratori incentivabile è esclusivamente quella svolta in favore di altri dipendenti pubblici, mentre il supporto e la collaborazione con professionisti esterni incaricati di attività di progettazione rientra tra le ordinarie prestazioni lavorative e non può usufruire del beneficio di cui si discute.

A nulla rileva la presenza di un eventuale atto formale di nomina a collaborare con il professionista esterno, provvedimento idoneo a definire prestazioni e funzioni del dipendente pubblico nei rapporti con l’esterno, ma totalmente inidoneo a modificare presupposti e requisiti per l’attribuzione di compensi incentivanti.

 

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Registrazione dell’impegno, individuazione della copertura finanziaria ed imputazione degli incentivi per funzioni tecniche

Il sistema degli incentivi tecnici, volto a remunerare il personale interno impegnato nelle funzioni tecniche connesse alla realizzazione di lavori, servizi e forniture, si fonda su una logica uniforme, che prescinde dal tipo di procedura adottata o dal contratto scelto dall’ente per l’affidamento. La ratio dell’istituto è quella di riconoscere un compenso aggiuntivo per l’effettivo svolgimento di attività tecniche tipizzate dal legislatore (progettazione, direzione lavori, collaudo, verifica e altre funzioni analoghe), assumendo le relative responsabilità in sede di erogazione.

La disciplina contabile di riferimento, contenuta nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, paragrafo 5.2), prevede un meccanismo articolato di doppia registrazione. In sintesi:

  • gli impegni di spesa per incentivi tecnici vengono inizialmente registrati a carico degli stanziamenti relativi ai lavori, servizi o forniture cui gli incentivi si riferiscono;
  • tale registrazione avviene dopo la sottoscrizione del contratto integrativo del personale relativo all’anno di riferimento e con imputazione all’esercizio in corso;
  • viene quindi emesso il mandato di pagamento in favore dell’Ente e contestualmente registrato l’accertamento dell’entrata per pari importo.

Successivamente, in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, si procede all’impegno della spesa per incentivi tecnici nell’esercizio in cui l’obbligazione verso i dipendenti diventa esigibile, a valere sugli stanziamenti della spesa di personale.

È quanto ha ribadito la Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 355/2025/PAR, in risposta ad una richiesta di chiarimento in merito alla modalità di registrazione dell’impegno, individuazione della copertura finanziaria ed imputazione dell’incentivo ex art. 45 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. per le concessioni, alla luce della vigente normativa. In particolare, l’Ente ha chiesto di sapere “se sia possibile per le concessioni, prevedere la registrazione dell’impegno degli incentivi tecnici ex art. 45 comma 3 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 a valere direttamente sugli esercizi di esigibilità della spesa, anziché imputare l’intero impegno sull’esercizio in corso di gestione nell’ambito degli stanziamenti di spesa corrente appositamente destinati a quanto in oggetto. Così facendo il mandato in quietanza di entrata a favore del titolo terzo tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, da emettere per permettere la contabilizzazione dell’incentivo fra le spese di personale, non verrebbe emesso per l’intero importo nell’anno di inserimento dell’incentivo nel fondo per il salario accessorio, ma con gradualità nei vari esercizi del bilancio in coincidenza della liquidazione dell’incentivo ai dipendenti”.

Sussiste un sistema omogeneo della loro contabilizzazione che prescinde dalla procedura seguita e quindi dalla tipologia di contratto prescelto dall’ente nell’affidamento di lavori, servizi e forniture.

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Obbligatorio pubblicare i dati sugli incentivi percepiti dai dipendenti per funzioni tecniche

Con parere anticorruzione approvato dal Consiglio dell’Autorità del 23 luglio 2025, Anac ha fornito chiarimenti in merito alla sussistenza (o meno) dell’obbligo di pubblicare i dati relativi agli incentivi per funzioni tecniche ricevuti dai dipendenti della stazione appaltante/ente concedente. Secondo l’Autorità, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti concedenti devono pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente i dati relativi agli incentivi erogati ai propri dipendenti, riportando:

  • l’indicazione in elenco (dei nomi) degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente);
  • l’indicazione dell’oggetto, della durata dell’incarico e del compenso spettante per ogni incarico.

Dalle determine dirigenziali di liquidazione degli incentivi tecnici ai dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori possano essere estratti i dati rilevanti da pubblicare ai sensi dell’art. 18 medesimo, in conformità a quanto chiarito anche dal MIT/Supporto giuridico con parere n. 3041. Ciò in considerazione del fatto che i dati contenuti nelle predette determine – da ricondurre all’art. 18 del d.lgs. 33/2013 – fanno riferimento a somme liquidate a fronte di incarichi attribuiti al personale dipendente.

Per la trasparenza dei dati relativi agli incentivi tecnici percepiti dal personale dell’Amministrazione occorre far riferimento all’obbligo di pubblicazione di cui all’art. 18 del d.lgs. 33/2013, che impone di riportare in un elenco tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente con indicazione del nominativo, dell’oggetto, della durata e relativo compenso.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incentivi per funzioni tecniche al personale della propria società in house

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n.128/2025, in riscontro all’istanza di parere formulata dal Comune di Milano, in ordine alla possibilità di incentivare il personale dell’amministrazione e della propria società in house che svolgono le funzioni tecniche di cui all’allegato I.10 del D.Lgs. 31 marzo 2023, nr. 36 e ss.mm.ii., in forma integrata per un affidamento di lavori, servizi e forniture, risponde affermativamente al quesito formulato dall’Ente. Ne discende perciò la possibilità che il personale della società in house collabori con quello dell’Amministrazione controllante per lo svolgimento delle suddette funzioni tecniche, nell’ambito di un più ampio procedimento volto all’affidamento a terzi (es. progettazione prodromica alla gara d’appalto), e comunque a fronte di comprovate “carenze qualitative e quantitative” del personale del Comune, come rimarcato dalla stessa nota dell’Ente.

A fronte di ciò, l’erogazione dei correlati incentivi per funzioni tecniche può avvenire sia nei confronti del personale dell’Amministrazione, sia nei riguardi del personale della società in house. Ai fini di una legittima erogazione dei suddetti incentivi, occorre comunque che:

a) l’attività collaborativa svolta dal personale della società in house abbia luogo esclusivamente nell’ambito di procedure di affidamento a terzi, ex art. 45, comma 2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, nr. 36;

b) l’Amministrazione e la società in house definiscano in maniera puntuale i presupposti di attività e l’ambito di inserimento dei dipendenti della società stessa, nonché le modalità di corresponsione degli incentivi suddetti, anche allo scopo di impedire qualunque forma di ulteriore -doppia- remunerazione ai dipendenti societari, in via aggiuntiva rispetto all’art. 45 cit.;

c) restino fermi sia i limiti dell’accantonamento effettuato dall’Amministrazione, sia i criteri di ripartizione ex art. 45, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 36/2023”.

 

La redazione PERK SOLUTION

Incentivi per funzioni tecniche: i chiarimenti di Anac

Con il Comunicato del Presidente approvato dal Consiglio il 7 maggio 2025, Anac fornisce indicazioni applicative riguardo agli incentivi per funzioni tecniche dopo l’approvazione del Correttivo al Codice.

“Le attività tecniche che possono costituire oggetto di attribuzione degli incentivi sono esclusivamente quelle indicate all’allegato 1.10 al Codice”, precisa Anac. “L’elenco delle attività riportate nel suddetto allegato è da considerarsi tassativo in quanto gli incentivi costituiscono eccezione al generale principio della onnicomprensività del trattamento economico e, quindi, possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge”.

A seguito del correttivo, “la corresponsione dell’incentivo spetta anche alle figure dirigenziali, da intendersi incluse nella più ampia categoria del “personale proprio” dell’Amministrazione destinatario dell’incentivo, mentre non può essere riconosciuto ai componenti degli organi di amministrazione delle stazioni appaltanti, in quanto soggetti legati all’amministrazione da un rapporto di lavoro di diversa natura rispetto al lavoro dipendente e non contemplati dalla norma (avente carattere tassativo e non suscettibile di interpretazione estensiva) quali destinatari dell’incentivo”.

Il nuovo quadro normativo, inoltre, non impone più l’adozione di un apposito regolamento e la costituzione di un apposito fondo quale condizione essenziale ai fini del riparto degli incentivi, ma dispone che le amministrazioni si regolino, in tale ambito, secondo i propri ordinamenti.

“Rimane ferma la necessità – sottolinea Anac – che la definizione dei criteri di riparto sia fatta mediante un atto a valenza generale. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva”.

 

La redazione PERK SOLUTION

L’Irap sugli incentivi funzioni tecniche deve essere considerata un costo aggiuntivo che grava sul bilancio dell’ente

L’Irap sugli incentivi funzioni tecniche deve essere considerata un costo aggiuntivo che grava sul bilancio dell’ente. È quanto evidenziato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel parere n. 3358 del 3/4/2025.

Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali previsti dalla legge, esclusa l’Irap che trova copertura nel quadro economico. L’art. 45 del D.Lgs. 36/2023 fa espressamente riferimento soltanto agli oneri previdenziali e assistenziali ricomprendendoli nell’ammontare complessivo da destinare agli incentivi per il personale chiamato a svolgere le funzioni indicate nell’allegato I.10. Pertanto, l’accantonamento del 2% è previsto per coprire gli incentivi economici e gli oneri previdenziali e assistenziali ma non include l’IRAP.

L’imposta deve essere considerata come un costo aggiuntivo che grava sul bilancio dell’ente. L’art. 5 dell’allegato I.7 vigente, nel disciplinare il quadro economico dell’intervento, inserisce alcune voci dell’incentivo di cui all’art. 45 al punto 8), poi, al successivo punto 10), inserisce “spese di cui all’articolo 45, commi 6 e 7, del codice”, riservando infine al punto 18) “IVA ed eventuali altre imposte”. Pertanto, nel contemperamento dei diversi interessi in gioco, ossia non gravare il personale dipendente di un carico fiscale per legge imposto sull’Ente e di contro salvaguardare le esigenze di finanza pubblica, che tra l’altro già ispirano – meglio innervano – la disciplina di cui si discorre, anche in applicazione dell’art. 228 del Codice dei contratti pubblici, il ministero conferma che le poste a titolo di Irap debbano trovare copertura all’interno del quadro economico di riferimento, non potendo rientrare nella quota del 20 % destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate ai commi richiamati dell’art. 45, non potendo rientrare nella quota dell’80 % pena lo spostamento dell’onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Incentivi funzioni tecniche anche per i collaboratori della direzione dei lavori

Con parere n. 3233 del 27 febbraio 2025, il Supporto giuridico del MIT ha fornito chiarimenti in merito alle attività tecniche incentivabili di cui all’art.45 del D.lgs 36/23. In particolare, è stato chiesto se fossero da escludere dall’incentivazione, di cui all’art.45 del D.lgs 36/23, le attività di “collaboratore amministrativo” della direzione dei lavori in quanto non presenti nell’elenco dell’allegato I.10.

Per il Supporto giuridico del MIT i collaboratori alla direzione dei lavori non sono esclusi dall’incentivazione. A sostegno di tale tesi il fatto che, se è vero che nell’elenco dell’allegato I.10 del D.L.gs. n. 36/2023 non risulta l’attività di collaboratore riferita espressamente alla direzione dei lavori, è pur vero che l’art. 45, comma 3, così recita: “L’80 per cento delle risorse di cui al comma 2, è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2, nonché tra i loro collaboratori. “. Tra tali funzioni tecniche indicate nell’Allegato I.10 vi è anche quella della direzione dei lavori. Pertanto si ritiene che anche i collaboratori amministrativi della direzione lavori possano essere incentivati.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti: obbligo di stipula di una polizza assicurativa ex art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023

La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, con deliberazione n. 108/2024 – nel dare riscontro ad alcuni quesito posti da un Comune concernente la tematica delle polizze assicurative previste dalla legge e stipulate dalla stazione appaltante per responsabilità civile verso terzi a copertura dei danni arrecati da propri dipendenti nello svolgimento delle attività di cui all’allegato I.10 del D. Lgs. n. 36/2023 (incentivi funzioni tecniche) – ha evidenziato che sussiste, ai sensi dell’art. 45, c. 2, 5 e 7 lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, l’obbligo per l’ente di stipulare polizze assicurative, in funzione incentivante e nei limiti di cui al citato c. 5, a beneficio dei dipendenti che svolgano le funzioni di cui all’allegato I.10 del citato decreto legislativo, per le ipotesi di responsabilità professionale.

La Sezione osserva che le polizze assicurative in questione non riguardano la copertura di rischi di danno connessi alla responsabilità amministrativo-contabile del personale pubblico. Ferma restando, da un lato, la responsabilità erariale dei dipendenti stessi nei riguardi dei danni prodotti all’ente nello svolgimento della propria attività e rimanendo impregiudicate, dall’altro, le polizze assicurative che l’ente stipuli per essere affrancato da azioni risarcitorie che soggetti terzi promuovano, in via diretta o in solido, nei confronti dell’ente stesso per il danno patito dall’azione dei dipendenti e/o collaboratori di quest’ultimo; residua, ai sensi dell’art. 45, c. 2, 5 e 7 lett. c), del D. Lgs. n. 36/2023, l’obbligo per l’ente di stipulare polizze assicurative.

 

La redazione PERK SOLUTION

Per l’attività di collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate da soggetti privati a scomputo non ricorre il presupposto per il riconoscimento degli incentivi

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con deliberazione n. 199/2024, ha fornito risposta negativa all’istanza di parere formulata da un Comune, in merito alla possibilità di riconoscere gli incentivi tecnici al personale interno incaricato del collaudo, nel caso di collaudo di opere pubbliche realizzate a scomputo realizzato da soggetti privati.

La Corte evidenzia che per l’attività di collaudo delle opere di urbanizzazione realizzate da soggetti privati a scomputo dei relativi oneri non ricorre il presupposto per il riconoscimento degli incentivi ex art. 45 d.lgs. 36/2023. Il regime normativo, prima rinvenibile nell’art. 113 d.lgs. 50/2016, è ora contenuto nell’art. 45 d.lgs. 36/2023, ai sensi del quale “Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti”. L’Allegato I.10 riproduce, in modo più analitico il contenuto del comma 1 del precedente art. 113 d.lgs. n. 50/2016, nella parte in cui indicava in modo, invece, più generico le “funzioni tecniche” a cui favore dovevano essere stanziati gli incentivi disciplinati dallo stesso articolo. Tra le attività indicate nell’allegato I.10 sono comprese le attività di collaudo (collaudo tecnico-amministrativo, regolare esecuzione, verifica di conformità e collaudo statico).

Le opere di urbanizzazione, anche se realizzate dal privato a scomputo degli oneri di urbanizzazione, devono considerarsi opere pubbliche, essendo a carico dell’Amministrazione, ma non si applicano gli incentivi tecnici previsti dall’art. 45 per il personale che esegue il collaudo. Tale esclusione deriva dalla specifica disposizione normativa che esclude l’applicazione dell’art. 45 alle opere di urbanizzazione a scomputo.

 

La redazione PERK SOLUTION

Riparto incentivi tecnici al personale della centrale di committenza

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 196/2024/PAR, in riscontro ad una richiesta di parere – in merito alla interpretazione della disposizione di legge di cui all’art. 45 del D. Lgs 36/2023 (ex art. 113 del D.Lgs n. 50/20216), relativamente alla ripartizione del fondo incentivante del 20% nell’ipotesi in cui ricade la fattispecie della Convenzione tra due Comuni, avente ad oggetto la centralizzazione della Committenza – ha chiarito che in relazione alla fase di affidamento la quota parte degli incentivi da corrispondere al personale della Centrale di Committenza, ai sensi del comma 8 dell’art. 45 del d. lgs. n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici), fissata nella misura massima del 25% delle risorse finanziarie di cui al comma 2, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l’80% e quota innovazione per il 20%), secondo i limiti e le finalità indicate dai successivi commi 3, 5, 6 e 7 dell’art. 45 medesimo.

Il comma 8 dell’art. 45 dell’attuale Codice prevede che le amministrazioni o gli enti deleganti possano destinare, anche su richiesta della centrale di committenza, le risorse finanziarie (o parte di esse e, comunque, nel limite del 25 per cento dell’incentivo di cui al comma 2) per l’incentivazione delle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 ai dipendenti della centrale di committenza stessa, in relazione alle funzioni tecniche svolte. A sua volta il comma 2, cui rinvia il comma 8, dispone che “Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti destinano risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti specificate nell’allegato I.10 e per le finalità indicate al comma 5, a valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, in misura non superiore al 2 per cento dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento”.

L’art. 45 specifica, poi, che l’80% del 2% anzidetto va ad alimentare gli incentivi (comma 3) mentre il restante 20%, previsto dal comma 5, è destinato ai fini di cui ai commi 6 (acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione) e 7 (attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi, alla specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche e alla copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personal, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata).

Il quadro normativa porta a ritenere che non vi è nessuna ragione che porta ad escludere dalla base di calcolo del 2% la componente del 20% ai fini del computo delle risorse da destinare al personale della centrale di committenza, fissate complessivamente dal legislatore nella sola misura massima del 25% del già menzionato 2% (anch’esso tetto massimo) riportato nel comma 2, purché vengano rispettate le finalità poste da tale norma.

Tale ripartizione assicura, in tal modo, il rispetto della finalità posta dal comma 5 anche ad opera della Centrale di Committenza. Finalità che dal canto suo l’Amministrazione è in ogni caso tenuta a garantire in riferimento al restante 75%, di cui quota parte, pari al 20%, deve essere pertanto destinato “ai fini di cui ai commi 6 e 7”.

In altri termini detto, il 20% del 25% delle risorse di spettanza della centrale di committenza, equivalente al 5%, cumulandosi con il 20% del 75% rimanente in capo all’Ente, pari al 15%, totalizza il 20% richiamato dal 2 comma dell’art. 45, la cui finalizzazione in ossequio ai successivi commi 6 e 7, permette di non tradire la volontà del legislatore, come indicata al comma 5 dell’art. 45 e meglio esplicitata nei successivi commi 6 e 7.

 

 

La redazione PERK SOLUTION