Incarichi affidati in modo continuativo a tre avvocati in violazione del principio di rotazione

Con la delibera n. 335 del 23 luglio 2025, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha posto l’attenzione su una vicenda che solleva questioni di rilievo nel rapporto tra amministrazioni pubbliche e affidamenti di servizi professionali: il ricorso sistematico e pluriennale da parte di un Comune a tre avvocati esterni per la gestione del contenzioso.

ANAC ha chiarito che l’affidamento dei servizi legali costituisce un appalto di servizi quando ha carattere continuativo o periodico. Solo gli incarichi conferiti occasionalmente e in relazione a specifiche controversie possono essere qualificati come contratti d’opera professionale. Il Comune, invece, ha proceduto a un’esternalizzazione stabile e reiterata, corrispondendo ai tre professionisti un compenso mensile predeterminato, assimilabile alla retribuzione annua prevista dal CCNL Funzioni locali, indipendentemente dalla quantità e dalla qualità delle prestazioni.

L’operato dell’Ente si pone in contrasto con i principi cardine del Codice dei contratti pubblici:

  • economicità ed efficacia, poiché i compensi non sono legati al risultato o all’impegno effettivo;
  • imparzialità e parità di trattamento, in quanto l’affidamento esclusivo a tre legali ha impedito l’accesso ad altri professionisti;
  • trasparenza, proporzionalità e pubblicità, assenti nelle procedure di scelta;
  • soprattutto, il principio di rotazione, sistematicamente disatteso.

ANAC ha evidenziato come siano stati conferiti oltre 2.100 incarichi ai medesimi professionisti, determinando una rendita di posizione in loro favore e frustrando il favor partecipationis, che costituisce uno degli obiettivi primari della disciplina sugli appalti. La gestione dell’area legale dal 2011 a oggi appare, secondo l’Autorità, in contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall’art. 97 Cost. L’assenza di un’Avvocatura comunale adeguatamente strutturata ha contribuito a giustificare un’esternalizzazione totale che, invece, dovrebbe essere limitata a fattispecie particolari richiedenti professionalità specialistiche.

 

La redazione PERK SOLUTION

Corte dei conti, disciplina contabile degli incarichi legali

La Corte dei conti, Sez. Molise, con la deliberazione n. 35/2021, si è pronunciata in merito al quesito se gli articoli 191, commi 1 e 4, e 194, comma 1, lett. e), del TUEL siano applicabili anche agli incarichi di patrocinio in giudizio ovvero se tale conclusione sia da escludere per la non determinabilità a priori del compenso.
Svolta una puntuale ricostruzione delle regole in materia di costituzione del rapporto contrattuale e di impegno della spesa, in generale e in relazione agi incarichi di patrocinio, è stato evidenziato che le modalità di conclusione del contratto di patrocinio integrano una disciplina speciale rispetto ai contratti in cui sia parte una pubblica amministrazione, sia (di regola) con riferimento ai soggetti legittimati alla sottoscrizione che in relazione ai requisiti di forma. Infatti, il contratto di patrocino può ritenersi concluso anche per effetto del conferimento della procura ad litem accettata dal professionista con il concreto esercizio della rappresentanza giudiziale mediante la sottoscrizione dell’atto difensivo, prospettandosi una peculiare fattispecie negoziale idonea a soddisfare l’obbligo di forma scritta ad substantiam e ad escludere la ricorrenza di un’ipotesi di nullità sotto il profilo in esame.
Tuttavia, al fine di scongiurare la non consentita disapplicazione delle regole gius-contabili, è sempre necessario che il conferimento dell’incarico sia accompagnato o seguito da un accordo avente ad oggetto l’importo del compenso (come oggi previ-sto dall’art. 13, comma 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 247) muovendo dall’obbligo di preventivo più volte richiamato dalle disposizioni di legge. Tale pattuizione, infatti, costituisce il presupposto cui l’ordinamento subordina la registra-zione dell’impegno di spesa e non può, dunque, mai essere pretermessa. Ovviamente, la riconosciuta validità – anche in assenza di contestuale accordo sul compenso – del contratto di patrocinio non costituisce ostacolo giuridico alla prospettazione del-la necessità che l’accordo sia tempestivamente esteso alla disciplina della principale prestazione cui è tenuto l’ente che ha conferito l’incarico.
Gli incarichi legali restano invece assoggettati alle regole contabili cui l’articolo 191, comma 1, del TUEL subordina l’effettuazione della spesa degli enti locali, in ragione della sussistenza di argomenti sia letterali che sistematici. Ad essi si estende, altresì, l’onere di comunicare le informazioni relative all’impegno e, nel caso del suo mancato assolvimento, la facoltà per il terzo interessato di non eseguire la prestazione sino al momento della comunicazione dei dati.
Conseguentemente, trovano applicazione l’articolo 191, comma 4, e 194, comma 1, lett. e), del TUEL, spettando all’Ente il compito di quantificare del compenso nell’ambito della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, conforme-mente alle regole generali e ai parametri previsti dai regolamenti di cui ai vigenti decreti ministeriali.