Gestione del rischio da passività potenziali nell’ambito di una procedura di project financing

Con la Deliberazione n. 14/2026/PAR, la Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, in riscontro ad una richiesta di chiarimento in merito alla gestione del rischio da passività potenziali nell’ambito di una procedura di project financing, in presenza di un contrasto tra la disciplina nazionale vigente ratione temporis (art. 193, comma 8, d.lgs. 36/2023, nel testo anteriore al correttivo) e i principi eurounitari oggetto di rilievi nella procedura di infrazione 2018/2273, affronta il nodo centrale rappresentato dal conflitto tra il diritto di prelazione riconosciuto al promotore dalla disciplina nazionale vigente al momento dell’avvio della procedura e i rilievi eurounitari che ne mettono in dubbio la compatibilità con i principi di concorrenza e parità di trattamento.

L’amministrazione istante prospetta il mantenimento della prelazione quale scelta funzionale a evitare pretese risarcitorie e quindi passività potenziali gravose per il bilancio; tuttavia, la Sezione richiama il principio del primato del diritto dell’Unione, ribadito dalla recente sentenza CGUE, 5 febbraio 2026, nella causa C-810/24, sottolineando che non è più possibile, per un soggetto pubblico, fare oggi ricorso all’istituto della prelazione nelle fattispecie di finanza di progetto, ed evidenziando che l’esigenza di contenere il rischio finanziario non può legittimare l’applicazione di una disciplina interna incompatibile con il quadro sovraordinato.

In secondo luogo, in considerazione dell’autonomia strutturale delle diverse fasi e subfasi di cui si compone la procedura di project financing, come regolata dall’art. 193 del Codice dei contratti pubblici, il principio del “tempus regit actum” deve essere valutato in relazione agli specifici atti adottati in ciascuna di dette fasi, cosi che l ’affidamento del promotore, per quanto meritevole di considerazione, non assume carattere assoluto e deve essere bilanciato con il rispetto del quadro sovraordinato.