Conferenza Stato-Città, Intesa su riparto fondo equità servizi (ex FSC) per asili nido e trasporto disabili

In sede di Conferenza Stato Città del 18 dicembre 2025, è stata sancita l’intesa sui decreti e i relativi elenchi dei comuni beneficiari del riparto 2026 dei contributi relativi ai servizi di rilevanza sociale confluiti nel Fondo per l’equità del livello dei servizi (FELS, art.1, co.496, legge n. 213/2023), istituito a seguito della sentenza della Corte Costituzione n. 71/2023.
Per i servizi sociali comunali sono stati assegnati 77 mln. di euro a favore dei Comuni delle Isole (per i Comuni delle RSO il riparto sarà oggetto di un separato provvedimento); per l’incremento dei posti negli asili nido e nei servizi educativi per l’infanzia, sono stati assegnati 450 milioni finalizzati al raggiungimento del 33% di copertura del servizio; per l’incremento del trasporto degli studenti con disabilità della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, sono stati assegnati 100 milioni.
I provvedimenti approvati indicano inoltre gli obiettivi di servizio per il 2026 e le modalità di monitoraggio, stabilite su proposta della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS). Nel 2026, al fine di garantire una maggiore qualità nei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità, i Comuni possono destinare al miglioramento qualitativo del servizio fino al 40% delle risorse aggiuntive assegnate.
Tutti i dati sono stati pubblicati a seguito dell’approvazione della proposta da parte della CTFS (https://obiettiviincomune.fondazioneifel.it/obs/ComunicazioniHome/260930).

Per quanto riguarda il riparto del contributo per gli asili nido, si segnala che ANCI e IFEL hanno evidenziato sia nella Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard sia nell’istruttoria tecnica presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali tre profili di particolare rilevanza.

  1. Aggiornamento della popolazione di riferimento 3–36 mesi: il parametro precedentemente utilizzato, basato sulla popolazione media del triennio pre-Covid 2017-2019, non risulta in molti casi rappresentativo dell’attuale realtà demografica e rischia pertanto di generare obiettivi distorti o difficilmente raggiungibili. Tale criticità è stata superata utilizzando la popolazione media del triennio post-covid 2022-2024.
  2. Questione degli “anticipatari” della scuola dell’infanzia, particolarmente diffuso nel Mezzogiorno. Attualmente si stimano in circa 54.000 i bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che frequentano anticipatamente la scuola dell’infanzia, sottraendo una quota significativa di domanda potenziale al sistema degli asili nido. ANCI e IFEL hanno rappresentato la necessità di definire una soluzione strutturale al problema della frequenza anticipata alla scuola dell’infanzia anche per i Comuni sopra i 5.000 abitanti, ottenendo un impegno del Governo a rendere disponibili dati aggiornati sia sugli anticipatari che sui bambini che frequentano le sezioni primavera delle scuole materne al fine di aprire un confronto costruttivo sugli obiettivi definivi al 2027, quando il contributo si stabilizzerà sui 1.100 milioni di euro annui.
  3. Valutazione degli obiettivi su base sovracomunale: è stata ribadita l’esigenza di valutare il raggiungimento degli obiettivi non a livello di singolo Comune, ma con riferimento a bacini di utenza sovracomunali. Tale criticità risulta particolarmente evidente per i Comuni di piccolissima dimensione, che in molti casi risultano commissariati per l’impossibilità di predisporre uno o due “posti aggiuntivi” richiesti quale obiettivo di servizio.

(Fonte Anci)

 

Fondo di solidarietà comunale: Recepito il monito della Sentenza n. 71/2023. Non fondate le questioni di legittimità costituzionale

Con la sentenza n. 45/2025, la Corte costituzionale ha ritenuto non fondato il ricorso proposto dalla Regione Liguria nei confronti dell’articolo 1, commi 494, 497, 533, 534 e 535, della legge numero 213 del 2023 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026), in riferimento agli articoli 3, 5, 114, 119, commi primo, terzo, quarto e quinto, e 120, secondo comma, della Costituzione. Tali disposizioni trasferiscono le risorse vincolate dal «Fondo di solidarietà comunale» al «Fondo per l’equità del livello dei servizi», fondo speciale e con vincolo di destinazione, che individua, come destinatari, i comuni che ancora non abbiano raggiunto i livelli essenziali o gli obiettivi di servizio relativi a servizi sociali, asili nido e trasporto di alunni disabili.

Tale scelta, espressiva della discrezionalità del legislatore, recepisce il monito formulato dalla Corte con la sentenza numero 71 del 2023, in cui si è affermato che l’articolo 120, secondo comma, della Costituzione abilita il potere sostitutivo dello Stato come rimedio all’inadempienza dell’ente territoriale, ove lo richieda la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Questa previsione «fa sistema» con l’articolo 119, quinto comma, della Costituzione ed è quindi all’interno dei fondi perequativi speciali, correttamente strutturati ai sensi dello stesso comma.

La Corte ha ribadito che, se nell’unico fondo perequativo relativo ai comuni, ai sensi dell’articolo 119, terzo comma, della Costituzione, non possono tollerarsi quote “vincolate”, altre «componenti perequative riconducibili al quinto comma della medesima disposizione devono, invece, trovare distinta, apposita e trasparente collocazione in altri fondi a ciò dedicati, con tutte le conseguenti implicazioni, anche in termini di rispetto, quando necessario, degli ambiti di competenza regionali». La Corte ha osservato altresì che il criterio individuato dal legislatore è volto ad attuare il principio della spesa  costituzionalmente necessaria, prevedendo che, in un contesto di risorse scarse, devono essere prioritariamente ridotte le altre spese indistinte, rispetto a quelle che si connotano come funzionali a garantire la tutela della salute, dei diritti sociali, delle politiche sociali e della famiglia.

 

La redazione PERK SOLUTION