La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con deliberazione n. 67/2025, ha evidenziato che il principio contabile di riferimento (Allegato 4/2 al D.Lgs. n.118/2011, punto 3.3) elenca tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all’obbligo di svalutazione, e cioè i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fideiussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa. Nulla vieta, però all’ente, di prevedere comunque un accantonamento prudenziale laddove si riscontrino ritardi nella riscossione di entrate derivanti da altre pubbliche amministrazioni.
La Sezione ricorda come l’operazione di riaccertamento ordinario dei residui si sostanzia in una verifica delle ragioni del mantenimento delle poste attive (e passive) del bilancio, attraverso atti di ricognizione e di aggiornamento delle ragioni del credito, è attività propedeutica alla corretta determinazione del FCDE; tale accantonamento, infatti, è destinato a “sterilizzare” il rischio di dubbia esigibilità delle entrate e quindi ad evitare che le spese impegnate non abbiano idonea copertura finanziaria.
L’iscrizione di residui dovuti da pubbliche amministrazioni che, seppur non soggetti a svalutazione, costituiscono una criticità qualora risalgano a oltre due esercizi addietro, in quanto sintomo di rapporti dare-avere disfunzionali tra enti pubblici. La corretta stima del FCDE determina, infatti, la veridicità del risultato di amministrazione e preserva l’ente da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa, allorché sia utilizzato l’avanzo di amministrazione libero, in realtà non disponibile.
La redazione PERK SOLUTION