Riconoscimento del debito fuori bilancio in assenza di impegno contabile, anche in presenza di previo accantonamento

Con deliberazione n. 160/2025, la Corte dei conti, Sez. Lombardia, ha chiarito che non è consentito procedere al pagamento delle somme dovute mediante utilizzo diretto delle risorse accantonate in rendiconto, in assenza di un formale impegno di spesa, senza il previo riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del D.lgs. 267/2000, trattandosi, quest’ultimo, del solo meccanismo di sanatoria contabile previsto nel caso di violazione delle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato art. 191 TUEL.

Nel caso di specie, il Comune istante rappresenta di aver stipulato una convenzione – previamente e regolarmente approvata dall’Amministrazione comunale – con un’associazione per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità istituzionali, prevedendo un mero rimborso spese in favore di quest’ultima. Tale convenzione, tuttavia, non è stata seguita dalla formale adozione di un impegno di spesa da parte del responsabile finanziario competente. Nello stesso esercizio finanziario di riferimento, l’Ente ha accantonato in via cautelativa, nel rendiconto della gestione, una somma corrispondente alla spesa massima prevista dalla convenzione. Ciò posto, il Comune chiede se sia possibile, qualora l’associazione richieda il rimborso pattuito, procedere al pagamento mediante utilizzo delle somme accantonate, senza dover ricorrere alla formale procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui all’art. 194, comma 1, lettera e), del D.lgs. 267/2000 (TUEL).

Nel caso prospettato, la spesa relativa al rimborso previsto dalla convenzione non risulta essere stata oggetto di un formale impegno contabile. Ciò configura una violazione delle regole di cui ai commi 1, 2 e 3 del citato art. 191 TUEL. In simili evenienze, il Testo Unico prevede un peculiare meccanismo di sanatoria contabile: l’art. 194, comma 1, lettera e) TUEL consente infatti agli enti locali di riconoscere la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da «acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l’ente».

La mera previsione di un accantonamento contabile a bilancio o a rendiconto, ancorché effettuata in via prudenziale, non equivale né surroga l’adozione di un formale impegno di spesa o di altro atto autorizzatorio da parte degli organi competenti. La giurisprudenza contabile ha chiarito che la presenza o assenza di un accantonamento finanziario non è elemento decisivo per stabilire se ci si trovi in presenza di un debito fuori bilancio, costituendo piuttosto uno strumento contabile per garantire la copertura delle obbligazioni potenziali .

 

La redazione PERK SOLUTION

 

Sono debiti fuori bilancio le spese per la registrazione delle sentenze

La Corte dei conti, Sez. Abruzzo, con deliberazione n. 71/2025, in riscontro ad una richiesta di parere in merito al trattamento contabile delle spese per la registrazione delle sentenze o, in generale, dei provvedimenti giudiziali, ha evidenziato come le stesse rientrino nella previsione di cui all’art. 194, lettera a), del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), ancorché l’ente sia risultato vittorioso e, dunque, non sia stato condannato al pagamento delle spese legali, ma sia destinatario della notifica di avviso di pagamento da parte dell’Agenzia delle entrate per omessa
registrazione del provvedimento da parte della controparte soccombente.

La lettera a) del comma 1 dell’art. 194, nel prevedere la riconoscibilità dei debiti fuori bilancio derivanti da “sentenze esecutive”, include, secondo prevalente orientamento giurisprudenziale, tutte le spese del giudizio comprese quelle relative alla registrazione dei provvedimenti in tal sede adottati (cfr. Sezione regionale di controllo per la Sardegna deliberazione n. 2/2009/PAR; Sezione regionale di controllo per la Liguria
deliberazione n. 77/2019/PAR).

Il fatto che la notifica dell’avviso di pagamento per le spese di registrazione da parte dell’Agenzia delle entrate sia dovuta all’inottemperanza della controparte soccombente non muta, in quanto trattasi di obbligazione solidale passiva, quanto rappresentato (articolo 57, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

 

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Organo di revisione: Pareri in merito al Piano triennale dei fabbisogni di personale e ai debiti fuori bilancio

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commerciali ed Esperti Contabili ha pubblicato ha pubblicato due bozze di parere dei revisori dei conti degli enti locali sul piano triennale dei fabbisogni di personale e sui debiti fuori bilancio. I modelli di verbale proposti consentono all’organo di revisione di fornire dimostrazione delle risultanze delle attività svolte e, nel caso di evidenze negative, di indicare le criticità rilevate e le misure da adottare per superare o ridurre tali aspetti; inoltre, di predisporre ulteriori controlli di dettaglio sull’output della contabilità generato da tali procedure e, se necessario, ampliare le verifiche.

Così operando, il revisore non dovrebbe rispondere di eventuali errori non rilevati o non riscontrati nella misura in cui abbia dato evidenza, nell’apposita relazione, delle criticità procedurali che fisiologicamente potrebbero generare, nella contabilità e nella gestione dell’Ente locale, errori del tipo non rilevato.

 

 

La redazione PERK SOLUTION

Debiti fuori bilancio e passività pregresse

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 290/2023/PAR, ribadisce la distinzione tra debiti fuori bilancio e passività pregresse, su cui la giurisprudenza contabile ha avuto modo di soffermarsi sia in sede consultiva sia di esame dei rendiconti degli enti locali.

Nel rispondere ad un Comune  – che ha chiesto di sapere se, a fronte di un regolare impegno di spesa, si sia successivamente verificata una errata cancellazione dei residui passivi, sia necessario regolarizzare l’importo dovuto al fornitore per la somma mancante tramite la procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio o tramite un nuovo impegno di spesa – la Sezione ricorda che la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, di cui all’art. 194 del TUEL, è una disciplina eccezionale relativa a ipotesi tassative e di stretta interpretazione.

I debiti fuori bilancio hanno la loro genesi in obbligazioni assunte in assenza di un regolare impegno di spesa e che, a determinate condizioni ed entro i precisi limiti di cui all’art.194 TUEL, possono essere oggetto di riconoscimento e successivo pagamento. L’esigenza del riconoscimento consiliare, peraltro, come è stato osservato da autorevole giurisprudenza, sorge per il fatto che dette obbligazioni devono essere ricondotte nell’alveo del bilancio di cui è dominus l’organo consiliare che, diversamente, sarebbe esautorato dal loro vaglio di legittimità ed utilità per l’ente locale.

Le passività pregresse derivano, invece, da impegni contabili assunti regolarmente ma che non risultano sufficienti a far fronte alla spesa in modo integrale, quando essa viene ad evidenza. Esse si verificano allorché, all’esito dell’assunzione del formale impegno, taluni fatti imprevedibili, talvolta (ma non necessariamente) legati alla natura della prestazione, sfuggono sia alla voluntas che all’auctoritas del soggetto che ha assunto l’obbligazione per conto dell’ente, incidendo, appunto, sulla misura del costo. In materia di passività pregresse vanno utilmente richiamate le delibere della Sezione Lombardia n. 82/2015/PAR per maggiori spese, rispetto a quelle impegnate, derivanti dall’utilizzo di utenze elettriche per gli edifici comunali e la già citata deliberazione della Sezione Sardegna n. 33/2021/PAR per i maggiori oneri fiscali in seguito dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate, derivanti dalla controversa interpretazione della normativa in materia di aliquota IVA agevolata (cfr. anche Sezione regionale di controllo per la Sicilia, deliberazione n. 81/2022/PAR per la maggiorazione sulle indennità dei segretari comunali).

Alla luce di tali indicazioni, sarà l’Ente, sulla base degli elementi contabili circostanziati in suo possesso, a individuare la disciplina applicabile al prospettato caso concreto.

 

La redazione PERK SOLUTION

Debito fuori bilancio per le spese comunicate tardivamente dall’ente capofila

La Corte dei conti, Sez. Lombardia, deliberazione n. 118/2022, nel dare riscontro ad una richiesta di parere di un Comune ha affermato che: “In caso di comunicazione tardiva da parte dell’Ente capofila al comune titolare delle spese relative ai servizi di tutela dei minori, assunte su disposizione dell’autorità giudiziaria, le stesse sono riconducibili a debito fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e) del TUEL”.

Il Comune istante rappresenta che sussista l’obbligo per i comuni – dove risiedono i genitori dei minori al momento dell’attivazione del servizio di tutela – di compartecipare alle spese derivanti da interventi disposti dall’autorità giudiziaria, ha riferito che “…spesso…” tali interventi sono attivati da enti titolari del progetto, ma differenti dal comune a cui, per legge, va imputata la relativa spesa compartecipata. Nello specifico, ha evidenziato che, frequentemente, l’ente capofila, in sede di attuazione degli interventi disposti dall’A.G., provvede ad affidare a terzi le necessarie azioni di tutela e, solo successivamente, ne dà comunicazione al comune “…che ne deve sostenere gli oneri…”.

La Sezione ha evidenziato come non sussistano spazi, diversi da quelli espressamente codificati dalla vigente normativa, per sottrarre alcune peculiari fattispecie di “spesa-debito” alla procedura contabile di riconoscimento, risultando, invero, del tutto irrilevanti a tal fine, le peculiari circostanze di fatto che, per modalità, tempistica, ripartizione di competenze, ovvero, anche soltanto, per mere prassi organizzative, abbiano, in qualche modo, inciso sulla formazione del debito in violazione delle regole di corretta gestione della spesa, così come disciplinate dall’art. 191, commi 1, 2 e 3 del TUEL.

E’ evidente che trattasi di mere ragioni di carattere organizzativo che in nessun caso possono quindi condurre all’inapplicabilità – come sembra prospettare il quesito – della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio. Anzi, in caso contrario, sarebbe ravvisabile, ove ne ricorrano tutti i presupposti di legge, un’eventuale responsabilità amministrativo-contabile laddove il debito produca interessi moratori che, com’è noto, non sono riconoscibili (cfr. Sez. contr. Puglia, delibera n. 149/2015), ovvero, nel caso in cui il ritardo nel riconoscimento de quo, dia luogo a procedure esecutive, a loro volta, fonte di ulteriori spese (per es. legali e/o processuali).

 

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Debito fuori bilancio da sentenza esecutiva anche in presenza di accantonamenti

La Corte dei conti, Sez. Valle d’Aosta, con deliberazione n. 7/2022, fornisce il proprio parere in merito all’obbligo di attivazione della procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio di cui all’articolo 194, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 267/2000, a fronte di una sentenza del Consiglio di Stato di condanna di un Comune al pagamento delle spese giudiziali per il doppio grado di giudizio, stante il precedente accantonamento al Fondo Rischi Contenzioso.
La Sezione ricorda che secondo la consolidata giurisprudenza la deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive non attiene al profilo della legittimità – poiché già dedotto in sede giudiziale – quanto piuttosto alla duplice necessità di: a) ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all’esterno che può alterare gli equilibri di bilancio; b) accertare le cause che hanno generato l’obbligo e le eventuali responsabilità. Il pagamento di un debito fuori bilancio rinveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa deliberazione di riconoscimento. Ciò vale indipendentemente dall’accantonamento a Fondo rischi contenzioso e, a maggior ragione, come nel caso prospettato dal Comune istante, quando tale accantonamento non sia sufficiente a dare copertura integrale agli oneri conseguenti dalla sentenza di condanna. L’accantonamento di somme in bilancio non esime dalla doverosa verifica circa la effettività dei mezzi di copertura, anche in relazione alla sussistenza di ulteriori passività.
Soltanto l’esito del giudizio trasforma la passività potenziale in debito fuori bilancio. Di conseguenza, l’esistenza dell’accantonamento al fondo, sul quale non è possibile impegnare e pagare alcuna spesa (art. 167, comma 3, TUEL), non costituisce l’elemento che consente di determinare se si è in presenza di un debito fuori bilancio, ma costituisce lo strumento che, se adeguatamente valorizzato, consente di assicurare la necessaria copertura finanziaria del debito previamente riconosciuto nella sua interezza.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riconoscimento debito fuori bilancio da sentenza esecutiva, necessaria l’approvazione del Consiglio

Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall’approvazione da parte del Consiglio dell’ente della relativa deliberazione di riconoscimento. È quanto ribadito dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 40/2022. Nel caso di specie, il Comune istante ha chiesto di sapere se nell’ambito del giudizio di opposizione a sanzioni amministrative elevate per violazioni al Codice della strada, per le sentenze di condanna del giudice di pace alla rifusione delle spese di lite, sia imprescindibile seguire il procedimento del riconoscimento del debito fuori bilancio ex articolo 194, comma 1, lettera a), TUEL, ovvero, in caso di risposta negativa, quale potrebbe essere, tenuto conto della specificità fondata sul dato qualitativo delle sentenze di condanna del giudice di pace, il procedimento alternativo da attivare per ristorare tempestivamente l’avente diritto delle spese di lite e dei costi di causa a seguito della dichiarazione di soccombenza del Comune in cause nelle quali vien fatta questione della violazione di norme del Codice della strada.

Il Comune evidenzia come le sentenze di condanna del giudice di pace, a seguito del giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, raramente superano i mille euro e tenuto conto che imporre, anche per le suddette sentenze, il procedimento di cui all’articolo 194 del TUEL comporterebbe il sostenimento di costi – per convocazione del Consiglio comunale, gettoni di presenza, nonché di eventuali somme dovute per ritardato pagamento – superiori al valore del debito fuori bilancio da riconoscere.

Per la Corte l’iter procedimentale previsto dall’articolo 194 costituisce principio generale con valore di limite inderogabile rispetto alla potestà regolamentare dell’ente locale; la disposizione non introduce alcun distinguo per la regolazione contabile di ciascuna delle eterogenee fattispecie disciplinate ma prevede, anzi, un regime indifferenziato, disponendo, infatti, per tutte una uniforme procedura di riconoscimento di competenza consiliare.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Impegni di spesa assunti successivamente all’esecuzione del contratto

La Corte dei conti, Sezione Lombardia (deliberazione n. 35/2022), nel concludere l’esame al rendiconto per gli esercizi finanziari 2018 e 2019 di un Comune, ex art. 1, comma 166 della legge n. 266/2005, ha accertato, tra l’altro, la violazione delle regole sul procedimento di spesa relativo alla gestione dei servizi cimiteriali e di illuminazione pubblica. Nel caso di specie, la gestione dei servizi cimiteriali e lampade votive del comune, con annessi lavori accessori di ampliamento e ristrutturazione dei cimiteri, è stata affidata ad un Consorzio s.c. a r.l. in forza di una convenzione del 2014, per la durata di cinque anni decorrenti dalla consegna delle strutture, e dunque sino al 10 novembre 2019.
Nel corso dell’istruttoria è emerso che l’iniziale impegno di spesa relativo al rapporto contrattuale non ha riguardato l’esercizio 2019 e che tale impegno è stato assunto solo successivamente all’esecuzione delle prestazioni da parte del gestore, in occasione della proroga del contratto.
Ad avviso del Collegio, la descritta condotta contabile si discosta dalle regole che disciplinano il procedimento di spesa dettate dall’art. 183 TUEL e dai principi contabili applicati di cui al par. 5 dell’all. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011. Gli impegni di spesa per le prestazioni contrattuali effettuate dal concessionario dei servizi cimiteriali nel 2019, in quanto assunti successivamente all’esecuzione del contratto (terminata in data 10/11/2019), costituiscono violazione delle regole sul procedimento di spesa sopra citate, determinando irregolarità contabile del procedimento stesso.  Tuttavia, l’esistenza di stanziamenti nel bilancio di previsione per importi corrispondenti a quelli impegnati destinati alla spesa di cui trattasi consente di escludere che, nel caso di specie, sia configurabile un debito fuori bilancio, da assoggettare alla procedura di riconoscimento di legittimità di cui all’art. 194 TUEL.
Ad avviso del Collegio, l’esistenza dello stanziamento assicura, infatti, che l’obbligazione si è originata nell’ambito delle autorizzazioni alla spesa concesse dall’organo politico in sede di bilancio di previsione, rendendo di fatto superflua l’ulteriore delibera da parte del Consiglio
comunale volta a riconoscere l’utilità della prestazione e a ricondurre al bilancio il relativo debito pecuniario. Difetta, in ultima analisi, quel presupposto di fatto (quale è la genesi del debito al di fuori del bilancio) che – come noto – vale a distinguere la fattispecie di cui all’art.
194, co. 1, lett. e), TUEL (acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui all’art. 191 TUEL) dalle altre ipotesi contemplate dall’art. 194 TUEL.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Debiti fuori bilancio, costituisce grave irregolarità contabile la mancata indicazione dei mezzi finanziari

La Corte dei conti, Sez. Liguria, con deliberazione n. 86/2021, in esito alle verifiche effettuate sui documenti concernenti lo stato di attuazione del piano di riequilibrio finanziario e sulle risultanze finanziarie al 31 dicembre 2020 di un Comune, ha accertato la grave irregolarità contabile rinveniente nelle deliberazioni del consiglio relative a lavori di somma urgenza consistente nella mancata appostazione dei mezzi finanziari a copertura delle nuove spese e nella mancata indicazione dei relativi capitoli di spesa.
Tali gravi irregolarità – in ogni caso – non hanno inciso sull’attendibilità delle risultanze contabili dell’esercizio 2020 poiché l’ente ha poi dimostrato che tutti i debiti fuori bilancio riconosciuti sono stati effettivamente imputati alla competenza di capitoli di spesa dello stesso esercizio.
La Sezione ha richiamato l’Organo di revisione ad espletare rigorosamente, in sede di pareri di regolarità contabile sui provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, le verifiche riguardanti il pieno e puntuale rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 191-194 TUEL.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION