Riguardo alla presenza di debiti fuori bilancio da riconoscere alla fine dell’esercizio, appare utile ricordare gli indirizzi espressi della magistratura contabile (cfr. specialmente Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza n. 32/2020/EL e Sezioni riunite per la Regione siciliana, deliberazione n. 6/2021/PARI, vol. I, parte 3.6.) i quali ritengono necessario che, ai fini della verifica e del mantenimento degli equilibri, le maggiori passività siano considerate contabilmente “certe” in presenza di un ragionevole riscontro documentale del carattere “temuto” della loro esistenza (Sezioni Riunite, in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza n. 32 del 2020), considerato il contenuto prescrittivo del principio generale (o postulato) n. 9 della prudenza (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 1), per il quale «[n]ei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate».
Dunque, sulla base dello stesso precetto – ma anche nel rispetto del principio generale (o postulato) n. 5 della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità (d.lgs. n. 118 del 2011, allegato n. 1) – i debiti fuori bilancio già censiti, nelle more del formale riconoscimento e dell’individuazione delle necessarie coperture, devono essere inglobati nel risultato di amministrazione, utilizzando in via analogica e surrogatoria il fondo rischi (Corte dei conti, SRC Campania, deliberazioni nn. 238, 240, 249/2017/PRSP, n. 46/2019/PRSP, n. 62/2019/PAR, n. 67/2019/PAR).
È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. siciliana, con deliberazione n. 220/2025/PRSP.
La redazione PERK SOLUTION