Accordo tra ABI, ANCI e UPI per la sospensione della quota capitale dei mutui

ABI, ANCI e UPI hanno sottoscritto un Accordo per la sospensione per un anno della quota capitale dei mutui degli Enti locali che scadono nel corso del 2020, per consentire agli Enti medesimi di disporre di liquidità aggiuntiva per sostenere le maggiori spese conseguenti agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19.  In base all’accordo, potranno chiedere la sospensione gli Enti Locali che al momento della presentazione della domanda non siano sottoposti a procedure di scioglimento conseguenti a fenomeni di infiltrazioni mafiose; inoltre non possono accedere alla sospensione gli Enti morosi oppure in dissesto che non abbiano deliberato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell’art. 261 del TUEL. Al termine del periodo di sospensione la banca estende la durata del piano di ammortamento originario di 12 mesi. La scadenza del mutuo a seguito di sospensione non potrà superare i 30 anni. Le domande dovranno essere trasmesse alle banche aderenti entro il 15 maggio 2020.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Decreto Cura Italia, ulteriori chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori precisazioni sull’applicazione delle misure tributarie previste dal D.L. 18/2020, “Cura Italia”, sotto forma di risposta a quesiti, sulla base delle questioni formulate dalle associazioni di categoria, dalle strutture regionali dell’Agenzia, nonché da professionisti e altri contribuenti.

Molte delle regole e degli ambiti applicativi delle norme fiscali previste dal decreto sono stati già definiti nei molteplici documenti di prassi diffusi dall’Agenzia nelle scorse settimane e disponibili online sul sito istituzionale, in particolare:

  • risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020 (“Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – primi chiarimenti”);
  • circolare n. 4/E del 20 marzo 2020 (“Articolo 67 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 – chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini”);
  • circolare n. 5/E del 20 marzo 2020 [“Primi chiarimenti in merito ai termini per il pagamento degli importi dovuti a seguito di accertamenti esecutivi – Articoli 83 e 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto ‘Cura Italia’)”];
  • risoluzione n. 14/E del 21 marzo 2020 (“Sospensione dei versamenti tributari e contributivi a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – ulteriori precisazioni”);
  • circolare n. 6/E del 23 marzo 2020 (“Sospensione dei termini e accertamento con adesione – Articoli 67 e 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto ‘Cura Italia’) – Primi chiarimenti”);
  • circolare n. 7/E del 27 marzo 2020 (“Articolo 67 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 – chiarimenti e indicazioni operative sulla trattazione delle istanze di accordo preventivo per le imprese con attività internazionale e di determinazione del reddito agevolabile ai fini del c.d. patent box.”).

I contenuti della circolare sono strutturati per aree tematiche omogenee sotto forma di domanda e risposta suddivise in cinque capitoli. Tra le tematiche affrontate, le proroghe e le sospensioni dei termini per i versamenti e gli adempimenti, le misure specifiche a sostegno delle imprese e dei lavoratori, la sospensione delle attività degli enti impositori, nonché quella dei versamenti relativi ai carichi affidati all’agente della riscossione. Sono, inoltre, forniti chiarimenti sulle erogazioni liberali.

Premio ai lavoratori dipendenti – Per quanto riguarda la determinazione del limite di 40mila euro di reddito da lavoro dipendente previsto per attribuire il bonus di 100 euro per il mese di marzo, l’Agenzia chiarisce che bisogna considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva Irpef e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Inoltre, la circolare spiega che i sostituti d’imposta riconosceranno il premio ai lavoratori dipendenti in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

Erogazioni liberali e solidarietà alimentare – A proposito della deducibilità delle erogazioni liberali dal reddito d’impresa, le Entrate precisano che la deduzione non è parametrata al reddito. Pertanto l’agevolazione spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’erogazione liberale. Un altro chiarimento importante riguarda la solidarietà alimentare. Per l’Agenzia, le donazioni effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d’impresa aventi ad oggetto misure di solidarietà alimentare nell’ambito dell’emergenza da Covid-19 ed effettuate a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, rientrano tra le erogazioni liberali  che beneficiano degli incentivi fiscali introdotti con il Dl n. 18/2020.

Sospensioni per aziende, professionisti e Fisco – Tra i diversi temi affrontati, il documento di prassi chiarisce che anche il pagamento della tassa annuale di vidimazione dei libri sociali, in scadenza il 16 marzo, rientra tra i versamenti prorogati al 20 marzo. Se i soggetti interessati hanno il domicilio fiscale, la sede legale o quella operativa negli 11 comuni della Lombardia e del Veneto – individuati dal Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 febbraio 2020 – beneficiano di una sospensione più estesa con scadenza tra il 21 febbraio e il 31 marzo 2020. Inoltre, nel caso di più attività esercitate nell’ambito della stessa impresa, per beneficiare della sospensione delle ritenute e dei versamenti prevista dal Dl n. 9/2020 fino al 30 aprile per i settori maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica, è necessario che le attività rientranti tra quelle oggetto di sospensione siano svolte in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa. Inoltre, possono rientrare nell’agevolazione anche i soggetti che svolgono un’attività con un codice Ateco diverso da quelli indicati nelle risoluzioni n. 12/E e 14/E dell’Agenzia se l’attività svolta è riconducibile sostanzialmente a una delle categorie economiche indicate.

Gruppo Iva – La circolare fornisce chiarimenti anche sulla sospensione dei termini dei versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020 (prevista dall’articolo 61, comma 3, del Dl Cura Italia) che si applica anche ai versamenti Iva dovuti dalla società controllante del Gruppo Iva.

Imposta di registro – Il testo della circolare fa presente che, tra gli adempimenti tributari sospesi può rientrare anche l’assolvimento dell’obbligo di registrazione in termine fisso, previsto dall’articolo 5 del Testo Unico dell’imposta di Registro. Questa sospensione rileva a prescindere dalla circostanza che la registrazione degli atti pubblici, delle scritture private autenticate e di quelle prive dell’autentica avvenga in forma cartacea o secondo modalità telematiche.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Covid-19, siglato protocollo con i sindacati su sicurezza lavoratori PA

È stato siglato oggi un protocollo di intesa tra il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, e Cgil, Cisl e Uil per la “prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da ‘Covid-19’”. Il documento fa seguito alle indicazioni fornite dalla direttiva 2/2020 e dalla circolare 2/2020 della Funzione pubblica e ha lo scopo di promuovere e agevolare il ricorso a misure necessarie a contenere la diffusione del contagio, mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico e contestualmente garantire la continuità dei servizi e i livelli retributivi dei pubblici dipendenti che li prestano.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Trattamento fiscale buoni spesa emessi dai Comuni

L’IFEL, con nota pubblicata sul proprio sito internet fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei buoni spesa utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari presso gli esercizi commerciali contenuti nell’elenco pubblicato da ciascun comune, secondo quanto previsto  dall’art. 2, comma 4 dell’Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 658/2020.

Le scelte applicative dei Comuni possono essere decise con ampia discrezionalità, in deroga alle norme del Codice degli appalti: dall’acquisto di strumenti tipo “buoni pasto” di ampia spendibilità locale, a convenzioni con esercizi commerciali, all’acquisto diretto di generi alimentari e relativa distribuzione.

Diversi Comuni, in prevalenza di medie e piccole dimensioni, si stanno orientando alla “emissione diretta” di documenti del tipo “buoni spesa”, spendibili presso gli esercizi commerciali di generi alimentari, resisi disponibili a questo tipo di collaborazione. Questa modalità, pur non espressamente prevista dall’Ordinanza, appare certamente ammissibile e risponde alle istanze di celerità e flessibilità per l’utilizzo del contributo in particolare per quanto riguarda i Comuni di minori dimensioni.

Sono frequenti, in proposito, le incertezze circa il regime fiscale (e, in particolare, il regime IVA) al quale si possa fare riferimento, anche al fine di assicurare la necessaria semplicità nella realizzazione di un intervento che ha tutti i caratteri della massima urgenza (ved. note ANCI e IFEL sull’argomento).

Sotto il profilo strettamente fiscale, in caso di emissione “diretta” di buoni spesa – che determina l’obbligo di essere accettato come corrispettivo di una cessione di beni – lo strumento si può configurare quale voucher multiuso ai sensi dell’articolo 6-quater del DPR n. 633 del 1972. In questo caso, l’acquisto dei generi alimentari viene effettuato direttamente dal soggetto beneficiario e l’intervento del Comune si limita alla regolazione finanziaria dell’operazione, attraverso il pagamento previa presentazione, da parte dell’esercente, dei buoni trattenuti dal beneficiario, accompagnati dalle copie degli scontrini giustificativi dell’operazione.

Ai fini della sua realizzazione, appare utile evidenziare l’opportunità di:

  1. indicare espressamente che si tratta di un voucher multiuso, emesso secondo l’articolo 6-quater del Dpr 633/1972, al fine di attestare che la transazione avviene, sotto il profilo fiscale, tra l’esercente e il beneficiario del voucher/buono;
  2. indicare sullo stesso buono le condizioni generali per il suo utilizzo, ad esempio il riferimento ai prezzi di vendita esposti, l’impossibilità di erogazione del resto, la durata del voucher (non più di 10 giorni, per evitare aumento rischi contraffazione), le condizioni di sostituibilità in caso di smarrimento, il termine per il pagamento da parte dell’ente.

Si ritiene che questi accorgimenti permettano di assicurare, anche sotto il profilo formale, la coerenza tra l’operazione d’urgenza messa in campo con l’Ordinanza n. 658 e le prescrizioni fiscali in materia.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il Presidente Conte ha firmato il Dpcm che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure per il contenimento del contagio da Covid-19

È stato firmato dal Presidente del Consiglio Conte il DPCM 1° aprile 2019 che reca ulteriori misure restrittive per il contenimento da contagio COVID-19.

“Il nostro Paese sta attraversando la fase acuta dell’emergenza – ha detto il Presidente Conte – Oggi abbiamo superato 13155 decessi. Questa è una ferita che ci addolora particolarmente, una ferita che mai potremo sanare. Ecco, non siamo nella condizione, lo voglio chiarire, di poter allentare le misure restrittive che abbiamo disposto. Non siamo nella condizione di poter alleviare i disagi e di risparmiare i sacrifici a cui si è sottoposti.” ha dichiarato il Presidente.

“Siamo sempre in stretto contatto con gli esperti del Comitato tecnico-scientifico, – ha proseguito Conte – i quali ci rappresentano che si iniziano a vedere gli effetti positivi delle misure restrittive sin qui adottate. Ma, ripeto, non siamo ancora nella condizione di potere iniziare ad abbracciare una prospettiva diversa.”

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

La circolare del Ministero del Lavoro sul Sistema dei Servizi Sociali dei Comuni

Con circolare n. 1 del 27 marzo 2020, il Ministero del Lavoro – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale – fornisce alcune prime indicazioni affinché il Sistema dei Servizi Sociali dei Comuni continui a garantire, e anzi rafforzi, i servizi che possono contribuire alla migliore applicazione delle direttive del Governo e a mantenere la massima coesione sociale.

Le indicazioni sono state elaborate dopo consultazione col Coordinamento Tecnico delle Regioni e delle P.A. e col Dipartimento Welfare dell’ANCI, anche sulla base delle segnalazioni ricevute, e riguardano i seguenti aspetti:

  • sospensione dei termini per la convocazione dei beneficiari del reddito di cittadinanza e per la sottoscrizione del patto per l’inclusione sociale e del patto per il lavoro;
  • continuità dei servizi;
  • evidenziazione di ambiti di attività particolarmente critici;
  • operatori sociali;
  • risorse.
Autore: La redazione PERK SOLUTION

Emergenza COVID-19: i chiarimenti del MIT sulla sospensione dei termini nelle procedure di gara

Tra le varie disposizioni contenute nel decreto legge n. 18/2020, c.d. “Cura Italia”, l’art. 103 prevede la sospensione di tutti i termini, ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. L’ambito di applicazione riguarda tutti i procedimenti amministrativi, tanto quelli a istanza di parte, quanto quelli ad iniziativa d’ufficio. Non si rinvengono inoltre nella disposizione eccezioni riferibili a tipologie di amministrazioni o a particolari categorie di enti pubblici. Tenuto conto del tenore generale della norma, la sospensione si applica ai termini sia perentori (stabiliti dalla legge a pena di decadenza) che ordinatori (il cui mancato rispetto non caduca il potere di provvedere), nonché ai termini finali ed esecutivi come a quelli endoprocedimentali e preparatori: dunque non solo ai termini stabiliti per la conclusione del procedimento (per i quali la legge n. 241 del 1990 stabilisce una disciplina generale), ma altresì a quelli relativi ad adempimenti posti a carico di soggetti privati o di altre amministrazioni il cui intervento è necessario nel corso del procedimento ai fini dell’adozione del provvedimento finale. Pertanto, ai fini del computo dei relativi termini in base alla disposizione non si tiene conto del periodo per il quale è disposta la sospensione, che decorre dal 23 febbraio (o dalla data successiva in cui il procedimento è stato avviato) al 15 aprile 2020.
Al contempo, è previsto che, nonostante la sospensione, le pubbliche amministrazioni siano tenute ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
In risposta alle specifiche richieste di chiarimenti formulate dalle stazioni appaltanti dipendenti e vigliate sull’applicabilità della prevista sospensione dei termini anche alle procedure di gara in essere, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con propria circolare del 23 marzo 2020, chiarisce che he la sospensione per il periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020 si applica a tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto e di concessione disciplinate dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 50/2016), in quanto la procedura di evidenza pubblica è una fase disciplinata dalle regole di diritto pubblico e si sviluppa in una sequenza procedimentale che culmina nell’adozione di un provvedimento (amministrativo) di aggiudicazione. “Tale interpretazione è, peraltro, coerente con la ratio legis sottesa alla disposizione di cui trattasi da individuarsi, da un lato, nella necessità di assicurare la massima partecipazione dei soggetti interessati nonostante la situazione emergenziale in atto e, dall’altro, nella necessità di “…evitare che la PA, nel periodo di riorganizzazione dell’attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo”. Ne deriva, quindi, che la previsione recata dall’articolo 103 del decreto legge n. 18/2020 risulta applicabile a tutti i termini stabiliti dalle singole disposizioni della lex specialis nonché a quelli eventualmente stabiliti dalle commissioni di gara relativamente alle loro attività.
Secondo la circolare, poiché la sospensione del termine è stata stabilita in favore del soggetto onerato di osservarlo, nulla vieta che quest’ultimo possa comunque validamente porre in essere l’attività prevista entro il termine originario ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione. In tale caso, rimane comunque ferma l’applicazione dell’articolo 103, comma 1, del decreto – legge n. 18/2020 per quanto concerne i termini relativi allo svolgimento delle attività conseguenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

In G.U. il D.L. 19/2020, sesto decreto emergenziale

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 79 del 25-3-2020, il Decreto legge n. 19/2020 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il provvedimento, nel riordinare l’intera disciplina emergenziale, intende regolamentare i rapporti tra Governo e Parlamento, i rapporti tra Governo e le Regioni, mentre, a livello sanzionatorio, introduce una «multa, come quelle previste per la violazione delle regole del codice della strada», che risulta più onerosa a livello economico.

Ai sensi dell’art. 3 del decreto le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del consiglio, misure ulteriormente restrittive, esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.  I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali.

L’art. 4, relativo a sanzioni e controlli, depenalizza a livello amministrativo e non più penale la violazione delle restrizioni concernenti la sospensione o la limitazione di determinate attività,  individuate dall’art. 1; è prevista, infatti, una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000  mentre non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Resta, invece, penalmente sanzionata la violazione commessa dal soggetto in quarantena, sempre che il fatto non integri il delitto di cui all’art. 452 c.p., o altro più grave – il cui assetto punitivo, appositamente modificato, prevede l’arresto da 3 a 18 mesi e l’ammenda da 500 a 5.000 euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Emergenza COVID-19, in G.U. il nuovo DPCM del 22 marzo

È stato pubblicato in G.U. n. 76 del 22-03-2020 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Decreto “Cura Italia”: le misure fiscali illustrate dall’Agenzia delle Entrate

A seguito dell’approvazione da parte del consiglio dei Ministri delle disposizioni a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per fronteggiare gli effetti dell’emergenza Covid-19 sull’economia, l’Agenzia delle Entrate ha predisposto e messo online sul proprio sito internet un vademecum di 14 schede per permettere ai contribuenti di orientarsi agevolmente nella parte fiscale della norma. I moduli illustrano le disposizioni del decreto legge n. 18/2020, dall’articolo 61 all’articolo 71.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION