La Corte dei conti ha presentato alle Commissioni Riunite I (Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e VIII (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici) della Camera dei Deputati una propria Memoria sul decreto-legge n. 77/2021 recante “Governance del piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
Nel documento le Sezioni riunite in sede di controllo affrontano i temi relativi a: caratteristiche del sistema Next Generation Ue e della Recovery and Resilience; Facility nel quadro complessivo dei fondi europei; Governance istituzionale ed amministrativa; ruolo del MEF; attuazione degli interventi previsti dal PNRR; responsabilizzazione delle amministrazioni; accelerazione degli investimenti; controllo, audit, anticorruzione e trasparenza; controllo esterno sulla gestione ed expertise della Corte dei conti italiana.
Nelle proprie conclusioni la magistratura contabile rileva che: Il provvedimento – in coerenza, con quanto già previsto nel piano presentato al Parlamento e trasmesso in Europa il 30 di aprile – ridisegna un articolato e complesso sistema, il cui funzionamento concreto richiede una positiva interlocuzione nei rapporti tra Amministrazioni statali, in particolare, con il MEF e la Presidenza del Consiglio dei ministri, e con le Autonomie territoriali.
Appare infatti evidente che l’intera dinamica dei rapporti interni alle amministrazioni dovrà assicurare, al livello di strutture e personale, la migliore funzionalità degli apparati in termini di efficienza e di rispetto dei tempi e degli adempimenti richiesti dal PNRR. Un funzionamento ottimale richiede infatti sinergie soprattutto laddove si possano intrecciare i nuovi progetti con quelli attualmente in corso (sorretti da risorse solo nazionali già previste ad hoc). Tale flessibile interazione appare necessaria in particolare per la rapida acquisizione degli input e delle direttive governative. Particolare rilievo va dato alla tempestiva e completa trasmissione dei dati, la cui piena disponibilità costituisce il presupposto, secondo quanto richiamato dalle Linee guida dello scorso 22 gennaio 2021 per la predisposizione dei PNRR da parte degli Stati nazionali, per la programmazione, la gestione ed il controllo.
Tra i profili intersoggettivi meritano particolare attenzione i rapporti tra amministrazioni centrali ed enti territoriali in particolare con il ruolo della Conferenza così come con la partecipazione alla Cabina di regia. Alla nuova fisionomia organizzativa si accompagna infatti il ridisegno delle procedure di accelerazione delle procedure. In definitiva la portata fortemente innovativa del dispositivo europeo richiede per la sua attuazione insieme al corretto funzionamento dei nuovi apparati anche un cambiamento culturale nella stessa impostazione dell’attività amministrativa e gestionale.
Il nuovo approccio privilegiato dal PNRR prevede l’introduzione di un sistema di standard di processo, strumenti, dati e informazioni, al fine di aumentare il livello di efficacia delle iniziative e, contestualmente, prevenire, rilevare e correggere irregolarità gravi e rafforzare.
La capacità di recupero delle risorse indebitamente erogate. Vanno in parallelo approfondite le modalità di utilizzazione e controllo delle risorse, le interrelazioni metodologiche, l’applicazione di strumenti pianificatori e di verifica e i correlati indicatori (cfr. art 29 regolamento UE cit.), gli stessi expertise maturate a livello nazionale e sovranazionale.
Il conseguimento di tali obiettivi appare dunque rimesso non tanto alla implementazione quantitativa, attraverso le previste assunzioni, da calibrare in relazione alle effettive necessità delle singole amministrazioni, quanto piuttosto o comunque in parallelo ad una costante rinnovata formazione. Appare necessario, infatti, approfondire le metodologie programmatorie gestionali e anche di tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea congiuntamente ai percorsi di riforma strutturale procedurale contenuti nello stesso provvedimento e nelle altre linee direttrici evolutive più recenti.
In questo sforzo del Governo e dell’Amministrazione la Corte non è certamente estranea, ma partecipa attivamente nel suo ruolo di presidio di legalità e di stimolo all’efficientamento degli apparati e delle procedure; di verifica imparziale del raggiungimento dei risultati; di costante informativa nei confronti dei competenti Organi rappresentativi. In tale prospettiva rilevano per un verso i raccordi con la Corte dei conti europea e per altro verso l’articolazione dell’Istituto, significativamente diffusa su base territoriale, e nel contempo unitariamente intesa a corrispondere anche alle nuove esigenze di controllo poste dalla evoluzione del sistema.
Corte dei conti, ok gestione 2019-2020 degli enti locali nonostante gli effetti della crisi
Attraverso l’analisi della gestione di cassa dei Comuni si è rilevato che nell’esercizio 2020 non si sono manifestate le tensioni temute per effetto della crisi sanitaria in quanto è stato offerto, in via preventiva, un adeguato sostegno statale alle immediate esigenze di risorse stimate alla luce degli andamenti storici dei flussi delle riscossioni e dei pagamenti. Le risorse assegnate consistono in ristori specifici sia per le minori entrate, sia per le maggiori spese; queste ultime, invero, si sono dimostrate piuttosto contenute. Le misure finanziarie di sostegno sono state erogate ad esercizio avanzato e ciò ha comportato che gli impieghi sono stati limitati per lo più alle risorse in acconto, generando così un effetto di trascinamento gestionale attraverso la quantificazione, a rendiconto, delle risorse confluite in avanzo – voce di consuntivo alimentata da una consistente cassa finale – e dei conseguenti effetti sulla quantificazione della perdita effettiva di gettito. Tale trascinamento si raccorda con la protrazione al 2021 delle misure di differimento e rallentamento della riscossione, dei versamenti e di specifiche esenzioni da imposte e tasse.
È quanto emerge dall’indagine della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti che ha approvato, con delibera n. 11/SEZAUT/2021/FRG, la “Relazione sulla gestione finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane per gli esercizi 2019-2020”.
Il documento mette in luce lo stato della finanza locale di oltre 7.200 Amministrazioni e i risultati complessivi, provenienti dall’esame dei rendiconti finanziari riversati nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche della Ragioneria generale dello Stato, sono conformi alle attese per l’insieme di enti presi in esame (7.135 Comuni; 75 Province; 14 Città metropolitane) con riferimento al biennio 2018-2019.
Dall’analisi dei rendiconti finanziari, il risultato di amministrazione dei Comuni risulta complessivamente positivo (38,7 miliardi), ma al netto degli accantonamenti, dei vincoli e della parte destinata agli investimenti si determina un disavanzo di circa 6 miliardi (5,98 miliardi). Le Province e le Città metropolitane registrano, invece, un avanzo finale rispettivamente di 260,4 milioni e di 289,7 milioni.
I Comuni che hanno registrato un disavanzo sono complessivamente in aumento del 28% rispetto allo scorso esercizio: tale esito è in parte ascrivibile al peso della riquantificazione di alcuni importanti accantonamenti come quelli relativi al FCDE e al FAL per le modifiche intervenute per legge ed in parte conseguenti a specifiche pronunce della Corte costituzionale. Va riducendosi lo stock dei debiti fuori bilancio grazie anche alle significative disponibilità di liquidità assegnate anche per far fronte alle esposizioni debitorie, inoltre si riduce l’impatto del fenomeno sugli equilibri grazie ad una maggiore propensione degli enti ad accantonare risorse al fondo contenzioso. In termini generali, si rileva che il quadro complessivo della finanza locale esposto dalla Sezione “è la risultante di andamenti non omogenei nel territorio e l’indagine condotta sulle procedure di riequilibrio finanziario pluriennale conferma come le criticità finanziarie sono prevalentemente concentrate negli enti del Centro-Sud”.
Dall’indagine, si nota che prosegue nel 2019 la ripresa nella dinamica della spesa per gli investimenti che trova riscontro sia negli impegni (+17,7%) sia nell’incremento delle somme iscritte al fondo pluriennale vincolato (+15,2%), indice dell’avvio di iniziative da realizzare nel medio-lungo periodo. Ciò va messo in relazione a diversi stimoli quali trasferimenti in conto capitale e anche la minore pressione esercitata dai vincoli di finanza pubblica che dal 2019 sono stati rimodulati tenendo conto degli interventi della Corte costituzionale.
Nel 2020 l’erogazione della spesa in conto capitale prosegue la tendenza in aumento, anche se a ritmi inferiori, e si riferisce maggiormente alla prosecuzione di opere già avviate in precedenti esercizi.
Il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio ad avvocati del libero foro non richiede una gara
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Lazio, con la sentenza 8 giugno 2021, n. 509, in tema di In tema di responsabilità amministrativa, ha stabilito che il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio di un ente pubblico (fattispecie riguardante la CONSIP) ad avvocati del libero foro non richiede la previa espletazione di procedure selettive, fermo restando il doveroso rispetto dei principi generali di trasparenza, ragionevolezza ed economicità.
Con l’entrata in vigore del d.lgs. 50 del 2016 la giurisprudenza del giudice amministrativo ha confermato la distinzione tra contratti di opera intellettuale di cui all’art. 2229 e ss. del c.c. (rientranti nell’ambito dei contratti esclusi di cui all’art. 17, comma 1, del d.lgs. 50 del 2016) – per i quali era stata ribadita l’importanza dell’elemento fiduciario nell’affidamento dell’incarico di patrocinio – e gli incarichi legali di consulenza ed assistenza a contenuto complesso inseriti in un quadro articolato di attività professionali organizzate, cui si applicano le norme del codice dei contratti sia pur semplificate. Con riguardo ai primi, se è vero che sia il Consiglio di Stato che l’ANAC avevano osservato che il rispetto dei principi posti dall’art. 4 del codice dei contratti suggerisca la procedimentalizzazione nella scelta del professionista cui affidare l’incarico di patrocinio legale attraverso, preferibilmente, la costituzione di elenchi, ciò non esclude la possibilità di effettuare un affidamento diretto ad un professionista determinato, subordinato, secondo le Linee guida dell’ANAC, alla presenza di specifiche ragioni espresse dalla stazione appaltante tra le quali si annoverano i casi di conseguenzialità di incarichi o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia che siano stati positivamente conclusi nonché i casi di assoluta particolarità della controversia. In ogni caso, una lettura sistematica delle disposizioni del d.lgs. n. 50 del 2016, consente di rilevare come il legislatore della riforma, con il richiamo all’art. 4, più che delineare una vera e propria procedura comparativa, abbia inteso invocare il rispetto generale dei principi generali che regolano l’azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione, non escludendo la possibilità di un affidamento diretto e fiduciario dei servizi legali. Il carattere fiduciario di queste prestazioni, riconosciuto e acclarato con la sentenza nella causa C-265/18 del 6 giugno 2019, comporta che “da un lato, un siffatto rapporto intuitu personae tra l’avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla libera scelta del difensore e dalla fiducia che unisce il cliente al suo avvocato, rende difficile la descrizione della qualità che si attende dai servizi da prestare. Dall’altro, la riservatezza del rapporto tra avvocato e cliente … potrebbe essere minacciata dall’obbligo, incombente sull’amministrazione aggiudicatrice, di precisare le condizioni di attribuzione di un siffatto appalto nonché la pubblicità che deve essere data a tali condizioni”.
Nel caso di specie, il Collegio ritiene rispettati nell’affidamento degli incarichi in questione anche i principi che l’art. 4 del d.lgs. n. 50 del 2016 detta anche per le categorie dei contratti esclusi come definiti nelle Linee guida adottate dall’Anac nella considerazione che:
a) l’economicità, intesa come l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento del contratto, risulta rispettata alla luce dei compensi spettanti ai professionisti, attestatesi, sin dal 2015, su un valore di gran lunga inferiore ai minimi tariffari e giudicato peraltro congruo nei pareri chiesti all’Avvocatura Generale dello Stato del 12 luglio 2018 e del 23 dicembre 2019;
b) l’efficacia, intesa come la congruità degli atti posti in essere rispetto al conseguimento dello scopo e dell’interesse pubblico cui sono preordinati, può desumersi dall’ampia percentuale delle cause vinte rispetto al complessivo contenzioso;
c) l’imparzialità e la trasparenza si sono manifestate nell’alternanza seguita nell’affidamento degli incarichi ai professionisti il cui numero, progressivamente ampliato nel corso degli anni, non poteva tuttavia prescindere dal valore sempre molto elevato delle cause e dalla rilevanza strategica delle stesse per la società. Tali cause pertanto non potevano che essere affidate a professionisti altamente specializzati e strutturati.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Corte dei conti, recupero disavanzo da riaccertamento straordinario
La Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, nell’esaminare i rendiconti e bilanci di un Comune aveva rilevato diversi profili di criticità: a) reiterato ricorso all’anticipazione di tesoreria; b) ritardi nei pagamenti della pubblica amministrazione; c) presenza di disavanzo di amministrazione; d) mancanza di fondi accantonati e vincolati all’interno del risultato di amministrazione (compreso il fondo anticipazione di liquidità di cui al d.l. n. 35/2013); e) mancata costituzione del fondo pluriennale vincolato; f) sforamento dei parametri ministeriali di deficitarietà strutturale n. 2, 4 e 9, g) tardivo invio dei dati di rendiconto alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche; h) carenza dei dati e dei documenti pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente; i) approvazione del rendiconto oltre il termine di legge.
Con particolare riferimento al recupero del disavanzo da riaccertamento straordinario, la Sezione rileva come lo stesso, al termine dell’esercizio 2015, ammontava ad euro 243.779,65, da recuperare in rate trentennali da € 8.125,99. Dal 2015 in poi, l’ente ha effettivamente recuperato in ogni anno una quota almeno pari a detto ammontare, portando il disavanzo ad € 119.375,14 al termine dell’esercizio per il 2018. Al termine dell’esercizio per il 2019 il disavanzo è risultato invece in aumento, pari ad € 127.324,00. L’ente ha quantificato l’ulteriore disavanzo ordinario derivante da tale risultato come pari alla differenza tra l’importo previsto del disavanzo da riaccertamento ancora da ripianare (€ 119.375,14) e quello effettivamente accertato a rendiconto (€ 127.324,00), quindi € 7.948,86, prevedendone il ripiano negli esercizi 2021 e 2022.
Secondo la Sezione, a tale quota di € 7.948,86 andrebbe sommata quella pari al mancato recupero della quota relativa al disavanzo da riaccertamento straordinario, pari ad € 8.125,99, che qualora fosse stata effettivamente recuperata avrebbe portato il disavanzo complessivo a fine 2019 ad € 111.249,15. L’entità del disavanzo ordinario da accertare al termine dell’esercizio 2019 è dunque pari al differenziale tra la predetta, ipotetica cifra pari ad € 111.249,15 (di disavanzo residuo virtuale, in base al piano di rientro previsto) ed € 127.324,00 (pari al disavanzo effettivamente accertato al termine dell’esercizio. Dunque, l’ente avrebbe dovuto accertare, al termine dell’esercizio 2019, un maggior disavanzo pari € 16.074,85.
A parere del Collegio, non può infatti trovare applicazione nella fattispecie la norma di cui al comma 4-bis dell’art. 111 del D.L. 18/2020, inserito dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, la quale prevede la possibilità di non applicare il disavanzo qualora esso sia già stato in precedenza recuperato per un importo superiore a quello applicato al bilancio, trattandosi di norma non retroattiva. Supporta tale interpretazione, oltre alla mancanza di una deroga espressa al generale principio di irretroattività, l’interpretazione sistematica derivante dall’analisi del contesto nel quale tale disposizione è stata introdotta, intervenendo in piena emergenza pandemica con una serie di misure volte a dare sostegno alle finanze degli enti locali e prevendendo pertanto la possibilità di iscrivere, a partire dalle previsioni di bilancio per il 2020, una minor quota di recupero a compensazione di quanto maggiormente recuperato in passato. Poiché nella fattispecie si tratta di una determinazione contabile avvenuta a consuntivo, in relazione all’andamento registrato nell’esercizio già conclusosi, tale norma avrebbe potuto trovare applicazione solo nel senso di poter prevedere per l’anno successivo (2020) un recupero minore della quota di ripiano da disavanzo straordinario (si ripete, pari ad € 8125,99) e non una determinazione inferiore del nuovo disavanzo generato dal mancato recupero avvenuto nel corso dell’esercizio precedente (2019). Il disavanzo ordinario pari ad € 16.074,85 al termine del 2019 dovrà quindi essere oggetto di un piano di rientro in conformità a quanto disposto dall’art. 188 del T.U.E.L. (Corte dei conti, del n. 79/2021/PRSP).
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Finanza pubblica, Corte conti: accrescere il tasso di sviluppo e ridurre gradualmente il debito
Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti hanno reso pubblico il Rapporto 2021 sul coordinamento della finanza pubblica. Il documento riprende i principali temi di finanza pubblica, con un’attenzione ai settori più coinvolti dalla crisi emergenziale e dalle misure adottate dal Governo per farvi fronte, approfondendo gli aspetti relativi a: andamenti e prospettive dell’economia e della finanza pubblica, con particolare attenzione per la dinamica del debito; alla politica fiscale con il dibattito sulla riforma dell’Irpef, su possibili revisioni della tassazione indiretta, riscossione e misure per incentivare l’utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento, alla spesa e alle politiche sociali, sui risultati delle misure a sostegno delle imprese e delle scelte di investimento delle amministrazioni territoriali, anche in chiave “green”, come previsto dal PNRR.
Per la Corte “le prospettive di breve e medio termine delineate nel DEF appaiono alla portata del nostro Paese”: infatti, dopo la marcata caduta accusata dall’economia italiana, passata dal +0,3 % di crescita del PIL nel 2019 al – 8,9 % del 2020, le stime del Documento di economia e finanza presentato ad aprile prevedono per l’anno in corso un aumento del 4,5% del PIL con un recupero di quasi la metà del terreno perduto. “La scommessa implicita è sulla crescita potenziale”, scrive la magistratura contabile, che potrà essere significativamente innalzata grazie ai programmati investimenti pubblici, ma che non sarebbe solida e duratura se non facesse leva sul ritorno vigoroso delle iniziative imprenditoriali; infatti, “i dati mostrano che ampi spazi di recupero vi sono anche per gli investimenti privati” grazie agli stimoli del PNRR. Vanno, al riguardo, superate le fragilità che caratterizzano la nostra economia con le attese riforme strutturali e la capacità di fare nuovi investimenti all’insegna della sostenibilità infrastrutturale ed ambientale.
Soffermandosi sui conti pubblici, la Corte osserva che “Le misure discrezionali, insieme alle minori entrate e maggiori spese indotte dalla crisi (i c.d. stabilizzatori automatici), hanno portato nel 2020 ad un crollo del saldo primario, passato da un avanzo dell’1,8 % ad un valore negativo di -6 %. Ciò si è riflesso sull’indebitamento netto che, con un aumento di 7,9 punti, si è collocato al 9,5 % del PIL. Il rapporto fra il debito pubblico e il prodotto è aumentato al 155,8%, con un incremento di 21,2 punti percentuali (era al 134,6 a fine 2019). Ma, ammoniscono le Sezioni riunite, sarà possibile rimettere in moto il Paese solo creando un contesto più trasparente ed efficiente con le riforme su giustizia, pubblica amministrazione, ammortizzatori sociali e fisco, al fine di attrarre imprese e capitali esteri, di offrire occasioni di lavoro ai giovani e di dare un consistente impulso alla lotta contro l’evasione fiscale per assicurare contestualmente una crescita del rapporto entrate su PIL e una riduzione della pressione fiscale su famiglie e imprese.
Quanto al debito pubblico, per la sua necessaria, graduale, riduzione, prevista a partire dal 2022, sarà fondamentale che siano preservati tassi di interesse contenuti, per garantire i quali, rileva la Corte, è “cruciale la credibilità degli impegni affinché si minimizzi lo spread che va a sommarsi al tasso di interesse di fondo”; solo così potrà essere garantito “un favorevole sentiero prospettico per il costo medio”. “Altrettanto rilevante, se non di più, è l’impegno affinché il debito pubblico non si traduca in una riduzione dello stock complessivo di capitale nell’economia ma, al contrario, in una sua crescita. E ciò dipenderà, in grande misura, dalle caratteristiche qualitative degli investimenti programmati del PNRR”. Anche il confronto con precedenti episodi storici di riduzione dell’esposizione debitoria sul prodotto, di cui si dà conto nel Rapporto, indica che il graduale rientro dal debito potrà effettivamente avvenire solo all’interno di un quadro di crescita molto più vivace di quello conosciuto negli ultimi decenni; ma che al contempo sarà difficile che possa prodursi senza un ritorno, superata la crisi pandemica, ad un sostenibile avanzo primario.
Il Rapporto descrive, inoltre, criticità e possibili linee di riforma in tema di revisione dell’Irpef, avvertendo che le ipotesi d’intervento sul tema dovranno guardare all’efficienza e all’equità del sistema tributario nel suo complesso, considerando forme di ricomposizione del contributo dei prelievi diretti e indiretti. Indipendentemente dal modello di base imponibile che si vorrà adottare, la Corte sottolinea che non possono essere trascurati gli obiettivi strategici rappresentati da un lato dal contrasto all’evasione (che rimane a tutt’oggi il più rilevante vulnus all’equità orizzontale e verticale) e dall’altro dal processo di semplificazione, sia per ciò che riguarda la base imponibile, le aliquote e le innumerevoli spese fiscali presenti, sia per gli aspetti procedimentali, quali dichiarazioni, versamenti, rimborsi e, in generale, tutto ciò che attiene al rapporto con il contribuente.
Infine, il dato sulla spesa per prestazioni sociali in denaro (399,4 miliardi nel 2020) rappresenta una delle voci del bilancio pubblico che meglio esprimono lo sforzo dell’ultimo anno per mitigare gli effetti della pandemia. La forte espansione di tale componente di spesa pubblica, in parte non trascurabile di natura permanente, conferma che sarà necessario nei prossimi anni assicurare un quadro di sostenibilità.
A consuntivo, la spesa sanitaria ha raggiunto i 123,5 miliardi, con un incremento del 6,7 % rispetto al 2019. Gli approfondimenti delle singole voci di costi e di ricavi mettono in rilievo le differenti modalità con cui le regioni hanno risposto alla crisi. Le analisi segnalano anche l’eredità negativa in termini di mancate prestazioni sia a livello ospedaliero che ambulatoriale; un fenomeno che riguarda tutte le regioni e su cui poco hanno potuto fare, per ora, gli interventi finanziari introdotti. Occorrerà mantenere elevata l’attenzione sul tema delle risorse da destinare al settore.
Emerge con certezza dal monitoraggio, infine, che gli enti locali hanno progressivamente intensificato la numerosità degli interventi attivati: l’80,4% delle opere totali monitorate relative al periodo 2012 – 2020, per un finanziamento di oltre 69 miliardi a fronte di un valore di progetti di investimento pari a 145 miliardi. Questi elementi consentono di valutare positivamente la scelta di affidare loro una quota importante delle risorse del PNRR, anche se non vanno sottovalutati alcuni fattori di debolezza. Sarà importante in tal senso l’impatto che le misure per la digitalizzazione e l’innovazione della P.A. avranno sulle amministrazioni locali, nonché le azioni di semplificazione, accelerazione e liberalizzazione delle procedure.
Riduzione prezzo locazione immobili di proprietà del Comune in epoca covid
Le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti, adite dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, con delibera N. 7/SSRRCO/QMIG/21 depositata il 17 maggio 2021, hanno emesso parere in relazione alla richiesta, avanzata dal Sindaco di un Comune, articolata nei seguenti quesiti:
i) se, in considerazione dei plurimi provvedimenti di chiusura al pubblico degli esercizi di ristorazione, sia possibile rinegoziare, su richiesta, i contratti di locazione di diritto privato stipulati tra un comune e le imprese esercenti tali attività ai sensi dell’art. 1467, terzo comma, del codice civile, anche tenuto conto dello stato di crisi economica e della perdurante difficoltà degli esercizi commerciali più tradizionali che hanno determinato in questi anni una significativa riduzione dei valori correnti di mercato;
ii) se (in caso di risposta affermativa al primo quesito) la riduzione accordata possa essere definitiva, nel rispetto degli equilibri di bilancio, oppure limitata a un numero definito di annualità salvo successiva riconferma in relazione alla situazione economica.
Esaminata la questione, ritenuta di eccezionale interesse generale, le Sezioni riunite in sede di controllo della magistratura contabile, ha evidenziato che gli enti locali, in presenza di una richiesta di riduzione del corrispettivo dei contratti di locazione di diritto privato stipulati con imprese esercenti attività di ristorazione, motivata dai plurimi provvedimenti di chiusura al pubblico emanati nel corso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e dalla conseguente crisi economica, possono assentirvi, in via temporanea, all’esito di una ponderazione dei diversi interessi coinvolti, da esternare nella motivazione del relativo provvedimento. In particolare, gli elementi da considerare riguardano:
• la significativa diminuzione del valore di mercato del bene locato;
• l’impossibilità, in caso di cessazione del rapporto con il contraente privato, di utilizzare in modo proficuo per la collettività il bene restituito, tramite gestione diretta ovvero locazione che consenta la percezione di un corrispettivo analogo a quello concordato con l’attuale gestore o, comunque, superiore a quello derivante dalla riduzione prospettata;
• la possibilità di salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’ente, e nello specifico la mancanza di pregiudizio alle risorse con cui la medesima amministrazione finanzia spese, di rilievo sociale, del pari connesse alla corrente emergenza epidemiologica, anche alla luce della diminuita capacità di entrata sempre correlata alla situazione contingente”.
Corte dei conti Piemonte, prime verifiche a campione sui Fondi Covid
La Corte dei conti, Sez. Piemonte, con nota n. 9705/2021, ha inteso procedere ad una verifica a campione dei fondi Covid-19 assegnati dallo Stato e dalla Regione Piemonte ai Comune del cuneese nell’esercizio 2020. Gli enti interessati dovranno inviare, entro il termine del 15 giugno 2021, una relazione circa l’entità dei trasferimenti ricevuti, la destinazione e il relativo utilizzo, nonché le certificazioni compilate ai sensi di legge ai Ministeri competenti. La raccolta delle informazioni richiesta è effettuata anche tramite documento in formato excel.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Corte dei conti, abuso del diritto contabile nella determinazione del FCDE
La Sezione regionale di controllo per il Molise, con deliberazione n. 26/2021/PRSP, nel pronunciarsi sul rendiconto 2018 di un Ente Locale (Belmonte del Sannio), si è soffermata sui presupposti di legittimità dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), dando ampia motivazione giuridica, di interesse generale, sulle criticità accertate.
Nella fattispecie, l’Ente aveva optato per il metodo di calcolo ordinario (applicando la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in c/residui nel quinquennio precedente rispetto ai residui al primo gennaio degli stessi esercizi).
Benché i principi contabili demandino al singolo Ente il compito di selezionare le categorie di entrata rilevanti ai fini del calcolo, contemporaneamente richiedono che il Comune, fin dal momento della predisposizione degli accantonamenti ai fini della redazione del bilancio di previsione, dia adeguata motivazione dell’eventuale esclusione, dal computo, di entrate in relazione alle quali, alla stregua dell’analisi della serie storica delle riscossioni e dell’id quod plerumque accidit, risulta un’oggettiva difficoltà di assicurare l’integrale esazione.
Esaminato il rendiconto, che indicava genericamente un importo minimo del Fondo e non chiariva il metodo di calcolo prescelto, la Sezione ha osservato che:
– non è consentito variare la modalità di calcolo fra i singoli capitoli cui afferiscono i residui, ma eventualmente solo fra distinte tipologie di residui;
– risulta difficilmente conciliabile con ragioni di coerenza l’adozione, pur se fra diverse tipologie, di metodi operativi diversi nell’ambito della medesima modalità di “media semplice”;
– è, in ogni caso, imprescindibile che l’Ente prefissi espressamente all’interno dei documenti di bilancio la scelta operata, motivandone puntualmente le ragioni, che devono essere tanto più robuste quanto maggiore appare la deviazione dai canoni logico-giuridici di coerenza, prudenza e congruenza;
– è preclusa la facoltà di sollevare difese posticce ad una scelta che sia stata illo tempore adottata senza adeguata motivazione.
Così agendo, ha eccepito la Corte, si è “abusato del diritto contabile”, assicurando il rispetto formale delle sue norme pur nel perseguire uno scopo sostanziale difforme dalla relativa ratio e, nel caso di specie, si è conseguito, nell’applicare la norma contabile disciplinante il FCDE, un risultato difforme sia dalla sua particolare finalità di tutela prudenziale dell’equilibrio di bilancio dell’Ente locale, sia dal generale canone cristallizzato nell’art .119 Cost. per cui “i Comuni, … hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea”. Vanno, invece, escluse dal calcolo del FCDE le voci di non dubbia esazione.
Inoltre, in forza del “principio di continuità degli esercizi finanziari, per effetto del quale ogni determinazione infedele del risultato di amministrazione si riverbera a cascata sugli esercizi successivi. Ne risulta così coinvolto in modo durevole l’equilibrio del bilancio” (sentenze Corte costituzionale n. 89 del 2017 e nn. 250 e 266 del 2013), per cui il Comune è tenuto anche a rettificare le scritture contabili degli esercizi seguenti di modo che, in conformità ai principi contabili suddetti, sia correttamente accantonato il giusto importo a titolo di FCDE e conseguentemente calcolato il giusto saldo disponibile del risultato di amministrazione, con tutte le relative conseguenze.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Contrazione mutui da parte degli enti in piano di riequilibrio ex art. 243-bis
La Corte dei conti, Sez. Puglia, con deliberazione n. 74/2021, fornisce interessanti indicazioni in materia di contrazione di mutui da parte di enti che abbiano fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex artt. 243-bis ss. TUEL. La procedura di riequilibrio, come noto, fornisce agli enti locali uno strumento idoneo a programmare e attuare, su un arco temporale molto più ampio rispetto a quello previsto dagli artt. 193 e 194 del TUEL, le misure correttive più idonee a rispristinare gli equilibri strutturali compromessi da una situazione di deficitarietà che non presenta ancora i caratteri del dissesto.
La possibilità per l’ente di ricorrere all’indebitamento è: a) vincolata, sul piano finalistico, alla copertura di debiti fuori bilancio (riferiti a spese di investimento); b) condizionata a stringenti presupposti cumulativamente richiesti (facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima, aver assunto l’impegno ad alienare i beni non indispensabili per i suoi fini istituzionali e aver provveduto alla rideterminazione della dotazione organica) (art. 243-bis, comma 8, lett. g).
In deroga a quanto sopra riportato, gli enti possono contrarre mutui, oltre i limiti di cui al comma 1 dell’articolo 204, necessari alla copertura di spese di investimento relativi:
a) a progetti e interventi che garantiscano l’ottenimento di risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi, rimborsate nell’esercizio precedente;
b) alla copertura, anche a titolo di anticipazione, di spese di investimento strettamente funzionali all’ordinato svolgimento di progetti e interventi finanziati in prevalenza con risorse provenienti dall’Unione europea o da amministrazioni ed enti nazionali, pubblici o privati (comma 9-bis dell’art. 243-bis).
La locuzione «risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano» contenuta nell’art. 243-bis, comma 9-bis, TUEL è riferibile ai risparmi di spese (anche sopravvenute nel corso dello svolgimento del piano) correnti e in conto capitale che un ente debba affrontare negli esercizi compresi nel piano di riequilibrio. In tal caso gli enti hanno l’onere di dimostrare – sulla base di documentate analisi proiettate lungo la durata della procedura – non solo l’effettività dei risparmi ottenibili ma anche la loro idoneità al conseguimento degli obiettivi del piano.
In altri termini, la scelta di accedere al finanziamento in esame andrà adeguatamente motivata con l’attitudine, puntualmente verificata e rappresentata in atti, dei progetti e degli interventi finanziati a garantire – nel confronto con spese alternativamente praticabili dell’ente – risparmi di gestione che consentano il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano.
La decisione, quindi, di attivare l’indebitamento consentito dalla disposizione in esame integra una scelta gestionale legittimamente percorribile in presenza delle condizioni normativamente previste (risparmi di gestione effettivi e funzionali al conseguimento degli obiettivi del piano), il cui accertamento spetta all’amministrazione locale, tenendo conto che l’incapacità dei progetti finanziati di assicurare risparmi di gestione funzionali al raggiungimento degli obiettivi del piano comporterebbe un aggravamento della situazione debitoria dell’ente, che a sua volta rischierebbe di minare la sostenibilità del piano stesso.
Autore: La redazione PERK SOLUTION
Corte dei conti, niente questionario sul bilancio di previsione 2021-2023
La Corte dei conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR, nell’approvare le “Linee di indirizzo”, cui devono attenersi, ai sensi dell’art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2021-2023, ha ritenuto di non procedere all’adozione dell’annesso questionario sul bilancio di previsione 2021-2023. Dopo un excursus di inquadramento normativo che ha caratterizzato la gestione economico-finanziaria e patrimoniale degli enti territoriali, per effetto della crisi economica connessa all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – pur considerando le difficoltà del periodo emergenziale – ribadisce l’esigenza che si proceda nel percorso di miglioramento della qualità delle informazioni contenute nei bilanci degli Enti che costituiscono una componente primaria del conto della pubblica amministrazione.









