Alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal decreto interministeriale 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell’Interno e quello dell’Economia e delle Finanza, ferma la previsione di cui al comma 7 dell’art. 241 del TUEL, è facoltà degli enti locali procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL, ad un rinnovato giudizio l’adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri.
È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 156/2025, in risposta ad una richiesta di parere in merito alla possibilità di incrementare il compenso dei componenti del Collegio di revisione contabile degli enti locali, quantificato sulla base degli importi previsti dal DM 20 gennaio 2005 in una misura inferiore ai parametri indicati dall’Atto di orientamento reso dall’Osservatorio sulla Finanza e sulla contabilità degli enti locali in data 13 luglio 2017, nonostante, all’atto della nomina del collegio, fosse vigente il DM 21 dicembre 2018, decreto interministeriale che ha provveduto all’aggiornamento dei relativi compensi.
La Sezione non può che prendere atto del fatto che il dubbio posto dall’Ente istante abbia già trovato risposta nella deliberazione adottata dalla Sezione delle Autonomie n. 1/2019/SEZ/AUT/QMIG che, al fine di risolvere un contrasto interpretativo insorto in sede consultiva tra alcune Sezioni regionali di controllo, ha affermato il seguente principio di diritto: Alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal decreto interministeriale 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell’Interno e quello dell’Economia e delle Finanza, ferma la previsione di cui al comma 7 dell’art. 241 del TUEL, è facoltà degli enti locali procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL, ad un rinnovato giudizio circa l’adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri.
Un adeguamento in aumento del compenso dei revisori è quindi possibile entro e non oltre il limite massimo stabilito dal DM del 21 dicembre 2018 e nei termini indicati dalla Sezione delle Autonomie. Con riferimento, poi, alla determinazione del valore minimo del compenso, la Sezione rinvia a quanto affermato dalla Sezione Autonomie nella deliberazione n. 16/SEZAUT/2017/QMIG. Sul valore minimo, un richiamo merita, inoltre, la sentenza della Corte d’appello di Milano, sentenza R.G. n. 233/2021 che, in un caso specifico, ha escluso l’adeguamento del compenso nel limite minimo per il revisore di un comune di una determinata fascia demografica definita dal DM 20 maggio 2015 quale corrispondente al limite massimo della fascia demografica appena inferiore, in quanto richiesto successivamente alla instaurazione del rapporto professionale e comunque ritenendo anche “che l’esigenza del rispetto del principio dell’equo compenso è stata tenuta in debita considerazione dal citato decreto ministeriale 21 dicembre 2018, in quanto i compensi sono stati aggiornati nei loro limiti massimi, anche al fine di adeguarli alle numerose e articolate funzioni oggi assegnate ai revisori contabili.
La redazione PERK SOLUTION