Corte dei conti, erogazione compensi legati a pratiche di condono edilizio

“I compensi previsti dall’ art. 32, comma 40, della L. n. 326/2003, possono essere erogati, indipendentemente dal tempo trascorso tra la presentazione della pratica di condono, il momento dell’avvenuta istruttoria e il conseguenziale rilascio del titolo edilizio, presupposto legittimante l’erogazione del relativo compenso, fermo restando l’avvenuto introito dei relativi diritti e degli oneri. Conditio sine qua non per la loro erogazione è che i progetti finalizzati, da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario, presentino i requisiti di cui al vigente CCNL delle “Funzioni locali “(art.68, comma 2), siano inseriti nel ciclo di gestione della performance e siano ancorati ad un rigido e oggettivo sistema di misurazione e valutazione dei risultati perseguiti”. A parere della Corte dei conti, Sez. Lombardia, deliberazione n. 54/2021, dal dettato normativo non si evince un limite temporale entro cui l’attività istruttoria, a pena di decadenza, deve espletarsi e/o avviarsi, ma il legislatore si limita a prevedere il valore massimo di incremento dei diritti e degli oneri di sanatoria (10%), nonché a precisare la tipologia di prestazione lavorativa (progetti finalizzati) che ne legittima, quale conditio sine qua non, l’erogazione. Proprio in riferimento a tale profilo, cioè la sussistenza di “progetti finalizzati da svolgere oltre l’orario di lavoro”, e non a quello della data di avvio dell’istruttoria, deve valutarsi la compatibilità della predetta previsione normativa, con il vigente ordinamento in tema di compensi erogabili al personale dipendente. Sotto questo aspetto, il Collegio ritiene compatibile la disposizione normativa de qua, stante che il vigente CCNL delle “Funzioni locali”, sottoscritto il 21.05.2018, all’ art.68, comma 2, prevede l’erogazione di “premi per la produttività individuale e di gruppo”, costituenti parte variabile del trattamento accessorio del personale, finalizzati a migliorare la produttività, l’efficienza e l’efficacia dei servizi, all’interno dei quali va ricondotto, senza ombra di dubbio, il caso di specie. Presupposto legittimante l’erogazione, dunque, non è il maggior o minor tempo decorso tra la data di presentazione della domanda di condono e l’attività istruttoria, bensì che tali progetti finalizzati, da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario, presentino i requisiti di cui CCNL sopra richiamato, siano inseriti nel ciclo di gestione della performance e siano ancorati ad un rigido e oggettivo sistema di misurazione e valutazione dei risultati perseguiti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION