La mancata approvazione dell’ipotesi di bilancio in riequilibrio dell’Ente in dissesto da parte del Consiglio rende legittimo il suo scioglimento

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 91/2025, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Campania sulla inevitabilità dello scioglimento del consiglio comunale nei casi in cui non abbia approvato nei termini l’ipotesi di bilancio in riequilibrio, ai sensi dell’articolo 262, comma 1, del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo numero 267 del 2000). La Consulta ha respinto i dubbi di legittimità costituzionale evidenziando come l’articolo 262 del Tuel delinei un meccanismo chiaro e oggettivo, privo di discrezionalità arbitraria.

Il legislatore, secondo la Corte, ha agito razionalmente nel prevedere che la mancata approvazione nei termini dell’ipotesi di bilancio in riequilibrio comporti lo scioglimento degli organi consiliari, perché un’amministrazione che non rispetti ripetutamente gli impegni assunti con il mandato elettorale, tra i quali l’approvazione del bilancio, mina il rapporto fiduciario con i cittadini. Difatti, l’incuria che conduce al dissesto finanziario degli enti territoriali interrompe il legame fiduciario che caratterizza il mandato elettorale e la  rappresentanza democratica degli eletti.

In questo quadro, lo scioglimento rappresenta un’estrema ratio tra gli strumenti a tutela dell’autonomia e dell’efficienza amministrativa, la cui finalità risiede proprio nel principio per cui la salvaguardia degli equilibri finanziari costituisce presupposto stesso del mandato elettivo. La pronuncia evidenzia in particolare che un consiglio comunale incapace di
elaborare un bilancio in equilibrio non può assicurare il buon andamento dell’amministrazione, come richiesto dall’articolo 97 della Costituzione, e rischia di compromettere l’interesse collettivo al risanamento delle condizioni finanziarie dell’ente locale.

 

La redazione PERK SOLUTION

Dissesto finanziario: Alla Corte Costituzionale la perentorietà dei termini per l’approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, con sentenza non definitiva n. 05039/2024, ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell’art. 259, primo comma, del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 36, limitatamente all’aggettivo “perentorio” in esso contenuto; dell’art. 261, quarto comma, del T.U.E.L., limitatamente all’aggettivo “perentorio” in esso contenuto, per la parte in cui ugualmente stabilisce la perentorietà del termine (di 45 giorni) per la presentazione di una nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, susseguente all’istruttoria negativa della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali; dell’art. 262, primo comma, del T.U.E.L., limitatamente alla previsione secondo cui “l’inosservanza del termine per la presentazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato o del termine per la risposta ai rilievi e dalle richieste di cui all’articolo 261, comma 1, o del termine di cui all’articolo 261, comma 4, integrano l’ipotesi di cui all’articolo 141, comma 1, lettera a).

Nel caso di specie, il TAR si è pronunciato sul ricorso presentato da alcuni consiglieri comunali per l’annullamento, tra l’altro, della delibera di approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato. I consiglieri lamentano il mancato rispetto del termine fissato dall’art. 259, primo comma, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, (“Il consiglio dell’ente locale presenta al Ministro dell’interno, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all’articolo 252, un’ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato”). Con i motivi aggiunti i ricorrenti, oltre all’illegittimità derivata, deducono l’incompetenza della Giunta all’adozione dell’atto di bilancio, poiché avrebbe dovuto provvedervi il Consiglio comunale, il quale non ha presentato al Ministero dell’Interno l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, entro il termine perentorio di tre mesi ex art. 259 cit..

Il Collegio dubita della costituzionalità della norma e ritiene di dover rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell’art. 259, primo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, limitatamente all’aggettivo “perentorio” in esso contenuto, ravvisandone la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza. La questione è rilevante nel presente giudizio, essendo l’applicazione dell’art. 259, primo comma, del T.U.E.L. vincolante per il Giudice e tale da non consentire una diversa interpretazione, che permetta all’organo consiliare di provvedere alla trasmissione al Ministero dell’Interno dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato oltre il termine di tre mesi, espressamente qualificato perentorio.

 

La redazione PERK SOLUTION