Bilancio di previsione 2026-2028: il parere dell’organo di revisione

Il Consiglio e la Fondazione di Ricerca Nazionali dei Commercialisti, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli enti locali (Ancrel), hanno reso disponibile lo schema di “Parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2026-2028 aggiornato con la Legge di bilancio 2026“.

Il documento rappresenta un aggiornamento della versione resa disponibile lo scorso novembre e contiene le novità della Legge di Bilancio 2026 oltre alle altre disposizioni normative e di prassi emanate fino alla data della presente pubblicazione. Si segnala, inoltre, la pubblicazione del Decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2025 nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 302 del 31.12.2025 – che differisce dal 31 dicembre 2025 al 28 febbraio 2026 il termine entro il quale gli enti locali devono approvare il bilancio di previsione 2026-2028.

Lo schema di parere è predisposto nel rispetto della parte II del TUEL (“Ordinamento finanziario e contabile”) nonché del D.lgs. n. 118/2011 e dei principi contabili allegati. Peraltro, per la formulazione del parere e l’esercizio delle sue funzioni, l’organo di revisione può avvalersi dei Principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali emanati dal CNDCEC.

Il documento è composto da un testo Word con una traccia del parere dell’organo di revisione corredata da commenti in corsivetto di colore azzurro, che aiutano il revisore nello svolgimento dei controlli. A supporto dell’elaborazione del parere, vengono forniti anche un file Excel contenente le tabelle che possono essere copiate e incollate nel parere e le check list che rappresentano una guida pratica per le verifiche.

Particolare attenzione è dedicata alla segnalazione di eventuali criticità, anomalie o irregolarità che l’Organo di revisione dovesse riscontrare nel corso delle sue attività con avvertenza, in apposita sezione, a valutare accuratamente questi alert sia nella fase di formulazione del proprio giudizio sia, nell’ambito della funzione di collaborazione, nell’ottica di fornire un valido supporto all’organo politico a cui compete la complessa attività d’indirizzo e controllo amministrativo dell’ente.