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Rientrano nel limite del tetto del salario accessorio i proventi da CDS destinati al potenziamento dei servizio di PL

Le risorse di cui all’articolo 208 del Codice della strada destinate alla erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale non sono escluse dal limite di spesa previsto dall’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, ai sensi dell’art. 1 comma 124, della legge 207 del 2024, in quanto non rientranti nella nozione di welfare integrativo e non espressamente oggetto di indicazione di irrilevanza ai fini del rispetto di quel vincolo di spesa. Le risorse di cui all’art 208 destinate alla erogazione di incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale possono essere escluse dal limite di spesa di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 nella misura e secondo le modalità indicate nella deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 5/SEZAUT/2019.

È quanto evidenziato dalla Corte dei conti, Sez. Lombardia, con deliberazione n. 373/2025/PAR, ciò in quanto tali attività non risultano direttamente collegate a recuperi di efficienza, incrementi di entrate o risparmi di spesa attribuibili a specifiche tipologie di personale, né generano un effetto finanziariamente neutro sul bilancio.

La Sezione non ha tuttavia escluso la possibilità, astrattamente ammissibile, che l’ente destini agli incentivi del personale della polizia locale la parte di proventi contravvenzionali eccedente le riscossioni dell’esercizio precedente. In tale scenario, l’utilizzo delle sole maggiori entrate effettivamente realizzate dal personale determinerebbe un impatto del tutto neutro sul bilancio, non comportando un incremento della spesa complessiva. Qualora tali risorse fossero finalizzate a remunerare prestazioni aggiuntive funzionali al potenziamento dei servizi di sicurezza, la fattispecie risulterebbe estranea al divieto dell’art. 23, comma 2, poiché rispettosa della sua ratio. Solo entro questi stringenti presupposti è consentita l’esclusione dal limite di spesa per gli incentivi connessi agli obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo dedicati alla sicurezza urbana e stradale.

La redazione PERK SOLUTION

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