Con la risposta n. 261 del 9 ottobre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in modo definitivo che i rimborsi erogati dagli enti pubblici ai datori di lavoro per i permessi retribuiti concessi ai dipendenti che ricoprono cariche elettive non rientrano nel campo di applicazione dell’Iva e non costituiscono prestazioni di servizi.
Il Comune chiede di sapere se i permessi retribuiti di cui usufruiscono i dipendenti, che svolgono il mandato elettivo di amministratore di ente pubblico, possono/devono essere considerati prestiti e/o distacchi di personale e, in tal caso, la tempistica applicativa della nuova disciplina Iva. Il chiarimento si inserisce nel nuovo quadro normativo introdotto dal decreto-legge n. 131/2024, che, a partire dal 1° gennaio 2025, ha abrogato l’esenzione Iva prevista per i prestiti e distacchi di personale (art. 8, comma 35, legge n. 67/1988). L’intervento legislativo ha recepito le osservazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 11 marzo 2020, causa C-94/19), secondo cui tale agevolazione non era conforme alla direttiva 2006/112/Ce in materia di imposta sul valore aggiunto.
Richiamando gli articoli 79 e 80 del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), la risposta evidenzia che il datore di lavoro anticipa la retribuzione del dipendente eletto, salvo poi essere rimborsato dall’ente pubblico. Tale rimborso non rappresenta un pagamento per un servizio, ma un mero trasferimento compensativo, volto a garantire il diritto dell’amministratore locale a svolgere il mandato senza subire penalizzazioni economiche.
L’Agenzia sottolinea inoltre che, per qualificare un’operazione come prestazione di servizi soggetta a Iva, deve sussistere un nesso diretto tra il pagamento e un vantaggio economico ottenuto dal soggetto che lo riceve. Nel caso in esame, tale nesso è assente: il datore di lavoro non trae alcun beneficio economico dall’assenza del dipendente e non presta alcuna attività a favore del Comune. In conclusione, i rimborsi per permessi retribuiti concessi ai dipendenti eletti in cariche pubbliche non sono imponibili ai fini Iva, poiché privi dei presupposti oggettivi e soggettivi che configurano una prestazione di servizi.
La redazione PERK SOLUTION