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Modifica programma triennale delle opere pubbliche, i chiarimenti ministeriali

Con il parere n. 1097 del 9/11/2021, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili fornisce chiarimenti in merito alla possibilità di modificare il programma triennale delle opere per inserire un intervento il cui avvio è previsto nell’anno prossimo (o nel terzo anno) per il quale sia stato già acquisito il CUP. Ci si riferisce in particolare alle fattispecie dell’art. 5 comma 9 lettere b) e c) del DM 14/18.
Il Ministero chiarisce che le ipotesi di cui alla lett. b) e c), dell’art.5 co. 9) del DM 14/18 sono le sole ipotesi in cui sarebbe astrattamente possibile porre in essere una eventuale modifica del programma nella parte relativa alla seconda e/o terza annualità. L’art. 5, comma 9 dispone infatti che “I programmi triennali di lavori pubblici sono modificabili nel corso dell’anno, previa apposita approvazione dell’organo competente, da individuarsi, per gli enti locali, secondo la tipologia della modifica, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 21, comma 1, secondo periodo, del codice, qualora le modifiche riguardino:
a) la cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale;
b) l’aggiunta di uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
c) l’aggiunta di uno o più lavori per la sopravvenuta disponibilità di finanziamenti all’interno del bilancio non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, ivi comprese le ulteriori risorse disponibili anche a seguito di ribassi d’asta o di economie;
d) l’anticipazione della realizzazione, nell’ambito dell’elenco annuale di lavori precedentemente previsti in annualità successive;
e) la modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco annuale, per la quale si rendano necessarie ulteriori risorse.

Tuttavia la modifica del programma triennale è possibile ma non obbligatoria. Infatti, l’art. 5 comma 9, al primo periodo utilizza l’aggettivo “modificabile”, intendendo quindi una “possibilità” e non un “obbligo”. L’obbligatorietà dell’aggiornamento in corso d’anno non si determina, dunque, in forza della disposizione di tale comma quanto dalla necessità di evitare di non poter dare avvio ad un intervento per la sua mancata inclusione nel programma, circostanza che – implicitamente- interessa il solo elenco annuale.

Il Ministero ricorda, infine, che l’aggiunta prevista all’ipotesi di cui alla lettera b) si configura solo nel caso in cui l’intervento riguardi “uno o più lavori in conseguenza di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale”, intendendo i casi in cui un ente sovraordinato (Stato o Regione) eroghi tramite tali atti i contributi necessari.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION