Con la deliberazione n. 336/2025, la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, nel fornire riscontro alla richiesta di in un Comune, in merito alla qualificazione del servizio svolto da una società mista che gestisce la farmacia comunale, ha confermato l’orientamento per cui la gestione delle farmacie comunali costituisce servizio pubblico locale di rilevanza economica, assoggettato alle regole generali in tema di concorrenza, finanza pubblica e governance delle partecipate.
Il quesito nasce a seguito della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 10 luglio 2025 (causa C-715/23), che avrebbe, secondo l’amministrazione istante, qualificato la gestione di una farmacia come servizio sociale. L’ente locale ha chiesto se tale qualificazione incida sui criteri di sostenibilità finanziaria e programmazione economica applicabili ai piani economico-finanziari del servizio; sugli obblighi di bilancio e di controllo derivanti per il Comune socio della società mista; e, infine, sulle funzioni di controllo della Corte dei conti, in relazione agli strumenti di vigilanza e ai piani di razionalizzazione delle partecipate.
Richiamando l’art. 9 della legge n. 475 del 1968, come modificato dalla legge n. 362 del 1991, la Corte ha ricordato che le farmacie comunali possono essere gestite:
- in economia;
- tramite azienda speciale;
- mediante consorzio tra comuni;
- o attraverso società di capitali miste tra il comune e farmacisti dipendenti della farmacia comunale.
In questo contesto, è ammesso anche l’affidamento a terzi mediante gara pubblica o procedura a doppio oggetto, nel rispetto del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023). La Sezione ha chiarito che la pronuncia europea del 10 luglio 2025 non ha qualificato la gestione delle farmacie come servizio sociale, ma si è limitata a stabilire che tale attività rientra, ai fini delle concessioni, tra i “servizi sociali e altri servizi specifici” di cui all’art. 19 della direttiva 2014/23/UE.
La Corte di giustizia ha anzi ribadito che la gestione di una farmacia, consistente principalmente nella vendita retribuita di medicinali e nella consulenza professionale, non rientra tra i servizi non economici di interesse generale.
Ne deriva che il servizio farmaceutico comunale mantiene natura di servizio pubblico di rilevanza economica, come da costante giurisprudenza amministrativa e contabile, e non può essere assimilato ai servizi sociali di cui alla legge quadro n. 328/2000, che non include le farmacie tra le prestazioni sociali. Pertanto, le società, anche miste, che gestiscono farmacie comunali restano soggette alle disposizioni del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP) in materia di partecipazioni pubbliche; al d.lgs. n. 201/2022 sui servizi pubblici locali e al d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), secondo i rispettivi ambiti di competenza.
La Corte dei conti ha richiamato la propria deliberazione n. 348/2017/PAR, ribadendo che la gestione delle farmacie comunali, pur caratterizzata da una finalità sociale, non è esente dai vincoli di finanza pubblica e deve osservare le regole sulla razionalizzazione e sul controllo delle partecipate. La specificità del servizio, anche alla luce dell’art. 32 della Costituzione, non può giustificare deroghe ai principi di equilibrio economico-finanziario e di sostenibilità della gestione.
La funzione sociale del servizio, pur rilevante sul piano costituzionale, non ne muta la natura economica, né incide sugli obblighi contabili o sui poteri di controllo dell’ente locale e della magistratura contabile.
La redazione PERK SOLUTION






