La Corte dei conti Sez. Veneto, con deliberazione n. 177/2020, in risposta ad un quesito in merito alla possibilità, o meno, di escludere dal limite di spesa di cui all’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, i proventi da recupero evasione IMU e TARI, previsti dall’art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018, destinati al trattamento accessorio del personale dipendente, ha chiarito che la peculiare caratterizzazione dell’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006, quale “principio fondamentale nella materia del coordinamento della finanza pubblica”, comporta che, ove la legge non abbia espressamente derogato alla suddetta disposizione, la stessa continuerà a trovare applicazione (in terminis, cfr. Sez. Lombardia, deliberazione n. 61/2019, Sez. Piemonte, deliberazione n. 4/2019). In tale ambito il legislatore è specificamente intervenuto per escludere alcune fattispecie dal calcolo del tetto di spesa di cui al citato art. 1, comma 557, come avvenuto per la ricollocazione del personale delle Province (cfr. art. 1 comma 424, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190), o per modificare il parametro di riferimento per i comuni colpiti da calamità naturali o eventi sismici (cfr. art. 11, comma 4-ter, del D.L. n. 90/2014). Nel corso del tempo altre casistiche di esclusione dal limite sono state elaborate dalla giurisprudenza contabile con riferimento alle spese interamente gravanti sui fondi dell’Unione Europea o coperte da trasferimenti di soggetti privati (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 21/SEZAUT/2014/QMIG), nonché le spese coperte da specifico finanziamento proveniente da altro ente pubblico, purché vi sia assenza di ulteriori oneri a carico dell’ente locale (principio della neutralità finanziaria) e correlazione fra l’ammontare dei finanziamenti e le assunzioni effettuate, anche sotto il profilo temporale (in tal senso, cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 23/2017 e Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 116/2018). Trattasi di ipotesi di esenzione molto circoscritte, fondate in particolar modo sulle peculiari modalità di finanziamento delle spese di personale, che consentono, eccezionalmente, di ritenerle escluse dalla citata normativa vincolistica. Con specifico riferimento agli incentivi per il recupero IMU e TARI, la Sezione ricorda che il legislatore ha inteso derogare solamente al limite posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. Ne deriva, quindi, che la disciplina di cui all’art. 1, comma 1091, della legge n. 145/2018, in materia incentivi per il recupero IMU e TARI, non rientri tra le ipotesi di esclusione dal rispetto del vincolo ex art.1, comma 557, individuate dalla citata giurisprudenza contabile, essendo tali fondi finanziati da risorse proprie dell’ente, ovvero dal “maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell’imposta municipale propria e della TARI, nell’esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento”.