L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), con nota a firma del Presidente approvata dal Consiglio il 22 ottobre 2025, ha ribadito che non è consentito affidare incarichi di progettazione a titolo gratuito, se non in casi eccezionali e adeguatamente motivati.
Il richiamo si fonda sull’articolo 8, comma 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici, che vieta in via generale le prestazioni d’opera intellettuale gratuite. Tale divieto mira a evitare che, nel mercato delle libere professioni, un operatore economico possa ottenere un vantaggio competitivo a discapito di altri, in particolare in vista delle successive procedure di gara per i livelli di progettazione successivi.
Il caso esaminato dall’Autorità riguarda l’affidamento di un servizio tecnico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica. ANAC ha rilevato che, nella determinazione di affidamento, non risultano documentate le verifiche sul possesso dei requisiti del soggetto incaricato. L’Autorità ha ricordato che, anche in presenza di un incarico gratuito, non possono essere disattesi i principi di legalità, trasparenza e concorrenza, né l’obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi sancito dall’articolo 3 della legge n. 241/1990.
Nel caso specifico, la determina non conteneva motivazioni sufficienti a giustificare l’eccezionalità dell’affidamento gratuito, né elementi tali da configurare una deroga legittima al principio generale di onerosità delle prestazioni professionali. ANAC ha preso atto della situazione di dissesto finanziario dell’Ente e delle precisazioni fornite in merito alla reale gratuità dell’incarico, ma ha sottolineato che tali circostanze non bastano, da sole, a superare il divieto.
La redazione PERK SOLUTION






