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Inapplicabilità dell’Art. 52, c. 1-ter del D.L. n. 73/2021 al fondo di rotazione di cui all’Art. 243-ter TUEL

Con la deliberazione n. 23/SEZAUT/2025/QMIG, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha espresso il seguente principio di diritto: «L’art. 52 comma 1-ter, del d.l. n. 73/2021 è norma eccezionale in quanto derogatoria rispetto ai principi generali di cui all’art. 1, cc. 897-898 della l. n. 145/2018; come tale, nel quadro normativo vigente, essa non può essere applicata al fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter TUEL. Quest’ultimo è stato assimilato alle anticipazioni di liquidità sotto il profilo dell’utilizzo per cassa e della “sterilizzazione” in bilancio (Corte cost., sentenza n. 224 del 2023) ma mantiene una disciplina sua propria che, allo stato, nulla prevede in punto di utilizzo in sede di bilancio previsionale delle quote del fondo liberate».

La questione trae origine da una richiesta di un Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio in merito alla corretta applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 in relazione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali (art. 243-ter del TUEL). In particolare, l’ente ha chiesto se per l’impiego delle risorse del Fondo debba trovare applicazione l’art. 52, comma 1-ter, del d.l. n. 73/2021, norma che disciplina modalità contabili speciali per le anticipazioni di liquidità (FAL).

Ritenuta la questione di rilevante impatto applicativo e in presenza di incertezze interpretative, la Sezione regionale ha sospeso la pronuncia e ha deferito la questione alla Sezione delle autonomie della Corte dei conti, attivando la funzione nomofilattica ex art. 6, comma 4, del d.l. n. 174/2012.

Il Fondo di rotazione di cui all’art. 243-ter TUEL è uno strumento previsto per sostenere gli enti locali che hanno deliberato un piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 43, commi 1 e 2, del d.l. n. 133/2014 nella parte in cui tali commi non prevedono che l’utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione avvenga solo in termini di cassa e che sia garantita “idonea iscrizione” nel Fondo anticipazioni di liquidità di un importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, da accantonare e destinare a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata. In sostanza, la Corte Costituzionale ha affermato che il Fondo di rotazione deve essere trattato come anticipazione di liquidità e non può essere utilizzato, neppure in termini di competenza, per finanziare debiti fuori bilancio o per il ripiano del disavanzo, nei limiti costituzionali dell’art. 81 e 119 Cost.

Nonostante questa assimilazione funzionale, la disciplina del Fondo ex art. 243-ter TUEL mantiene una propria autonomia e non è equivalente alle anticipazioni di liquidità disciplinate dal quadro normativo primario. Questa disciplina, allo stato, nulla specifica in merito alla eventuale applicazione nella parte entrata del bilancio previsionale delle quote del fondo “liberato” in quanto rimborsato. L’art. 52, comma 1-ter, del d.l. n. 73/2021, introdotto a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 80/2021, disciplina modalità contabili speciali per le anticipazioni di liquidità (FAL), consentendo:

  • in sede di rendiconto, di ridurre il FAL con evidenza negli allegati di bilancio;
  • di accantonare in un fondo specifico la quota liberata;
  • di applicare in bilancio di previsione la quota liberata in deroga ai limiti dell’art. 1, commi 897-898, legge n. 145/2018.

Questo regime, per sua natura, è eccezionale e derogatorio rispetto alla disciplina generale dei vincoli di finanza pubblica e riguarda esclusivamente le anticipazioni erogate ex d.l. n. 35/2013 e d.l. n. 66/2014. La Corte dei conti osserva che il principio di specialità delle norme derogatorie, coerente con l’art. 14 delle preleggi, esclude l’applicazione analogica di un regime eccezionale a fattispecie non espressamente richiamate.

 

La redazione PERK SOLUTION

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