È stato pubblicato in G.U. n. 94 del 08-04-2020 il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, c.d. decreto liquidità, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”. Il provvedimento, composto di 44 articoli, contiene disposizioni per la ripresa economica attraverso il sostegno finanziario di imprese e professionisti, sostegno all’esportazione, per un valore pari a 400 miliardi di euro. Tra le novità contabili e fiscali, segnaliamo:
La sospensione di versamenti tributari e contributivi
L’art. 18 dispone, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro, la sospensione dei versamenti relativi a:
- ritenute su redditi lavoro dipendente e assimilato;
- IVA;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- premi INAIL.
in scadenza nel mese di aprile 2020 (relativi quindi al mese di marzo 2020) e nel mese di maggio 2020 (relativi quindi al mese di aprile 2020), qualora tali soggetti abbiano registrato una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta ed una diminuzione della medesima percentuale nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro, la sospensione come sopra indicata è possibile solamente qualora la flessione dei ricavi sia stata pari ad almeno il 50%.
I versamenti sospesi dovranno essere versati entro giugno 2020 in una unica soluzione o in 5 rate a partire dal medesimo mese, senza applicazione di interessi e sanzioni.
Si sottolinea come per le imprese operanti nei cd. settori maggiormente colpiti, ove più favorevoli, restano in vigore con riguardo ai versamenti del mese di aprile le disposizioni recate dal decreto Cura Italia (art. 61, DL n. 18/2020).
La rimessione in termini per i versamenti di marzo 2020
L’art. 21 del DL dispone che si considerano regolarmente effettuati i versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni con scadenza il 16 marzo 2020, come noto prorogati al 20 marzo 2020 dall’art. 60 del Dl n. 18/2020, anche se eseguiti entro il 16 aprile 2020, senza pagamento di sanzioni e interessi.
La proroga della sospensione sulle ritenute di lavoro autonomo e provvigioni
L’art. 19 del DL dispone la proroga al 31 maggio 2020 della disposizione di cui all’art. 62, comma 7, del DL n. 18/2020; pertanto per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 400.000,00 euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”), viene previsto che non sono assoggettati alle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73:
- i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17.3.2020 (data di entrata in vigore del DL n. 18/2020) e il 31.5.2020;
- a condizione che nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare l’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dal sostituto d’imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- in un’unica soluzione entro il 31.7.2020;
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di luglio 2020.
Gli acconti Irpef, Ires e Irap
L’art. 20 del DL prevede la non applicazione delle sanzioni e degli interessi per insufficiente versamento, a condizione, però, che l’importo versato con il metodo previsionale in relazione agli acconti per l’anno 2020 dell’Irpef, Ires e Irap non sia inferiore all’80% della somma che sarebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione al periodo di imposta 2020.
La consegna e la trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020
L’art. 22 del DL prevede il rinvio del termine per la consegna delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo ai sostituiti al 30 aprile il termine. Inoltre, non si applicano sanzioni nell’ipotesi di tardiva trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate purché la stessa avvenga entro il 30 aprile.
La proroga di validità del DURF
L’art. 23 del DL prevede che i certificati attestanti i requisiti di regolarità fiscale per la disapplicazione della disciplina recata dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 emessi dall’Agenzia delle Entrate entro il mese di febbraio conserveranno la loro validità fino al 30 giugno 2020. La disposizione è finalizzata ad evitare accessi da parte dei contribuenti agli uffici dell’Agenzia.
Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
L’art. 26 del DL prevede che nel caso in cui l’ammontare dell’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno sia di importo inferiore a 250 euro, si dispone che il versamento potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre dell’anno. Qualora l’importo complessivo da versare resti inferiore a 250 euro anche nel secondo trimestre, il versamento dell’imposta relativa al primo e secondo trimestre potrà essere effettuato nei termini previsti per il versamento del terzo trimestre.