Con la delibera n. 293 del 23 luglio 2025, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha acceso i riflettori sulla gestione di un canile comunale, evidenziando proroghe illegittime, affidamenti diretti non motivati e gravi criticità strutturali e igienico-sanitarie. La vigilanza dell’Autorità ha riguardato i servizi di assistenza, custodia, alimentazione e registrazione dei cani randagi, nonché il servizio di guardiania della struttura.
Secondo Anac, tra il 2008 e il 2025 il Comune ha fatto ricorso, in maniera sistematica, ad affidamenti diretti alla stessa cooperativa, senza rispettare i presupposti normativi previsti e senza fornire adeguata motivazione. L’Autorità ha sottolineato che già dall’affidamento originario del 2007 erano emerse gravi criticità infrastrutturali e impiantistiche, che hanno condizionato le scelte dell’Amministrazione. Ne è derivato un ricorso continuativo a soluzioni temporanee – proroghe e affidamenti diretti – che hanno di fatto escluso ogni confronto concorrenziale. Il risultato: per quasi 17 anni si è consolidata una gestione in contrasto con i principi di evidenza pubblica, libera concorrenza, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
L’istruttoria ha rilevato, inoltre, l’assenza di criteri chiari per la determinazione del valore degli affidamenti; il corrispettivo riconosciuto – 1,50 euro al giorno per ciascun cane ospitato – non risulta sostenuto da motivazioni analitiche né da documentazione che ne attesti la congruità. Secondo Anac, tale importo non appare proporzionato né idoneo a garantire la corretta esecuzione di tutte le prestazioni previste, con possibili ripercussioni anche sulla tutela del benessere animale.
Nella delibera, Anac richiama il principio inderogabile sancito dalla normativa: in assenza di specifiche previsioni di legge conformi al diritto europeo, i contratti pubblici non possono essere prorogati. Una volta scaduto il contratto, l’amministrazione che intenda avvalersi ancora di quel servizio deve bandire una nuova gara pubblica. La proroga, infatti, equivale a un affidamento senza gara, in violazione dei principi di concorrenza e parità di trattamento. Infine, l’Autorità ha ricordato che ogni affidamento di servizi deve essere preceduto da una fase di progettazione, predisposta dalla stazione appaltante, che definisca le caratteristiche del servizio richiesto e contenga tutte le valutazioni tecniche ed economiche, compresi i criteri utilizzati per determinare la base d’asta.
La redazione PERK SOLUTION