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Fondo Garanzia Debiti Commerciali si libera nell’esercizio immediatamente successivo

«Il secondo periodo del co. 863 dell’art. 1 della l. n. 145/2018, per effetto delle modifiche ad esso apportate dall’articolo 38-bis della l. n. 58/2019, va interpretato nel senso che il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato, in sede di rendiconto, nell’esercizio immediatamente successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del co. 859 del medesimo art. 1». È questo il principio di diritto espresso dalla Corte dei conti, Sez. Autonomie, deliberazione n. 20/SEZAUT/2025/QMIG, pronunciandosi sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per le Marche con deliberazione n. 92/2025/QMIG.

In sostanza, le risorse accantonate al FGDC nell’esercizio T, eventualmente sommate a quelle già accantonate nel corso degli esercizi precedenti, potranno essere liberate nell’esercizio T+1, a condizione che, al 31 dicembre dell’anno T, siano stati rispettati i requisiti relativi ai tempi di pagamento e alla riduzione dello stock di debito commerciale. La previsione per cui l’accantonamento può essere liberato nell’esercizio successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dalla norma è motivata dalla circostanza che «solo a fine anno, con la chiusura dell’esercizio, l’Ente dispone di dati certi e definitivi per il calcolo dell’indicatore di ritardo annuale di pagamento relativo alle fatture scadute nell’anno» (Corte conti, Sez. contr. Piemonte, del. n. 12/2023/PRSE; Corte conti, Sez. contr. Lombardia, del. n. 265/2024/PRSE; Corte conti, Sez. contr. Abruzzo, del. n. 288/2023/PRSE; Corte conti, Sez. contr. Veneto, del. n.  9/2025/PRSP).

La Sezione delle autonomie ritiene di propendere per l’interpretazione strettamente aderente al dato letterale del co. 863, nel senso che il Fondo vada liberato nell’esercizio immediatamente successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di legge. Ciò in quanto appare eccessivamente afflittiva, e financo lesiva del principio autonomistico, l’interpretazione restrittiva secondo cui l’inciso “il fondo è liberato nell’esercizio successivo”, contenuto nell’art. 1, co. 863, l. n. 145/2018, deve essere inteso come “nella contabilità dell’esercizio successivo”, ossia nel risultato di amministrazione dell’esercizio successivo, «in ossequio al principio di continuità dei bilanci».

 

La redazione PERK SOLUTION

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