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Finanza di progetto, non è possibile attribuire punteggio zero all’offerta economica

Con il parere di precontenzioso n. 374 del 2025, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 1° ottobre, l’ANAC, intervenendo sulla procedura di gara promossa da un Comune per la concessione in partenariato pubblico-privato (PPP) relativa alla progettazione, costruzione e gestione di un impianto di cremazione comunale, per un importo complessivo di oltre 25 milioni di euro, ha ritenuto non conforme al quadro normativo la clausola della lex specialis che attribuiva un punteggio pari a zero alla componente economica dell’offerta, rendendola irrilevante ai fini dell’aggiudicazione. Una scelta che, secondo ANAC, si pone in contrasto con la natura stessa della finanza di progetto e con gli articoli 185 e 193 del D.Lgs. n. 36/2023 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici).

Nel richiamare l’ente concedente all’annullamento in autotutela del bando e del disciplinare di gara, l’Autorità ha ribadito che nelle procedure di project financing è indispensabile un bilanciamento tra la componente tecnico-qualitativa e quella economico-finanziaria dell’offerta. Pur riconoscendo la discrezionalità dell’amministrazione nel definire il peso del punteggio economico, l’Autorità ha chiarito che tale parametro non può essere nullo, poiché la sostenibilità finanziaria e il trasferimento del rischio operativo costituiscono elementi essenziali del PPP.

L’esclusione totale della componente economica, infatti, non solo svilisce la natura del contratto di concessione, ma vanifica il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, pregiudicando la possibilità di valutare la reale sostenibilità del piano economico-finanziario.

 

La redazione PERK SOLUTION

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