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Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, contributi aggiuntivi per l’anno 2021

È stato pubblicato in G.U. n. 289 del 20-11-2020 il decreto del Ministero dell’Interno dell’11 novembre 2020 che, in applicazione del comma 29-bis dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, assegna per l’anno 2021 contributi aggiuntivi ai comuni per investimenti destinati sia alla realizzazione di nuove opere pubbliche, che per ampliamenti di opere già previste e finanziate, in materia di  efficientamento energetico e sviluppo sostenibile. Il Comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre 2021, sia nel caso di nuovi lavori sia nel caso di ampliamenti di opere già previste e finanziate.
Il monitoraggio delle opere finanziate in base al presente decreto è effettuato attraverso il sistema di «Monitoraggio delle opere pubbliche – MOP» della «banca dati delle pubbliche amministrazioni – BDAP» ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. I comuni beneficiari classificano le opere finanziate sotto la voce: «contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020 – quota 2021» (sezione anagrafica – «Strumento attuativo»), per i contributi riferiti all’esercizio 2021.
L’erogazione del contributo avverrà in due tranche:
• la prima, pari al 50%, previa verifica dell’avvenuto inizio, entro il 15 settembre 2021, dell’esecuzione dei lavori;
• la seconda, per il restante 50%, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Il certificato dovrà essere inviato esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema certificazioni enti locali (Area Certificati TBEL, altri certificati), accessibile dal sito internet del Dipartimento per gli affari interni e territoriali alla pagina https://finanzalocale.interno.it/apps/tbel.php/login/verify.
Nel caso di risparmi derivanti da eventuali ribassi d’asta i relativi importi sono vincolati fino al collaudo, ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 e, successivamente, possono essere utilizzati per ulteriori investimenti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION