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Corte dei Conti: precisazioni sul termine per la presentazione e il deposito dei conti giudiziali degli Enti Locali

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna, con nota n. 1325 del 4 giugno 2025, fornisce precisazione sul termine per la presentazione e il deposito dei conti giudiziali degli enti locali alla competente Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti, tenuto conto di quanto disposto dall’art. 139 del codice di giustizia contabile (D.Lgs. n. 174/2016) e dall’art. 233 del TUEL.

L’art. 139, comma 1 (Presentazione del conto) del codice della giustizia contabile dispone che “Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto
dalla legge, dalla chiusura dell’esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all’amministrazione di appartenenza …”, mentre l’art. 233 del Tuel prevede che “Entro il termine di 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo, il consegnatario di beni e gli altri soggetti di cui all’articolo 93, comma 2, rendono il conto della propria gestione all’ente locale …”.

La Sezione chiarisce che entrambi i termini sono da considerarsi ordinatori. La divergenza temporale tra le due norme si risolve tenendo conto del fatto che il comma 1 dell’art. 139 del Codice della giustizia contabile fa espressamente salvo ogni diverso termine previsto dalla legge. Pertanto, per gli enti locali, prevale il termine di 30 giorni previsto dall’art. 233 TUEL.

Per quanto riguarda il deposito dei conti giudiziali presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti, la Sezione ricorda che l’art. 139, comma 2 del codice di giustizia contabile, introduce la figura del responsabile del procedimento, che, una volta conclusa la fase di verifica o controllo amministrativo, ha l’obbligo di depositare il conto entro 30 giorni dall’approvazione, previa parificazione. Questo termine non è collegato all’approvazione del rendiconto generale dell’ente, ma si applica anche quando il conto sia approvato separatamente, ad esempio con provvedimento dirigenziale, in caso di subentro di un nuovo agente contabile o di cessazione anticipata della gestione (previsione di cui al co. 1 dello stesso articolo art. 139 c.g.c, “…o comunque dalla cessazione della gestione”). In questi casi, sebbene non sia previsto un termine per l’avvio della procedura di parificazione e approvazione del conto, una volta conclusa tale fase il responsabile del procedimento non può trattenere il conto oltre i 30 giorni.

Il rispetto di tale termine è rafforzato dalla previsione sanzionatoria di cui all’art. 141, comma 7, del Codice della giustizia contabile, secondo cui: “…Se risulta che l’agente contabile ha presentato il conto alla propria amministrazione e quest’ultima non lo ha trasmesso e depositato presso la sezione giurisdizionale, il conto è acquisito d’ufficio dal giudice monocratico, che commina la sanzione pecuniaria di cui al comma 6 al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell’articolo 139, comma 2.”. In ogni caso, i conti giudiziali devono confluire nel rendiconto finale, al fine di garantire una corretta e completa ricostruzione contabile che includa tutti gli strumenti contabili o di registrazione finanziaria dell’ente.

 

La redazione PERK SOLUTION

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