Con la sentenza n. 112 depositata il 22 luglio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, del D.lgs. 504/1992, nella parte in cui subordina l’esenzione dall’ICI per l’abitazione principale anche alla dimora abituale dei familiari del contribuente. La decisione interviene su una norma di lunga data, ritenuta ormai in contrasto con i principi di uguaglianza e tutela della famiglia sanciti dalla Costituzione.
L’art. 8, comma 2, del decreto istitutivo dell’ICI prevedeva che l’esenzione per l’abitazione principale spettasse solo se sia il possessore dell’immobile che i suoi familiari vi dimorassero abitualmente. Secondo la Consulta, questa duplicazione soggettiva del requisito della dimora introduceva una disparità di trattamento non giustificata. La Corte ha ribadito che sia l’ICI che l’IMU sono imposte reali: esse colpiscono la ricchezza immobiliare in quanto tale, e non le condizioni personali o familiari del soggetto passivo. L’esenzione per l’abitazione principale – fondata sull’uso abitativo diretto da parte del possessore – non può essere condizionata alla residenza o dimora anche di terzi (i familiari). Nel concreto, la norma contestata penalizzava contribuenti coniugati ma non conviventi, una situazione sempre più comune nella società contemporanea, ad esempio: per ragioni di lavoro (coppie con dimore diverse), per motivi di cura familiare (assistenza a genitori o figli in altre città).
Secondo la Consulta, la disposizione censurata viola l’articolo 3 della Costituzione, per contrasto con il principio di uguaglianza e di ragionevolezza del prelievo tributario, e l’articolo 31, in quanto finisce per penalizzare forme legittime e concrete di vita familiare, che lo Stato dovrebbe invece agevolare.
La redazione PERK SOLUTION