Skip to content

Compensi amministratori delle società pubbliche: inderogabile il limite dell’80% del costo 2013

Con la recente deliberazione n. 320/2025/PAR, la Sezione regionale di controllo per la Lombardia della Corte dei conti è tornata a pronunciarsi in tema di compensi degli amministratori di società a controllo pubblico, confermando la rigidità del vincolo finanziario previsto dall’art. 11, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016 (TUSP), che richiama l’art. 4, comma 4, del d.l. n. 95/2012.

Il parere trae origine da una richiesta di un Comune, che, in assenza dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal comma 6 dell’art. 11 TUSP, ha chiesto se fosse possibile riconoscere all’amministratore unico della società in house Farmacia un compenso superiore all’80% di quello sostenuto nel 2013, in considerazione dell’evoluzione della società e delle accresciute responsabilità gestionali.

La Corte dei conti ha ribadito la linea interpretativa consolidata: in mancanza di una specifica norma derogatoria o del decreto ministeriale attuativo, il limite dell’80% del costo 2013 resta pienamente operativo e non può essere superato neppure in presenza di mutate condizioni organizzative, ampliamento delle attività o incremento delle responsabilità manageriali.

La Sezione ha richiamato un ampio orientamento della giurisprudenza contabile (tra le altre, Sez. reg. contr. Lombardia, n. 19/2024/PAR; Veneto, n. 160/2023/PAR; Liguria, n. 29/2020/PAR), sottolineando che qualsiasi interpretazione flessibile o “creativa” si porrebbe in contrasto con la ratio di contenimento della spesa pubblica e con i principi di coordinamento della finanza pubblica allargata.

Pur riconoscendo l’anacronismo di un parametro fermo al 2013 e la conseguente perdita di proporzionalità rispetto all’attuale configurazione delle società partecipate, la Corte ha rimarcato che solo un intervento del legislatore o l’adozione del decreto ministeriale previsto dal TUSP potranno adeguare il quadro normativo alla realtà economico–organizzativa odierna.

La pronuncia si inserisce in un contesto di crescente attenzione per la coerenza dei limiti retributivi pubblici, anche alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale n. 135/2025, che ha dichiarato l’illegittimità del tetto di 240.000 euro per i dipendenti pubblici, originariamente introdotto a fini emergenziali.
Tuttavia, osserva la Corte dei conti, tale evoluzione non può essere anticipata in via interpretativa, permanendo – sino a nuova disciplina – l’obbligo di rispettare il limite storico dell’80%.

 

La redazione PERK SOLUTION

Condividi:
Per più informazioni... contattaci:

Altri articoli