Imposta di soggiorno, entro il 31 marzo l’invio delle delibere e regolamenti al dipartimento delle finanze

Le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti dell’imposta di soggiorno e del contributo di sbarco devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, affinché il MEF proceda, entro i successivi quindici giorni lavorativi, alla pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it. Tale pubblicazione, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, costituisce condizione di efficacia delle delibere e dei regolamenti relativi a detti tributi; in particolare, gli atti in questione hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione.
I comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e il contributo di sbarco prima dell’anno di imposta 2020 e che non abbiano sinora trasmesso i relativi atti sono tenuti – ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, dell’11 novembre 2020 – ad inserire nel Portale del federalismo fiscale, entro il 31 marzo 2021, le delibere tariffarie e i regolamenti già adottati negli anni precedenti. Tale adempimento è necessario affinché il comune ottenga, da parte dell’Agenzia delle entrate, la disponibilità dei dati – relativi all’annualità 2020 – risultanti dalle comunicazioni all’autorità di pubblica sicurezza effettuate dai gestori di strutture ricettive e dai proprietari o gestori di case e appartamenti. L’inserimento delle delibere tariffarie e dei regolamenti pregressi deve avvenire selezionando dall’apposito menu a tendina lo specifico anno di riferimento, vale a dire l’anno d’imposta di adozione dell’atto medesimo, e solo previa verifica che l’atto non sia stato già trasmesso e pubblicato nel sito internet sito www.finanze.gov.it. Se gli inserimenti degli atti precedenti al 2020 sono effettuati in una data successiva al 31 marzo 2021, l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai comuni esclusivamente i dati a decorrere dall’annualità in cui è avvenuta la pubblicazione dell’atto nel sito www.finanze.gov.it.

 

Nulla la cartella priva delle modalità di calcolo degli interessi

E’ nulla, per difetto di motivazione, la cartella esattoriale in cui non sono specificati i criteri di calcolo degli interessi. In base a tale principio, già esposto dalla Commissione tributaria provinciale in primo grado, la CTR per il Lazio, con sentenza del 16/02/2021, n. 969/10,  ha respinto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e, parimenti, respinto il ricorso per lite temeraria del contribuente trattandosi di materia oggetto di recenti pronunce di Cassazione. Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate Riscossione – eccepita la improcedibilità del ricorso per violazione dei termini della procedura di mediazione- ha dedotto che il calcolo degli interessi è normativamente previsto dall’art. 30 DPR 602/73 e dal Decreto Ministeriale D.M. 28 luglio 2000, sicché gli interessi non devono essere calcolati in seno alla cartella di pagamento. Con ordinanza n. 21851/2018, la Suprema Corte aveva enunciato il principio secondo cui: “La cartella esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato deve essere motivata nella parte in cui venga richiesto per la prima volta il pagamento di crediti diversi da quelli contenuti nell’atto impositivo oggetto del giudizio come quelli afferenti gli interessi per i quali deve essere indicato, pertanto, il criterio di calcolo seguito”.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Sostegni, tariffe e regolamenti Tari al 30 giugno

Il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 c.d. Decreto Sostegni, pubblicato in G.U. n. 70 del 22 marzo 2021, rispetto alla precedente versione bollinata dalla Ragioneria Generale dello Stato, anticipa al 30 giugno (in luogo del 30 settembre) il termine ultimo per l’approvazione da parte dei comuni delle tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva 2021 (art. 30, comma 5). Si prevede, in sostanza, un termine di approvazione delle tariffe e regolamenti TARI disgiunto da quello di approvazione del bilancio di previsione (prorogato al 30 aprile). Le disposizioni si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. Si stabiliscono inoltre modalità applicative in ordine alla facoltà per le utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti secondo quanto già previsto dal d.lgs. n. 116/2020, con relativo obbligo di comunicazione, entro il 31 maggio di ogni anno, al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

RELAZIONE_TECNICA

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno 2021

Il Dipartimento delle Finanze, con comunicato del 23 marzo 20201, fornisce indicazioni operative in merito agli obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie per l’anno 2021.

Imposta municipale propria (IMU)
Le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell’IMU relativi all’anno 2021, in applicazione dell’art. 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno 2020.
Ai fini della pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote, anche per l’anno 2021, il comune è tenuto a inserire nel Portale del federalismo fiscale il testo dell’atto – come stabilito, in via generale, dall’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 – e non il prospetto delle aliquote previsto dall’art. 1, commi 757 e 767, della legge n. 160 del 2019, il cui modello dovrà essere approvato con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 756 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 (si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).

TARI
Le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI relativi all’anno 2021, in virtù dell’art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 affinché il MEF proceda alla successiva pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it entro il 28 ottobre 2021. La pubblicazione entro tale ultimo termine costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano le tariffe e i regolamenti vigenti nell’anno 2020.
La delibera di approvazione del solo piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani non rientra nel novero degli atti che devono essere trasmessi al MEF ai sensi dell’art. 13, commi 15 e 15-ter del D. L. n. 201 del 2011, considerato che la stessa non reca la determinazione delle tariffe dell’entrata tributaria bensì ne costituisce un presupposto. Tuttavia, la pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it della delibera in questione viene comunque effettuata a cura del MEF qualora il comune la trasmetta nell’ottica di assicurare una pubblicità meramente informativa, purché, in tal caso, unitamente al testo dell’atto, venga inserito l’allegato recante il piano economico finanziario (PEF).

Addizionale comunale all’IRPEF
Le delibere di approvazione delle aliquote e i regolamenti dell’addizionale comunale all’IRPEF relativi all’anno 2021, in applicazione del combinato disposto dell’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 1998 e dell’art. 14, comma 8, del D. Lgs. n. 23 del 2011, devono essere trasmessi al MEF, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, entro il termine perentorio del 20 dicembre 2021 ai fini della conseguente pubblicazione con efficacia costitutiva nel sito internet www.finanze.gov.it entro lo stesso 20 dicembre 2021. In caso di mancata pubblicazione entro tale data si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell’anno 2020.
In fase di trasmissione devono essere inseriti, oltre al testo della delibera, i dati da essa risultanti utilizzando, a seconda del sistema di aliquote adottato dal comune, una delle seguenti modalità:
1. aliquota unica senza esenzione;
2. aliquota unica con esenzione;
3. pluralità di aliquote senza esenzione;
4. pluralità di aliquote con esenzione;
5. aliquota unica con esenzioni specifiche;
6. pluralità di aliquote con esenzioni specifiche;
7. gestione casi specifici.
Le modalità di cui ai punti n. 5 e n. 6, introdotte a decorrere dall’anno d’imposta 2021, consentono, in particolare, di inserire le aliquote con lo stesso metodo utilizzato nelle modalità n. 2 e n. 4 (vale a dire sulla base di campi di applicazione predefiniti) e le esenzioni, invece, con lo stesso metodo utilizzato nella modalità n. 7 (vale a dire compilando un campo testuale libero).

Imposta di soggiorno
Le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti dell’imposta di soggiorno e del contributo di sbarco devono essere trasmessi, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, affinché il MEF proceda, entro i successivi quindici giorni lavorativi, alla pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it. Tale pubblicazione, a decorrere dall’anno d’imposta 2020, costituisce condizione di efficacia delle delibere e dei regolamenti relativi a detti tributi; in particolare, gli atti in questione hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione.
I comuni che hanno istituito l’imposta di soggiorno e il contributo di sbarco prima dell’anno di imposta 2020 e che non abbiano sinora trasmesso i relativi atti sono tenuti – ai sensi dell’art. 2, comma 7, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, dell’11 novembre 2020 – ad inserire nel Portale del federalismo fiscale, entro il 31 marzo 2021, le delibere tariffarie e i regolamenti già adottati negli anni precedenti. Tale adempimento è necessario affinché il comune ottenga, da parte dell’Agenzia delle entrate, la disponibilità dei dati – relativi all’annualità 2020 – risultanti dalle comunicazioni all’autorità di pubblica sicurezza effettuate dai gestori di strutture ricettive e dai proprietari o gestori di case e appartamenti. L’inserimento delle delibere tariffarie e dei regolamenti pregressi deve avvenire selezionando dall’apposito menu a tendina lo specifico anno di riferimento, vale a dire l’anno d’imposta di adozione dell’atto medesimo, e solo previa verifica che l’atto non sia stato già trasmesso e pubblicato nel sito internet sito www.finanze.gov.it. Se gli inserimenti degli atti precedenti al 2020 sono effettuati in una data successiva al 31 marzo 2021, l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai comuni esclusivamente i dati a decorrere dall’annualità in cui è avvenuta la pubblicazione dell’atto nel sito www.finanze.gov.it.

Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
I regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it. Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l’obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet www.finanze.gov.it, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle “entrate tributarie dei comuni”.

Rilascio della ricevuta di avvenuta acquisizione del documento
A decorrere dall’anno d’imposta 2021, in tutte le sezioni del servizio “Normativa tributi enti locali” (“Gestione addizionale comunale all’IRPEF”, “Gestione IMU L. 160-19/TARI/IMI/IMIS/IUC” e “Gestione altri tributi comunali”) il buon esito della procedura di inserimento delle delibere e dei regolamenti è attestato da una ricevuta in formato pdf che può essere scaricata dall’utente comunale al termine dell’operazione e resta, in ogni caso, disponibile nella schermata di visualizzazione dei dati inseriti.
Entro le ventiquattro ore successive all’acquisizione del documento, la medesima ricevuta viene altresì trasmessa al comune mediante PEC, utilizzando l’indirizzo che l’utente comunale ha scelto in fase di inserimento a partire da una lista popolata sulla base degli indirizzi PEC presenti su Indice PA.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

TARI: omesso invio dell’avviso di pagamento e obblighi del contribuente

In materia di TARI il contribuente che non abbia ricevuto l’avviso di pagamento è comunque tenuto ad attivarsi al fine di garantire la tempestività del pagamento. Di conseguenza l’omissione dell’invio dell’avviso di pagamento non dispensa il contribuente dal pagamento del tributo alle scadenze previste. A questa conclusione sono giunti i giudici della CTR per la Liguria (sentenza del 14/01/2021 n. 32) che, accogliendo i motivi di appello dell’Ufficio, hanno ribaltato l’esito del giudizio di primo grado. Nel caso di specie i giudici della CTP, basandosi sull’art. 34, comma 3, del regolamento TARI del Comune, avevano, invece, escluso la colpa del contribuente nel mancato versamento del tributo e di conseguenza non lo avevano ritenuto passibile di sanzioni.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Poteri del funzionario della riscossione in sede di esecuzione forzata

Il Dipartimento delle Finanze, con la Risoluzione n. 2/DF del 22 marzo 2021, chiarisce che il funzionario della riscossione legittimato a procedere ad espropriazione forzata, sia che operi per conto dell’agente della riscossione, sia quello nominato dall’ente locale o dal suo soggetto affidatario, possa accettare il pagamento da parte del debitore esecutato, senza incorrere nella violazione della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. In tale ipotesi l’ufficiale della riscossione deve astenersi dal compiere l’esecuzione consentendo al debitore di versare nelle sue mani la somma per cui si procede, con l’incarico di consegnarla al creditore ed evitando, in tal modo, il pignoramento. Non risulterebbe, quindi, violata la norma che vieta l’incasso diretto da parte del soggetto affidatario della riscossione proprio in virtù del fatto che il funzionario in questione, nel quadro della particolare funzione che si trova a svolgere, realizza un’attività non riconducibile al soggetto che lo ha nominato (49 del D.P.R. n. 602/1973). Alle medesime conclusioni si perviene ugualmente nell’ipotesi di esecuzione forzata prevista dall’art. 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, che regola il pignoramento dei crediti del debitore presso terzi, sulla base della considerazione che, non solo, tale disposizione è contenuta nel titolo II del D.P.R. n. 602 del 1973, ma soprattutto, per il fatto che l’affidatario assume il ruolo di ufficiale della riscossione anche nell’ambito di tale procedura speciale.
Per quanto riguarda l’ulteriore problematica, relativa alla possibilità di incasso diretto di somme richieste per l’occupazione del suolo pubblico nelle aree adibite a mercato da parte del funzionario della riscossione o di personale appartenente al soggetto affidatario, il Dipartimento evidenzia che il comma 844 dell’art. 1 della legge 160/2019, dispone espressamente che gli importi dovuti in relazione al canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, siano riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all’art. 5 del codice di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice. Ne consegue che non sussistano margini per addivenire a una diversa interpretazione, avendo il Legislatore effettuato direttamente la scelta circa la modalità di pagamento per tali fattispecie impositive, che in ogni caso esclude l’incasso diretto delle entrate locali da parte dei soggetti affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 446 del 1997, come espressamente ribadito anche dall’art. 1, comma 788 della legge n. 160 del 2019. Una diversa disciplina di tale fattispecie non potrebbe essere realizzata neanche attraverso l’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze concernente le linee guida sull’attività di riscossione previsto dall’art. 1, comma 806 della legge n. 160 del 2019.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Sostegni, bilanci di previsione ad aprile e tariffe e regolamenti TARI al 30 settembre 2021

L’art. 30, comma 4 del DL Sostegni dispone il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 30 aprile 2021. Fino al predetto termine è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del TUEL.
Il comma 5 del medesimo art. 30, limitatamente al 2021 e in deroga all’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 e all’art. 53, comma 16 della legge n. 388/2000, consente ai comuni di approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del PEF del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 settembre, modificando ove necessario i provvedimenti già deliberati. Nel caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del bilancio di previsione, fermo restando il termine del 30 settembre, il comune provvederà ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio in occasione della prima variazione utile. La data del 30 settembre consentirà ai Comuni di adeguarsi alla novità introdotta dal D.Lgs. 116/2020, che esclude dalla tariffa i rifiuti prodotti dalle attività industriali delle imprese e permette alle aziende di “rinunciare” al servizio pubblico per gli altri loro rifiuti, in cambio di una serie di esenzioni. La scelta delle utenze non domestiche di cui all’art. 3, comma 12 del D.lgs. 116/2020, deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva entro il 31 maggio di ogni anno.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Cassazione, pagano l’IMU gli immobili militari adibiti ad alloggi di servizio

La Corte di Cassazione, Sez. V, Sent. 16/02/2021, n. 3974, ha chiarito che sono soggetti al pagamento dell’imposta comunale i fabbricati realizzati su aree urbane all’interno di basi, destinati ad alloggi di servizio dei militari. Nel caso di specie, il Ministero della Difesa propone tre motivi di ricorso avverso la decisione della CTR della Campania, a conferma della prima decisione, che ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificatogli dalla società concessionaria del Comune, per l’imposta comunale annualità 2008, relativo ad immobili siti nello stabilimento militare, adibiti ad abitazione dei militari (alloggi di servizio). La CTR, in particolare, ha ritenuto che l’esenzione Ici di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), spettasse unicamente agli immobili di proprietà dello Stato destinati direttamente ed immediatamente a finalità istituzionali, tale non potendo considerarsi quella abitativa privata dei militari e delle relative famiglie ovvero a finalità di interesse privato, come nel caso di concessione di beni in locazione. La Cassazione, nel confermare la decisione dei giudici tributari e respingere il ricorso del Ministero, evidenzia che le norme introducenti esenzioni, in quanto eccezionali, sono di stretta interpretazione (Cass. n. 6925/2011; n. 381/2006), trattandosi di disposizioni tributarie speciali idonee a prevalere sulla disciplina classificatoria degli immobili di servizio. L’art. 7, comma 1, lett. a), prevede in effetti l’esenzione da Ici degli immobili posseduti (tra gli altri) dallo Stato, ma solo se essi siano “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”. Quest’ultima destinazione presuppone non qualsivoglia impiego dell’immobile per finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all’oggetto istituzionale ed alla funzione o servizio pubblico dell’ente possessore, bensì la sua utilizzazione “diretta ed immediata” per l’assolvimento della finalità d’istituto, tale non potendosi considerare l’affidamento o la concessione del bene al godimento personale e privato di terzi a fronte del pagamento di un canone. (Cass. n. 3268/2019; n. 26453/2017; n. 15025/15; 30731/11; 20850/10, 14094/10, 20577/05 ed altre).
Inoltre, ai fini dell’applicazione della norma fiscale non può dirsi dirimente né che gli immobili stessi siano classificabili ex lege n. 497/78, poi abrogata (Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni), quali infrastrutture militari, né che il canone concessorio così percepito (suddiviso a metà tra Ministero della Difesa e MEF) abbia carattere non di corrispettivo da attività lucrativa, ma essenzialmente di rimborso dei soli costi di manutenzione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARERA, Raccolta dati Tariffa Rifiuti 2021

ARERA, con comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, informa che a partire dal 15 marzo 2021 è aperta agli Enti territorialmente competenti l’edizione 2021 – denominata “PEF 2021” – della raccolta “Tariffa rifiuti”, per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif.
Sono tenuti alla compilazione gli Enti territorialmente competenti di cui all’art. 1 comma 1 dell’Allegato A alla deliberazione 443/2019/R/rif (MTR), ovvero l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente, tra i quali ad esempio il Comune.
L’invio dei dati e delle informazioni, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla sopracitata deliberazione e, in particolare, dall’articolo 6, della deliberazione 443/2019/R/rif, è possibile esclusivamente tramite la raccolta on line e deve essere effettuato, ai sensi dell’articolo3, comma 3.1, della deliberazione 493/2020/R/rif, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento.
Il sistema telematico di raccolta prevede la compilazione di maschere web nonché la possibilità del cosiddetto “caricamento massivo”, utilizzabile nel caso in cui sia necessario trasmettere i dati relativi ad un numero consistente di bacini tariffari. I dati relativi al PEF dell’Ambito tariffario (Appendice 1 del MTR) dovranno essere forniti esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposita modulistica scaricabile all’interno del portale (PEF.xls). Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti o modificati rispetto a quelli messi a disposizione da ARERA nella sezione dedicata. Si precisa che tutti gli Enti territorialmente competenti che abbiano già inviato all’Autorità tramite posta certificata la predisposizione del piano economico-finanziario per l’anno 2021, dovranno comunque provvedere a trasmettere la documentazione inviata tramite il sistema telematico di raccolta.
Si evidenzia che è inoltre disponibile una Guida per la raccolta dati che riporta le istruzioni per la compilazione delle maschere e della modulistica e per la successiva trasmissione dei dati e della documentazione richiesta.

Con riferimento alla verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il 2021, la guida evidenzia che ΣTa-1  è pari:

  • al totale delle entrate tariffarie 2020 così come determinate in applicazione del MTR – ossia escluse le attività esterne al servizio integrato; al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.02/2020 – DRIF e al lordo della componente RCNDTV
    eventualmente valorizzata nel 2020 – nel caso di approvazione delle tariffe all’utenza per il 2020 sulla base di un PEF predisposto, entro il 31 ottobre 2020, in adempimento al MTR (mancato ricorso alla deroga di cui all’articolo 107, comma 5, del decreto legge 18/20, cd. “Cura Italia”);
  • al totale delle entrate tariffarie del 2019, inteso come l’importo articolato all’utenza al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 02/2020-DRIF, (nella relazione di accompagnamento deve essere dettagliati separatamente l’importo articolato
    agli utenti e le suddette detrazioni), nel caso di approvazione, per il 2020, delle tariffe all’utenza già adottate per l’anno 2019, secondo quanto previsto dall’articolo 107, comma 5, del decreto-legge 18/20, cd. “Cura Italia”.
  • In entrambi i casi il valore di ΣTa-1 è determinato a parità di perimetro del servizio integrato rispetto a quello definito dal MTR, ossia con l’esclusione delle attività esterne al servizio integrato.

Nel caso di valorizzazione, nel 2020, della componente di rinvio RCNDTV, è ammesso valorizzare, per il 2021, il coefficiente C192021 ai fini della copertura della rata annuale di recupero della suddetta componente. Il medesimo coefficiente C192021 può essere valorizzato ai fini della copertura delle componenti RCUTV e RCUTF (ove la somma di queste assuma valore positivo).

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riduzione TARI per carenza del servizio di raccolta rifiuti

In materia di TARI, il contribuente ha diritto alla riduzione dell’importo del tributo ove dimostri che l’effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti sia svolto in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari. Alla luce di tale principio, recentemente affermato dalla Suprema Corte nelle pronunce 3265 e 22767 del 2019, la CTR campana, con sentenza del 18/02/2021, n. 1530/19, ha accolto l’appello del contribuente e ritenuto non meritevoli di pregio le motivazioni addotte dall’Ufficio. La Suprema Corte ha più volte ritenuto che alla TARI sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l’hanno preceduta. In tale ottica, come affermato in tema di riduzioni TARSU, «Il diritto alla riduzione presuppone l’accertamento specifico (mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell’immobile, sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4; che consiste nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato: -non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione o di esercizio dell’attività dell’utente; – ovvero, vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso » (v. Cass. n. 3265 e n. 22767 del 2019). Va pertanto ribadito che “In materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o addirittura l’esenzione, costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 22130/2017 e n. 12979/2019).
Nel caso di specie, l’appellante ha dimostrato, attraverso la produzione di attestazioni rilasciate dal Comune, che il servizio non veniva svolto presso la propria abitazione. La circostanza che il Regolamento della IUC del Comune non preveda la riduzione del tributo in detta ipotesi, è irrilevante, in quanto trova applicazione il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con riferimento alla TARSU ed estensibile anche alla TARI, secondo cui “va disapplicato, per contrasto con la disciplina primaria di cui al D.lgs. n. 507 del 1993, il regolamento comunale che escluda o limiti il diritto alla riduzione Tarsu” (ord. n. 2767/2019).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION