Poteri del funzionario della riscossione in sede di esecuzione forzata

Il Dipartimento delle Finanze, con la Risoluzione n. 2/DF del 22 marzo 2021, chiarisce che il funzionario della riscossione legittimato a procedere ad espropriazione forzata, sia che operi per conto dell’agente della riscossione, sia quello nominato dall’ente locale o dal suo soggetto affidatario, possa accettare il pagamento da parte del debitore esecutato, senza incorrere nella violazione della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. In tale ipotesi l’ufficiale della riscossione deve astenersi dal compiere l’esecuzione consentendo al debitore di versare nelle sue mani la somma per cui si procede, con l’incarico di consegnarla al creditore ed evitando, in tal modo, il pignoramento. Non risulterebbe, quindi, violata la norma che vieta l’incasso diretto da parte del soggetto affidatario della riscossione proprio in virtù del fatto che il funzionario in questione, nel quadro della particolare funzione che si trova a svolgere, realizza un’attività non riconducibile al soggetto che lo ha nominato (49 del D.P.R. n. 602/1973). Alle medesime conclusioni si perviene ugualmente nell’ipotesi di esecuzione forzata prevista dall’art. 72-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, che regola il pignoramento dei crediti del debitore presso terzi, sulla base della considerazione che, non solo, tale disposizione è contenuta nel titolo II del D.P.R. n. 602 del 1973, ma soprattutto, per il fatto che l’affidatario assume il ruolo di ufficiale della riscossione anche nell’ambito di tale procedura speciale.
Per quanto riguarda l’ulteriore problematica, relativa alla possibilità di incasso diretto di somme richieste per l’occupazione del suolo pubblico nelle aree adibite a mercato da parte del funzionario della riscossione o di personale appartenente al soggetto affidatario, il Dipartimento evidenzia che il comma 844 dell’art. 1 della legge 160/2019, dispone espressamente che gli importi dovuti in relazione al canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, siano riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all’art. 5 del codice di cui al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice. Ne consegue che non sussistano margini per addivenire a una diversa interpretazione, avendo il Legislatore effettuato direttamente la scelta circa la modalità di pagamento per tali fattispecie impositive, che in ogni caso esclude l’incasso diretto delle entrate locali da parte dei soggetti affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 446 del 1997, come espressamente ribadito anche dall’art. 1, comma 788 della legge n. 160 del 2019. Una diversa disciplina di tale fattispecie non potrebbe essere realizzata neanche attraverso l’emanazione del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze concernente le linee guida sull’attività di riscossione previsto dall’art. 1, comma 806 della legge n. 160 del 2019.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

DL Sostegni, bilanci di previsione ad aprile e tariffe e regolamenti TARI al 30 settembre 2021

L’art. 30, comma 4 del DL Sostegni dispone il differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 30 aprile 2021. Fino al predetto termine è autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 del TUEL.
Il comma 5 del medesimo art. 30, limitatamente al 2021 e in deroga all’art. 1, comma 169 della legge 296/2006 e all’art. 53, comma 16 della legge n. 388/2000, consente ai comuni di approvare le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del PEF del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 settembre, modificando ove necessario i provvedimenti già deliberati. Nel caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del bilancio di previsione, fermo restando il termine del 30 settembre, il comune provvederà ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio in occasione della prima variazione utile. La data del 30 settembre consentirà ai Comuni di adeguarsi alla novità introdotta dal D.Lgs. 116/2020, che esclude dalla tariffa i rifiuti prodotti dalle attività industriali delle imprese e permette alle aziende di “rinunciare” al servizio pubblico per gli altri loro rifiuti, in cambio di una serie di esenzioni. La scelta delle utenze non domestiche di cui all’art. 3, comma 12 del D.lgs. 116/2020, deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva entro il 31 maggio di ogni anno.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Cassazione, pagano l’IMU gli immobili militari adibiti ad alloggi di servizio

La Corte di Cassazione, Sez. V, Sent. 16/02/2021, n. 3974, ha chiarito che sono soggetti al pagamento dell’imposta comunale i fabbricati realizzati su aree urbane all’interno di basi, destinati ad alloggi di servizio dei militari. Nel caso di specie, il Ministero della Difesa propone tre motivi di ricorso avverso la decisione della CTR della Campania, a conferma della prima decisione, che ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento notificatogli dalla società concessionaria del Comune, per l’imposta comunale annualità 2008, relativo ad immobili siti nello stabilimento militare, adibiti ad abitazione dei militari (alloggi di servizio). La CTR, in particolare, ha ritenuto che l’esenzione Ici di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), spettasse unicamente agli immobili di proprietà dello Stato destinati direttamente ed immediatamente a finalità istituzionali, tale non potendo considerarsi quella abitativa privata dei militari e delle relative famiglie ovvero a finalità di interesse privato, come nel caso di concessione di beni in locazione. La Cassazione, nel confermare la decisione dei giudici tributari e respingere il ricorso del Ministero, evidenzia che le norme introducenti esenzioni, in quanto eccezionali, sono di stretta interpretazione (Cass. n. 6925/2011; n. 381/2006), trattandosi di disposizioni tributarie speciali idonee a prevalere sulla disciplina classificatoria degli immobili di servizio. L’art. 7, comma 1, lett. a), prevede in effetti l’esenzione da Ici degli immobili posseduti (tra gli altri) dallo Stato, ma solo se essi siano “destinati esclusivamente ai compiti istituzionali”. Quest’ultima destinazione presuppone non qualsivoglia impiego dell’immobile per finalità latamente ed anche indirettamente riconducibili all’oggetto istituzionale ed alla funzione o servizio pubblico dell’ente possessore, bensì la sua utilizzazione “diretta ed immediata” per l’assolvimento della finalità d’istituto, tale non potendosi considerare l’affidamento o la concessione del bene al godimento personale e privato di terzi a fronte del pagamento di un canone. (Cass. n. 3268/2019; n. 26453/2017; n. 15025/15; 30731/11; 20850/10, 14094/10, 20577/05 ed altre).
Inoltre, ai fini dell’applicazione della norma fiscale non può dirsi dirimente né che gli immobili stessi siano classificabili ex lege n. 497/78, poi abrogata (Autorizzazione di spesa per la costruzione di alloggi di servizio per il personale militare e disciplina delle relative concessioni), quali infrastrutture militari, né che il canone concessorio così percepito (suddiviso a metà tra Ministero della Difesa e MEF) abbia carattere non di corrispettivo da attività lucrativa, ma essenzialmente di rimborso dei soli costi di manutenzione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

ARERA, Raccolta dati Tariffa Rifiuti 2021

ARERA, con comunicato pubblicato sul proprio sito istituzionale, informa che a partire dal 15 marzo 2021 è aperta agli Enti territorialmente competenti l’edizione 2021 – denominata “PEF 2021” – della raccolta “Tariffa rifiuti”, per la trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui all’art. 6 della deliberazione 443/2019/R/rif.
Sono tenuti alla compilazione gli Enti territorialmente competenti di cui all’art. 1 comma 1 dell’Allegato A alla deliberazione 443/2019/R/rif (MTR), ovvero l’Ente di governo dell’Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente, tra i quali ad esempio il Comune.
L’invio dei dati e delle informazioni, che consente ai soggetti interessati di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla sopracitata deliberazione e, in particolare, dall’articolo 6, della deliberazione 443/2019/R/rif, è possibile esclusivamente tramite la raccolta on line e deve essere effettuato, ai sensi dell’articolo3, comma 3.1, della deliberazione 493/2020/R/rif, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento.
Il sistema telematico di raccolta prevede la compilazione di maschere web nonché la possibilità del cosiddetto “caricamento massivo”, utilizzabile nel caso in cui sia necessario trasmettere i dati relativi ad un numero consistente di bacini tariffari. I dati relativi al PEF dell’Ambito tariffario (Appendice 1 del MTR) dovranno essere forniti esclusivamente attraverso la compilazione dell’apposita modulistica scaricabile all’interno del portale (PEF.xls). Non sono ammissibili dati forniti su supporti differenti o modificati rispetto a quelli messi a disposizione da ARERA nella sezione dedicata. Si precisa che tutti gli Enti territorialmente competenti che abbiano già inviato all’Autorità tramite posta certificata la predisposizione del piano economico-finanziario per l’anno 2021, dovranno comunque provvedere a trasmettere la documentazione inviata tramite il sistema telematico di raccolta.
Si evidenzia che è inoltre disponibile una Guida per la raccolta dati che riporta le istruzioni per la compilazione delle maschere e della modulistica e per la successiva trasmissione dei dati e della documentazione richiesta.

Con riferimento alla verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il 2021, la guida evidenzia che ΣTa-1  è pari:

  • al totale delle entrate tariffarie 2020 così come determinate in applicazione del MTR – ossia escluse le attività esterne al servizio integrato; al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.02/2020 – DRIF e al lordo della componente RCNDTV
    eventualmente valorizzata nel 2020 – nel caso di approvazione delle tariffe all’utenza per il 2020 sulla base di un PEF predisposto, entro il 31 ottobre 2020, in adempimento al MTR (mancato ricorso alla deroga di cui all’articolo 107, comma 5, del decreto legge 18/20, cd. “Cura Italia”);
  • al totale delle entrate tariffarie del 2019, inteso come l’importo articolato all’utenza al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 02/2020-DRIF, (nella relazione di accompagnamento deve essere dettagliati separatamente l’importo articolato
    agli utenti e le suddette detrazioni), nel caso di approvazione, per il 2020, delle tariffe all’utenza già adottate per l’anno 2019, secondo quanto previsto dall’articolo 107, comma 5, del decreto-legge 18/20, cd. “Cura Italia”.
  • In entrambi i casi il valore di ΣTa-1 è determinato a parità di perimetro del servizio integrato rispetto a quello definito dal MTR, ossia con l’esclusione delle attività esterne al servizio integrato.

Nel caso di valorizzazione, nel 2020, della componente di rinvio RCNDTV, è ammesso valorizzare, per il 2021, il coefficiente C192021 ai fini della copertura della rata annuale di recupero della suddetta componente. Il medesimo coefficiente C192021 può essere valorizzato ai fini della copertura delle componenti RCUTV e RCUTF (ove la somma di queste assuma valore positivo).

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Riduzione TARI per carenza del servizio di raccolta rifiuti

In materia di TARI, il contribuente ha diritto alla riduzione dell’importo del tributo ove dimostri che l’effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti sia svolto in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari. Alla luce di tale principio, recentemente affermato dalla Suprema Corte nelle pronunce 3265 e 22767 del 2019, la CTR campana, con sentenza del 18/02/2021, n. 1530/19, ha accolto l’appello del contribuente e ritenuto non meritevoli di pregio le motivazioni addotte dall’Ufficio. La Suprema Corte ha più volte ritenuto che alla TARI sono estensibili gli orientamenti di legittimità formatisi per i tributi omologhi che l’hanno preceduta. In tale ottica, come affermato in tema di riduzioni TARSU, «Il diritto alla riduzione presuppone l’accertamento specifico (mirato sul periodo, sulla zona di ubicazione dell’immobile, sulla tipologia dei rifiuti conferiti e, in generale, su ogni altro elemento utile a verificare la ricorrenza in concreto della richiesta riduzione) della effettiva erogazione del servizio di raccolta rifiuti in grave difformità dalle previsioni legislative e regolamentari, il cui onere probatorio grava sul contribuente che invoca la riduzione, il quale deve dimostrare il presupposto della riduzione della Tarsu ai sensi del d.lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4; che consiste nel fatto obiettivo che il servizio di raccolta, istituito ed attivato: -non sia svolto nella zona di residenza o di dimora nell’immobile a disposizione o di esercizio dell’attività dell’utente; – ovvero, vi sia svolto in grave violazione delle prescrizioni del regolamento del servizio di nettezza urbana, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio stesso » (v. Cass. n. 3265 e n. 22767 del 2019). Va pertanto ribadito che “In materia di imposta sui rifiuti (TARI), pur operando il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, grava sul contribuente l’onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o addirittura l’esenzione, costituendo questa un’eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 22130/2017 e n. 12979/2019).
Nel caso di specie, l’appellante ha dimostrato, attraverso la produzione di attestazioni rilasciate dal Comune, che il servizio non veniva svolto presso la propria abitazione. La circostanza che il Regolamento della IUC del Comune non preveda la riduzione del tributo in detta ipotesi, è irrilevante, in quanto trova applicazione il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con riferimento alla TARSU ed estensibile anche alla TARI, secondo cui “va disapplicato, per contrasto con la disciplina primaria di cui al D.lgs. n. 507 del 1993, il regolamento comunale che escluda o limiti il diritto alla riduzione Tarsu” (ord. n. 2767/2019).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Pagamento TARI-TEFA mediante l’utilizzo della piattaforma pagoPA

Con comunicato dell’8 marzo 2020, il Dipartimento delle Finanze, in collaborazione con IFEL e PagoPA s.p.a., fornisce indicazioni sul pagamento TARI-TEFA mediante l’utilizzo della piattaforma pagoPA. a seguito dell’emanazione del D.M. 21 ottobre 2020. Di seguito il testo del comunicato:

Il D. M. 21 ottobre 2020 del Ministero dell’economia e delle finanze ha definito le modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI), della tariffa corrispettiva e del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA) mediante la piattaforma pagoPA,
In considerazione di quanto stabilito da tale provvedimento, PagoPA spa ha introdotto una nuova modalità di pagamento “multi-beneficiario” per il versamento automatico delle somme ai rispettivi Enti impositori – Comuni per la TARI e Province/Città Metropolitane per il TEFA (cfr. monografia e  Specifiche Attuative Nodo Pagamenti PagoPA).
Per l’incasso congiunto delle suddette entrate, quindi, i Comuni, le Città Metropolitane e le Province – tramite i loro Partner tecnologici – e i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), dovranno prevedere un piano di adeguamento delle proprie procedure per l’attuazione delle misure di cui sopra.
Per evitare che gli sviluppi informatici in capo agli Enti creditori e ai PSP comportino ritardi e disservizi nei confronti dell’utenza, considerati i tempi di adeguamento delle procedure informatiche di gestione degli avvisi multi-beneficiario, si ritiene che il pagamento di tali avvisi possa prudentemente avvenire a decorrere dal 1° luglio 2021.
Sono state pertanto individuate alcune prassi che possono agevolare nella corretta gestione degli avvisi di pagamento della TARI e del TEFA per l’anno 2021, senza intralciare il processo di riscossione.  In particolare:
1. In caso di pagamento rateizzato della TARI è possibile prevedere che il TEFA sia incluso nel pagamento dell’ultima rata, o comunque incluso in una rata in scadenza successivamente al 30 giugno p.v. Questa soluzione potrebbe essere adottata anche a regime;
[Esempio]
2. In caso di pagamento in unica soluzione della TARI, sarebbe opportuno posticipare la scadenza del pagamento complessivo a saldo successivamente al 30 giugno 2021 – avendo cura di evidenziare esplicitamente il termine da cui sarà possibile effettuare il pagamento; [Esempio]
3. nel caso in cui sia indispensabile emettere avvisi di pagamento TARI con scadenza in unica soluzione prima del 30 giugno 2021 è possibile emettere un avviso relativo ad un primo acconto (ad es. 80%) e un altro a saldo (con scadenza successiva al 30 giugno 2021), comprensivo dell’intero importo del TEFA. [Esempio]
In considerazione della prima applicazione del D. M. 21 ottobre 2020, tali soluzioni permetteranno:
– agli oltre 400 PSP aderenti a pagoPA, di adeguarsi al nuovo modello di pagamento con Ente multi-beneficiario e di offrire quindi al cittadino la piena multicanalità integrata;
– ai Comuni di adeguare le proprie procedure informatiche, avendo il tempo necessario per procedere con test più accurati;
– alle Province/Città Metropolitane di ricevere l’accredito del TEFA in un’unica soluzione, non frammentata e di adeguare le proprie procedure alle nuove modalità di riversamento e rendicontazione TARI-TEFA, con tempistiche meno stringenti;
– ai Partner tecnologici di supportare adeguatamente gli Enti in questo processo di migrazione.
A fronte di quanto previsto nell’allegato A dello stesso Decreto, agli Enti che al 30 giugno 2021 non saranno ancora stati in grado di sviluppare una soluzione o di adottarne una fornita da un partner tecnologico, oppure adottare una soluzione “in riuso” messa a disposizione da numerose società “in house” regionali, PagoPA spa metterà a disposizione una soluzione in sussidiarietà, che consentirà:
– la generazione degli avvisi pagoPA (analogici/digitali);
– la successiva postalizzazione degli avvisi pagoPA a cura dei singoli Comuni;
– di generare, a richiesta, un’avvisatura digitale tramite App IO.
Gli avvisi pagoPA generati con questa soluzione, consentiranno ai cittadini di effettuare i pagamenti mediante i canali, resi disponibili dai PSP aderenti alla piattaforma, fisici (uffici postali, tabaccai, filiali bancarie, ecc), on line e tramite App IO.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rifiuti urbani, utenze non domestiche fuori perimetro comunale: bozza regolamento e schema delibera

Con l’entrata in vigore del d.lgs. n.116/20, che ha modificato il d.lgs. n.152/06, (Circolare D. Lgs. n. 116/2020) è stata data facoltà alle utenze non domestiche di provvedere in proprio alla gestione dei rifiuti urbani. Tale previsione determina impatti certi per i Comuni sia in termini di organizzazione del servizio che in termini di costi, alla luce del minor gettito connesso alla previsione sopra riportata.
In tal senso, ANCI ha chiesto al Governo Nazionale di rinviare il termine di entrata in vigore degli adempimenti in materia di rifiuti e relativo PEF al 2022, al fine di consentire una gestione più efficace ed ordinata da parte dei Comuni. Tuttavia, allo stato, restano confermati tutti i termini di entrata in vigore delle norme approvate. In tale contesto, diverse Amministrazioni comunali iniziano a ricevere richieste di uscita dal perimetro della gestione del servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche ed hanno rivolto quesiti all’ANCI per definire modalità comuni di approccio a tale novità legislativa.
ANCI Puglia ed AGER hanno condiviso una bozza di regolamento finalizzato ad assicurare omogeneità di approccio e gestione da parte delle Amministrazioni comunali. in allegato la proposta di regolamento elaborata, unitamente ad una bozza di delibera di approvazione dello stesso regolamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Primi orientamenti per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati

ARERA ha pubblicato un documento per la consultazione che illustra gli orientamenti iniziali che l’Autorità medesima intende seguire nella regolazione di alcuni profili di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani, al fine di garantire, a tutela di tutte le categorie di utenti (domestici e non), un adeguato livello qualitativo del servizio a fronte della tariffa corrisposta (OS 9). Il  documento si inquadra nell’ambito del procedimento avviato con la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF (di seguito: deliberazione 226/2018/R/RIF), per l’adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati (di seguito: rifiuti urbani), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (di seguito: legge n. 205/2017). In particolare, l’intervento regolatorio riguarda:
• la qualità contrattuale che, in analogia con gli altri settori regolati, attiene le prestazioni rese dal gestore generalmente su richiesta dell’utente, ossia: le modalità e le procedure per la gestione dei reclami, delle richieste di rettifica e rimborso degli importi erroneamente addebitati, delle richieste di informazioni, la gestione dei punti di contatto con l’utente, il ritiro dei rifiuti ingombranti, la gestione del servizio di riscossione;
• la qualità tecnica delle prestazioni erogate agli utenti con la previsione di obblighi di servizio e standard volti a favorire la continuità nell’erogazione del servizio (limitazione delle interruzioni), la regolarità nell’erogazione del servizio (rispetto del programma dei passaggi della raccolta e dello spazzamento delle strade), la sicurezza (misure volte a limitare e gestire gli effetti dei disservizi o di situazioni di pericolo o disagio per l’ambiente, le persone o le cose).

Principali linee di intervento

  1. Identificazione dei profili di qualità caratteristici dei diversi servizi di igiene urbana,  introduzione dei relativi indicatori di qualità e di standard minimi omogenei sul territorio (nonché del conseguente obbligo di adozione della Carta dei servizi), prevedendo meccanismi di ristoro dell’utenza nel caso di mancato rispetto dei livelli minimi e obblighi di comunicazione e registrazione delle prestazioni.
  2. Individuazione degli standard minimi di qualità dei servizi infrastrutturali per la chiusura del ciclo, unitamente all’introduzione di obblighi di comunicazione e registrazione delle performance.
  3. Definizione di procedure e criteri uniformi volti a contenere la morosità dell’utenza (minimizzando gli oneri a carico dei consumatori in regola con i pagamenti), tenuto conto dell’esigenza di assicurare sia la continuità del servizio sia la copertura dei costi efficienti dello stesso.
  4. Definizione dei contenuti minimi dei contratti di servizio.

Vai alla scheda tecnica

Nota IFEL sulle concessioni di gestione dei servizi di accertamento e riscossione a canone fisso

L’IFEL ha pubblicato una nota di chiarimento relativa alla possibilità di continuare ad affidare la concessione del servizio di accertamento e riscossione delle entrate locali secondo la formula corrispettiva del c.d. “canone fisso”. Con riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 2-bis del DL n. 193/2016, che dispongono il versamento obbligatorio delle entrate comunali sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore, IFEL ha espresso il proprio parere, secondo il quale l’obbligo in questione trova applicazione solo con riferimento alle entrate, di qualsiasi natura, che sono comunque spettanti all’ente locale e quindi destinate ad essere riversate, non operando, invece, per i casi in cui le entrate, pur nella potestà dell’ente, sono destinate ad essere trattenute, per la particolare forma contrattuale, dal soggetto affidatario. Nel caso della concessione del prelievo sulla pubblicità (o di altre fattispecie analoghe) a fronte di un canone fisso annuale, anziché ad aggio o ad altra forma di remunerazione del servizio, l’incasso del concessionario (fatto salvo il versamento del canone fisso dovuto all’ente impositore) non configura le condizioni di maneggio e custodia di denaro pubblico che hanno condotto il Legislatore ad intervenire nel senso di rendere obbligatorio il versamento diretto all’ente impositore, ma si connota piuttosto quale incasso diretto del corrispettivo devoluto contrattualmente al concessionario a fronte dell’attività eseguita in forza della concessione. Secondo IFEL, il divieto posto dall’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 446/1997, ovvero l’esclusione delle attività di incasso diretto dal novero delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate degli enti locali, non può intendersi riferito, a somme di spettanza del concessionario, come quelle relative alle somme del canone unico di cui all’art. 1, comma 816, legge 160/2019 nell’ipotesi di affidamento a “canone fisso” e non ad aggio sul riscosso, perché trattasi di somme non destinate ad essere riversate all’ente locale. Di conseguenza, il divieto posto dall’art. 53 citato va letto in combinato disposto con quanto previsto dall’art. 2-bis del dl n. 193 del 2016 e quindi non può che riferirsi al divieto di incasso diretto delle entrate dei Comuni e degli altri enti locali. Conclusivamente, l’istituto si ritiene che, anche a seguito del mutato quadro normativo, sia salvaguardata la possibilità di affidamento a canone fisso, tipico delle piccole realtà comunali.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

TARI e stabilimenti balneari

In tema di TARI, l’esclusione delle aree che, per la loro natura o il particolare uso cui sono adibite, non possono produrre rifiuti, non è automatica. Esiste, infatti, una presunzione “iuris tantum” di produttività che impone al detentore dell’area di provare le circostanze escludenti che devono, inoltre, essere dedotte nella “denuncia originaria” o nella “denuncia di variazione”. A tale conclusione è pervenuta la CTR Sardegna, Sentenza del 18/01/2021, n. 29/1 rifacendosi anche al recente orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 31460/2019. Nel caso in esame, in assenza di prove documentali da parte del contribuente, a sostegno della propria richiesta, i giudici hanno ritenuto idoneo il criterio adottato dall’ente impositore che ha determinato l’imposta dovuta equiparando l’intera superficie dell’arenile alle restanti infrastrutture fisse dello stabilimento balneare. L’arenile costituisce la principale attrattiva di uno stabilimento bal­neare. ospitando giornalmente la quasi totalità della clientela che vi si trattiene per un numero rilevante di ore consecutive (alcuni, anche l’intera giornata): ed è proprio la presenza di un numero significativo di persone che rende l’arenile produttivo di rifiuti, legittimando il Comune gestore del servizio di raccolta (e di smaltimento) dei rifiuti prodotti anche dall’arenile, a richiedere il pagamento della T.A.R.I. considerandolo quale superficie utile per calcolare la somma dovuta per tale titolo

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION