Invio telematico delibere, il MEF emana il decreto con specifiche tecniche

È stato emanato, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell’interno per l’approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l’invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Il decreto prevede che l’invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie deve avvenire utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui all’Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto, ad eccezione delle delibere relative all’addizionale comunale all’IRPEF, per le quali, fermo restando l’obbligo di trasmissione del testo delle medesime, la pubblicazione sul sito internet continua ad avere ad oggetto i soli dati rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta.
Gli eventuali aggiornamenti delle specifiche tecniche di cui all’Allegato A saranno pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze. Con le medesime modalità sarà pubblicato, all’esito dell’attività di affiancamento agli enti locali effettuata con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e dell’Unione delle Province d’Italia (UPI), il modello del documento che potrà essere trasmesso in alternativa alla delibera.
Il controllo circa il rispetto delle specifiche tecniche viene eseguito dal sistema informatico, con modalità asincrona, in seguito all’inserimento da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane nel Portale dei propri atti deliberativi. La notifica dell’avvenuto inserimento della delibera o del suo testo e della relativa presa in carico ai fini della pubblicazione sul sito internet è inviata all’ente locale a mezzo PEC utilizzando gli indirizzi di cui all’Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale. Inoltre, una ricevuta di presa in carico riepilogativa dei dati caricati viene resa disponibile all’ente locale nel Portale. 3. Il controllo viene completato, tenuto conto del livello dei servizi, entro le 48 ore successive alla data dell’inserimento della delibera o del suo testo e l’esito dello stesso viene comunicato all’ente locale a mezzo PEC.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Regolazione servizio rifiuti, le osservazioni Anci/Ifel al Documento ARERA per la consultazione n.282/2021/R/RIF

ANCI e IFEL hanno pubblicato le osservazioni al documento di consultazione n. 282/2021 di ARERA del 19 luglio e il documento di integrazioni allo stesso del 30 luglio 2021. I documenti contengono l’analisi e le proposte di miglioramento dell’ANCI-IFEL agli orientamenti che l’Autorità ha diffuso e che saranno trasposti a breve in una delibera contenente il MTR-2 per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

I parcheggi a pagamento (strisce blu) pagano la tassa sui rifiuti

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 19739 del 12/7/2021, ritiene legittimo l’assoggettabilità alla tassa sui rifiuti del soggetto che occupi o detenga un’area per la gestione di un parcheggio affidatagli dal Comune in concessione. La Corte ha avuto modo di chiarire come, con riguardo alla T.A.R.S.U., il presupposto impositivo è costituito, ai sensi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1, dal solo fatto oggettivo della occupazione o della detenzione del locale o dell’area scoperta, a qualsiasi uso adibiti, e prescinde, quindi, del tutto dal titolo, di diritto o di fatto, in base al quale l’area o il locale sono occupati o detenuti, con la conseguenza che è dovuta, in linea di principio, la tassa anche dal soggetto che occupi o detenga un’area per la gestione di un parcheggio affidatagli dal Comune in concessione, restando del tutto irrilevante l’eventuale attinenza della gestione stessa alla fase sinallagmatica del rapporto con il Comune (ex multis: Cass., Sez. 5, 23 gennaio 2004, n. 1179; Cass., Sez. 5, 1623 gennaio 2004, n. 1179; Cass., Sez. 5, 16 maggio 2012, n. 7654; Cass., Sez. 5, 25 luglio 2012, n. 13100; Cass., Sez. 5, 13 marzo 2015, n. 5047). Presupposto della Tarsu è, comunque, la produzione di rifiuti che può derivare anche dall’occupazione di suolo pubblico per effetto di convenzione con il Comune, produzione alla cui raccolta e smaltimento sono tenuti a contribuire tutti coloro che occupano aree scoperte, come appunto stabilisce il D.Lgs. n. 507 cit., art. 62, comma 1. (Cass. n. 7916 del 20/04/2016; Cass. n. 19152 del 15/12/2003). Peraltro, pur considerando che il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 2, nell’escludere dall’assoggettamento al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti “per il particolare uso cui sono stabilmente destinati”, chiaramente esige che sia provata dal contribuente non solo la stabile destinazione dell’area ad un determinato uso (quale, nella fattispecie, il parcheggio), ma anche la circostanza che tale uso non comporta produzione di rifiuti (in termini: Cass., Sez. 5, 18 dicembre 2003, n. 19459; Cass., Sez. 5, 1 luglio 2004, n. 12084; Cass., Sez. 5, 13 marzo 2015, n. 5047; Cass., Sez. 5, 1 agosto 2019, n. 18226), la Corte ha precisato che il concessionario deve pagare la tassa per i parcheggi, in quanto i parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, produttive di rifiuti in via presuntiva. La soggezione alla tassa rifiuti trova sufficiente giustificazione nella strumentalità delle aree pubbliche – di cui l’affidataria del servizio ha, comunque, la detenzione, sebbene nell’interesse del Comune, per l’assolvimento dei compiti previsti dal contratto di appalto all’esercizio di un’attività imprenditoriale con finalità lucrativa, cioè alla gestione del parcheggio a pagamento, che è oggettivamente idonea (per l’afflusso quotidiano delle autovetture dei fruitori del servizio) alla produzione di rifiuti.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Esenzioni IMU 2020-2021, la tabella riassuntiva dei provvedimenti normativi

A seguito delle richieste di supporto e chiarimento in ordine alle esenzioni IMU disposte dall’anno 2020 in conseguenza dell’emergenza sanitaria tuttora in corso, l’IFEL ha pubblicato una tabella riassuntiva dei provvedimenti di esenzione che si sono stratificati nel tempo, a partire dal dl 34/2020 (cd. dl “Rilancio”). Lo schema permette di individuare con maggiore chiarezza anche le categorie di soggetti beneficiari delle esenzioni e i requisiti necessari per accedervi.

 

I Rilievi del Dipartimento delle Finanze sull’applicazione dell’IMU

Il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato una raccolta dei principali rilievi formulati nell’ambito dell’attività di esame dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) svolta dal medesimo in virtù della propria legittimazione straordinaria ad agire ex art. 52, comma 4, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446. Tale raccolta, che è stata elaborata, in particolare, sulla base dell’analisi degli atti adottati dai comuni in esito alla riforma dell’IMU recata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, risponde all’esigenza di fornire uno strumento utile, in fase di predisposizione degli atti stessi, affinché l’autonomia regolamentare in materia di IMU venga esercitata nel rispetto dei limiti posti dalla normativa statale. Mediante l’individuazione delle ipotesi più ricorrenti di violazione di detti limiti, si intende, al contempo, nell’ottica di minimizzazione del rischio di contenzioso, favorire la spontanea rimozione in autotutela dei vizi di legittimità da cui siano eventualmente affetti i regolamenti e le delibere già adottate.
Di seguito alcune disposizioni regolamentari approvate dai Comuni oggetto di rilievo da parte del Dipartimento:
• l’assoggettamento delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 (c.d. di lusso) ad una aliquota superiore (0,75 per cento) rispetto a quella massima stabilita dalla legge statale (0,6 per cento);
• l’assimilazione all’abitazione principale dell’immobile di proprietà di cittadini italiani residenti all’estero (fattispecie prevista nel regime previgente);
• la limitazione dell’assimilazione all’abitazione principale alla quota di possesso del coniuge non assegnatario o di suoi parenti entro il secondo grado (in contrasto con il disposto di cui all’art. 1, comma 741, lett. c), n. 4, della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
• l’assimilazione ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa in uso gratuito dal proprietario ai parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli e viceversa), che la utilizzino come abitazione principale;
• l’assimilazione ad abitazioni principali delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP;
• l’assoggettamento ad aliquota dello 0,7 per cento per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Linee di indirizzo ANCI/IFEL-ANACAP sulla rinegoziazione dei contratti per la gestione e la riscossione delle entrate comunali

ANCI/IFEL e ANACAP (Associazione Nazionale Aziende Concessionarie), al fine di prevenire il possibile instaurarsi di un contenzioso tra le società che gestiscono i servizi di accertamento e riscossione delle entrate comunali ed i Comuni affidatari, hanno definito delle linee di indirizzo, al fine di delineare – fermo il rispetto dell’autonomia decisionale degli enti locali – punti di riferimento solidi, ai quali possono conformarsi le parti contrattuali per superare lo squilibrio che la pandemia può aver determinato nello svolgimento dei contratti di gestione. Le straordinarie condizioni imposte dall’emergenza epidemiologica e dai provvedimenti specifici hanno profondamente modificato la gestione delle entrate comunali ponendo gli operatori di fronte a situazioni inedite e alla necessità di intraprendere decisioni difficili. Il documento consente una “rivisitazione o rinegoziazione” dei contratti medesimi, essendo non auspicabile (e per certi aspetti impraticabile) qualsiasi ipotesi di risoluzione generalizzata dei contratti, che – a prescindere da valutazioni di stretto ordine giuridico – produrrebbe grave pregiudizio all’intero sistema della fiscalità locale. La norma di riferimento è l’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, che dà la possibilità di modificare i contratti al seguito al verificarsi di circostanze impreviste e imprevedibili per l’amministrazione aggiudicatrice o per l’ente aggiudicatore. Le linee guida possono costituire, quindi, elementi di supporto ai Comuni ed alle società affidatarie dei servizi in questione, così da impostare un confronto proficuo ed improntato a canoni di correttezza, buona fede e solidarietà, ai fini della salvaguardia della funzione entrate.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rimborso IMU primo semestre 2021 per i Comuni terremotati

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato il DM  del 16 luglio 2021, recante «Anticipazione ai comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, del rimborso dei minori gettiti, riferiti al primo semestre 2021, dell’IMU derivante dall’esenzione per i fabbricati ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016». Le quote saranno attribuite, per un importo di 8.508.412,36 euro, ai 138 comuni individuati nell’allegato A), e per un importo di 151.294,00 euro, ai comuni di Fermo, Monte Urano e Torre San Patrizio, individuati nell’allegato B). L’attribuzione delle somme eventualmente dovute a titolo di conguaglio per l’anno 2021, sarà
disposta con provvedimento successivo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Il proprietario paga l’IMU sull’immobile occupato abusivamente

È tenuto al pagamento dell’IMU il proprietario a cui è stata abusivamente sottratta la disponibilità dell’immobile di sua proprietà. I giudici della CTR per il Lazio, con la sentenza del 8/06/2021 n. 2858 hanno evidenziato che la temporanea perdita del possesso dell’immobile per occupazione abusiva non costituisce una sorta di causa atipica di esenzione dal pagamento dell’IMU. Possessore dell’immobile è colui che esercita il diritto di proprietà o un diritto reale di godimento, configurazione del profilo soggettivo dell’obbligazione tributaria che non si pone in contrasto con la nozione di possesso che si ricava dall’art. 1140 c.c., né è ipotizzabile una ricostruzione della figura del possesso svincolata dalla corrispondenza ad un diritto reale. Nel caso di occupazione abusiva di un immobile la temporanea perdita del possesso da parte del proprietario non interviene a favore di un altro soggetto, a sua volta titolare di un diritto reale di godimento, ma a favore di semplici occupanti, circostanze che non fanno venir meno l’obbligo di versamento dell’IMU.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Paga la tassa rifiuti il gestore di un’attività commerciale all’interno di un edificio scolastico

Il gestore di un bar all’interno di un edificio scolastico è tenuto al pagamento dell’imposta sui rifiuti. La CTR per il Piemonte, con sentenza del 15.06.2021, n. 428/5, ha accolto l’appello promosso dal Comune contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale, in materia di avviso di pagamento per Tassa Raccolta Rifiuti per l’anno d’imposta 2013, che accoglieva il ricorso del gestore ritenendolo fondato perché la tassa relativa ai rifiuti non figurava tra gli oneri posti a carico del gestore aggiudicatario del bando pubblico e per il fatto che l’art. 33-bis del D. L. n. 248/2007 convertito in L. n. 31/2008 prevedeva che detto onere fosse corrisposto dal Ministero della Pubblica Istruzione direttamente ai Comuni.
Secondo i giudici d’appello, la circostanza che nel bando di gara per la gestione del servizio bar e ristoro all’interno delle scuole statali si precisi che l’aggiudicatario sia tenuto al pagamento delle utenze per fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica e del riscaldamento non vuole affatto dire che “altre e diverse obbligazioni in capo all’aggiudicataria” non ve ne siano.
La tassa raccolta rifiuti, il cui soggetto attivo è il Comune, è un’obbligazione estranea al bando di aggiudicazione, ma ciò nonostante è un’obbligazione periodica e cogente in capo all’aggiudicatario.
Spiegano inoltre i giudici che l’esenzione di cui gode il Ministero della Pubblica Istruzione non è in alcun modo estendibile a chi all’interno delle strutture scolastiche svolga attività commerciali, anche se le stesse siano svolte in seguito ad aggiudicazione di gara pubblica. Tale obbligazione tributaria è altresì autonoma o indipendente rispetto all’esenzione dalla tassa locale accordata al Ministero per le scuole statali site nel territorio comunale e non può certo avvantaggiarsene un soggetto giuridico privato e distinto dal Ministero medesimo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Conversione DL Sostegni bis, Esenzione IMU per i proprietari con sfratto bloccato

Esenzione per l’anno 2021 dal versamento dell’imposta municipale propria (IMU) per i proprietari di immobili, concessi in locazione a uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa sino al 30 giugno 2021. È una delle novità contenute nel pacchetto di emendamenti approvati in sede di conversione del Sostegni bis (DL. n. 73/2021) dalla V Commissione bilancio della Camera. L’esenzione si applica anche a beneficio delle persone fisiche titolari di un immobile, concesso in locazione ad uso abitativo, che abbiano ottenuto in proprio favore l’emissione di una convalida di sfratto per morosità successivamente al 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 115 milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, saranno definite le modalità relative al riparto del fondo.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION