Nota IFEL sulla compatibilità tra i poteri regolatori di ARERA e la potestà normativa dei Comuni

Ifel ha pubblicato una nota contenete una disamina delle principali attribuzioni conferite dalla legge ai Comuni e offre una lettura critica dei punti più controversi della delibera n.15/2022 dell’Autorità, che si ritiene necessario vengano armonizzate con i principi di legge ad oggi vigenti. Il contenuto delle deliberazioni finora emanate dall’Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente (ARERA) presenta alcuni punti di contatto controversi tra le attribuzioni concesse dalla legge all’Autorità e i poteri che la Costituzione e la legge ordinaria dello Stato conferiscono ai Comuni, dai quali possono derivare potenziali conflitti relativamente a regolamentazioni non compatibili. Ifel, nel condividere gli obiettivi di fondo dell’intervento di ARERA, sottolinea il rischio di sconnessione della disciplina del finanziamento del servizio, che per i rifiuti è fondata – come è ben noto – su un impianto di natura tributaria ed è, anche nei casi di modello corrispettivo, fortemente ancorata a prescrizioni normative esplicite. Il documento contiene alcune evidenze specifiche di conflitto tra aspetti di rilievo della regolazione ARERA sulla qualità del servizio rifiuti e l’impianto normativo nel quale si colloca la potestà regolamentare sulla gestione delle entrate dei Comuni, elemento essenziale della loro autonomia politico-amministrativa, costituzionalmente
tutelata.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Niente IMU in caso di revoca della concessione demaniale

In tema di IMU, la revoca della concessione demaniale fa venir meno il presupposto impositivo e libera il concessionario dal dovere contributivo, anche se il bene non sia stato restituito e l’attività risulti, di fatto, proseguita. È quanto stabilito dalla CTR per il Lazio, con sentenza del 11.03.2022, n. 1122. L’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 23 del 2011 prevede che “l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall’abitazione principale”. Il successivo art. 9, comma 1, dispone che “Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario”.  Secondo i giudici, il possesso richiesto dalla legge quale presupposto dell’imposta municipale deve corrispondere ad uno di tali diritti; in altri termini, occorre un possesso qualificato.
Nell’impianto normativo è espressamente indicato il soggetto passivo nel caso di concessione di beni demaniali; in tale caso, la legge attribuisce al concessionario l’onere contributivo, nel presupposto che, a seguito dell’atto concessorio, il concessionario acquista il possesso qualificato del bene. In sostanza, il titolo che attribuisce al concessionario la qualifica di possessore qualificato è l’atto di concessione. Ne consegue che la revoca della concessione fa venir meno tale titolo. Tale ricostruzione del meccanismo degli effetti della revoca dell’atto è sostanzialmente conforme alla giurisprudenza di legittimità che, con riferimento alla cessazione degli effetti del contratto di leasing immobiliare, ha affermato che “In tema di Imu, il venir meno del contratto di “leasing” fa venire meno anche la legittima posizione di detentore qualificato in capo all’utilizzatore ancora nel possesso del bene. Con la risoluzione del contratto di “leasing”, infatti, ai fini tributari, non sopravvive alcun effetto contrattuale, in quanto la causa del finanziamento viene meno, non vi è possibilità di riscatto e soprattutto la mera detenzione senza titolo risulta priva di effetti ai fini tributari”. (Cass. civ. Sez. V Ord., 22 luglio 2021, n. 20977).
Con specifico riferimento al presupposto soggettivo, la Suprema Corte ha affermato che “In tema di Imu, nel caso di locazione finanziaria, l’art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 individua nel locatario il soggetto passivo, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo, anche se l’immobile non sia stato restituito”. (Cass. civ. Sez. V, 9 ottobre 2019, n. 25249). La circostanza rappresentata dal Comune della perdurante ed abusiva detenzione del bene da parte dell’ex concessionario non può assumere rilievo ai fini tributari, sebbene resti rilevante per ogni conseguente azione restitutoria e risarcitoria.

 

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Imu: sui limiti dell’esenzione per il nucleo familiare, la Consulta solleva questione di costituzionalità davanti a se stessa

La Corte costituzionale ha esaminato la questione di legittimità sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli sull’esenzione disciplinata nel quinto periodo del secondo comma dell’articolo 13 del Dl 201/2011, convertito nella legge 214/2011 e successivamente modificato. La Commissione censura la disciplina nell’interpretazione della Corte di cassazione, secondo cui l’esenzione dall’imposta municipale unica (IMU) per l’abitazione adibita a dimora principale del nucleo familiare va esclusa qualora uno dei suoi componenti abbia la residenza anagrafica in un immobile ubicato in un altro Comune.
L’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha deciso di sollevare davanti a se stessa la questione di costituzionalità sulla regola generale stabilita dal quarto periodo del medesimo articolo 13. In particolare, la Corte dubita della legittimità costituzionale – in relazione agli articoli 3, 31 e 53 Costituzione – del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell’immobile (com’era nella versione originaria dell’IMU) ma anche del suo nucleo familiare. In tal modo, quest’ultimo potrebbe diventare un elemento di ostacolo all’esenzione per ciascun componente della famiglia che abbia residenza anagrafica ed effettiva dimora abituale in un immobile diverso.
La Corte ha ritenuto che questa questione sia pregiudiziale rispetto a quella sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Napoli. Le motivazioni dell’ordinanza di autorimessione saranno depositate nelle prossime settimane.

Canone unico minimo di 800 euro per le aziende produttrici di energia elettrica

Fra le attività strumentali disciplinate dal comma 831 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019 e che beneficiano del pagamento del canone patrimoniale nella misura minima di 800 euro deve essere ricompresa anche l’attività di produzione di energia elettrica, sulla scorta delle caratteristiche di complementarietà ed esclusività della stessa nell’ambito della filiera del sistema elettrico nazionale. È quanto precisato dal Dipartimento delle Finanza con Risoluzione n. 3/D del 22 marzo 2022, in risposta ad un quesito posto da una Società esercente attività strumentale rispetto a quella di distribuzione dell’energia elettrica.

L’art. 1, commi 816 e seguenti della legge n. 160 del 2019, che ha introdotto, in sostituzione di alcune entrate degli enti locali, e in particolare la TOSAP e il COSAP, il canone unico patrimoniale (CUP), al comma 831 prevede una particolare disciplina relativa alle occupazioni effettuate per l’erogazione di pubblici servizi a rete. La disposizione statuisce che per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, i servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa indicata nello stesso comma. In ogni caso ‘ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. La norma di interpretazione autentica di cui all’art. 5, comma 14-quinquies, lett. b) del D. L. n. 146 del 2021 dispone che il citato comma 831 si interpreta nel senso che per occupazioni permanenti di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete devono intendersi anche quelle effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale. Pertanto, per tali occupazioni il canone annuo è dovuto nella misura minima di 800 euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

TARI ridotta fino al 40 per cento in caso di mancato svolgimento del servizio

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5940 del 23-02-2022 conferma l’orientamento di prassi secondo cui spetta la riduzione della Tari nel caso in cui il servizio di raccolta rifiuti non venga svolto. L’art. 1 comma 656 della L. n. 147 del 2013, statuisce che “La TARI è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.” Ai sensi del successivo comma 657: “Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.”.

In entrambi i casi siamo in presenza di riduzioni cd. tecniche, chiamate a regolare situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio, e quindi dei costi per il suo espletamento, per motivi oggettivi ed a favore di una pluralità indistinta e generalizzata di utenti, i cui presupposti operativi sono dettagliatamente disciplinati dalla legge. La previsione normativa precisa ed incondizionata sia delle condizioni di operatività che di una misura massima della tariffa applicabile, rispettivamente 20% e 40%, graduabile in ribasso, consente di affermare che tali riduzioni siano obbligatorie e che, al verificarsi delle indicate situazioni oggettive che vanno ad incidere sul presupposto impositivo, spettino ope legis, a prescindere cioè da una loro previsione nel regolamento comunale, come si evince del resto dall’utilizzo dell’espressione “la TARI è dovuta”.

Per gli stessi motivi, non essendo collegate alla peculiarità di situazioni soggettive, le stesse vanno riconosciute senza la necessità di una specifica e preventiva domanda che contenga l’indicazione delle condizioni per fruirne, incombendo sul contribuente il solo onere di provarne i presupposti normativi” (Cass. civ. sez. trib. – 22/09/2020, n. 19767, in motivazione). Con particolare riferimento alla riduzione del 40% di cui alla citata L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 657, si è rilevato che “la stessa spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purché tale zona sia di significativa estensione.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Non è consentita l’iscrizione a ruolo delle entrate pubbliche senza titolo esecutivo

La Corte di Cassazione, con Sentenza 04/03/2022, n. 7188, ha stabilito che non è consentita l’iscrizione a ruolo di un’entrata pubblica, ma di natura privatistica, in mancanza di titolo esecutivo. Il diritto dell’amministrazione comunale di procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo, previsto in via generale dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, è subordinato – dall’art. 21 del citato D.Lgs., e ai fini dell’iscrizione a ruolo dell’importo dovuto a titolo di COSAP (anche in caso di abusiva occupazione), stante la sua natura di entrata patrimoniale riconducibile ad una prestazione di tipo privatistico – al conseguimento da parte del Comune, secondo le ordinarie procedure di realizzazione del credito tra privati, di un titolo esecutivo. Se ciò vale per il conseguimento del canone per l’occupazione, ossia per la prestazione principale connessa al mero utilizzo del suolo pubblico, vale a dire la COSAP ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997 e della L. n. 448 del 1998, lo stesso non può non valere anche per una prestazione accessoria alla prima collegata, laddove la pretesa – come nel caso che occupa – consista in realtà nella indennità da abusiva occupazione, prevista dal regolamento comunale. E’ quindi evidente che l’Ente, ai fini del recupero di un siffatto credito mediante riscossione coattiva, deve previamente munirsi di un titolo esecutivo, stante la sua natura privatistica. L’iscrizione a ruolo è subordinata al combinato disposto del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 2 e art. 21, in base al quale, salvo che sia diversamente previsto da particolari disposizioni di legge, le entrate dei Comuni aventi causa in rapporti di diritto privato sono iscritte a ruolo quando risultano da titolo avente efficacia esecutiva.

TARI, potere impositivo del Comune nel perimetro dell’Autorità portuale

La Corte dei conti, Sez. Veneto, con deliberazione n. 21/2022, in risposta ad un quesito di un Comune, ha ribadito che l’istituzione dell’Autorità di sistema portuale non comporta ex se la perdita del potere impositivo dell’amministrazione comunale in tema di TARI. Nel caso di specie, il Comune istante ha formulato due quesiti, ovvero:
a) se l’istituzione dell’Autorità di sistema portuale comporti ex se la perdita del potere impositivo dell’amministrazione comunale in tema di TARI in favore dell’Autorità portuale per le fattispecie i cui presupposti di imposta trovino fondamento all’interno del perimetro di competenza della medesima Autorità;
b) in caso di risposta positiva al quesito sub lett. a) se la perdita del potere impositivo consegua direttamente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 169 del 2016 (e sulla base della perimetrazione offerta dal Piano regolatore del porto anteriore a tale disciplina), ovvero se tale circostanza si verifichi solo a seguito dell’adozione del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema di cui all’art. 1 D.lg.s n. 232 del 2017.
La Sezione rileva come in materia di gestione dei rifiuti assuma rilievo l’art. 198 del d.lgs. n. 152/2006, ai sensi del quale “i comuni concorrono, nell’ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all’articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. Sino all’inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall’Autorità d’ambito ai sensi dell’articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all’articolo 113, comma 5, del TUEL”, mentre per quanto concerne i profili impositivi si rinvia alle disposizioni che regolano la tassa sui rifiuti (TARI), contenute nella legge n. 147/2013.
La disciplina speciale, che coinvolge le competenze delle Autorità di Sistema portuale, è prevista dall’art. 208, comma 14, del d.lgs. n. 152/2006, secondo cui “il controllo e l’autorizzazione delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e di cui al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 di attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti prodotti sulle navi e dalle altre disposizioni previste in materia dalla normativa vigente…”.
Il quadro normativo offerto dal D.Lgs. n. 152/2006 e smi si presenta in sé compiuto con riferimento alle competenze attribuite agli enti territoriali, dal momento che l’art. 177, comma 3, del medesimo decreto legislativo consente deroghe solo in forza di “disposizioni specifiche, particolari o complementari, conformi ai principi di cui alla parte quarta del presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti”. Tali “disposizioni specifiche” sono ravvisabili, per la particolare categoria dei rifiuti prodotti sulle navi, nella disciplina di cui al già citato d.lgs. n. 197/2021, attuativo della direttiva (UE) n. 2019/883.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Niente IMU per i Consorzi di bonifica

Le costruzioni destinate esclusivamente alla bonifica, allo scolo ed alla difesa idraulica del territorio sono esenti da IMU in quanto immobili da inserire nella categoria catastale “E”. È quanto deciso dalla CTR per il Veneto, con Sentenza del 04/11/2021 n. 1337, che l’inserimento degli immobili nella Categoria catastale “E”, seppure sia avvenuta nel 2020, per effetto della Circolare n. 109407 del 5 marzo 2020, porta a ritenere che l’Agenzia delle Entrate abbia rilevato la necessità di un preciso inquadramento degli immobili che in alcuni casi risultavano inquadrati in Categorie diverse da quella che sembra invece fosse quella tipica degli immobili costituenti gli impianti utilizzati dai Consorzi e, in sostanza, la Categoria “E9”, per i quali sarebbe prevista l’esenzione ex lege (V d. art.7, comma l , D. L.gs n.504/92).
L’inserimento nella suddetta Categoria catastale, è operazione che l’Agenzia ha compiuto dopo aver rilevato la permanenza degli immobili in questione in una situazione tipica di quei beni dello Stato che sono al servizio del pubblico e che valgono a soddisfare solo ed esclusivamente un interesse pubblico e, nei confronti di tali beni, sono previsti divieti totali di qualsiasi loro utilizzo per fini diversi da quello pubblico. Una volta rilevata la sussistenza ab origine di una tale situazione, l’Agenzia delle Entrate – D.C. Catasto, ha quindi deliberato l’inserimento degli immobili dei Consorzi di bonifica nei gruppi della corretta Categoria “E”. Tale inserimento, tuttavia, deve considerarsi dotato di efficacia dichiarativa e non costitutiva, nel senso che l’Autorità che ha deciso l’inserimento nella citata Categoria catastale non ha fatto altro che accertare la sussistenza di una determinata situazione, quale già esistente, per cui si è limitata a considerare che tale situazione doveva necessariamente comportare l’inserimento degli immobili in questione nella giusta Categoria catastale, nella quale avrebbero dovuto trovarsi fin da quando i Consorzi sono sorti, ovvero da quando i beni immobili sono stati inseriti nelle varie categorie. Conseguenza di quanto detto sopra è che i beni immobili posseduti dal Consorzio, ente pubblico che svolge funzioni di pubblica utilità, sono inquadrati nella Categoria Catastale “E” e, in quanto tali, sono esenti dal pagamento dell’IMU, al pari degli altri beni che sono inseriti nella stessa Categoria Catastale e che, in virtù del dettato dell’art. 7, comma l ,lett. B) del D. L.gs n.504/1992, sono esentati dal pagamento dell’IMU.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Cassazione, paga l’IMU il proprietario dell’immobile occupato abusivamente da altri soggetti

Con ordinanza 2966/2022 del 1° febbraio, la Corte di Cassazione ha ribadito che l’IMU deve essere versata da parte del soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale, anche se il bene è occupato abusivamente da soggetti terzi. Secondo quanto stabilito dall’art. 9 del D.lgs. n. 23/2011, applicabile ratione temporis alla presente controversia «soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinate, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l’attività di impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, …per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto».
Dalla lettura di tale disposizione si evince con chiarezza che il concetto di possesso quale presupposto impositivo del tributo, ai sensi dell’art 8 comma 2 del decreto citato, è riferito al potere di fatto sulla cosa che trova corrispondenza nella titolarità del diritto di proprietà o degli altri diritti reali di godimento indicati dalla norma in coerenza con la natura patrimoniale dell’imposta che prescinde dalla redditività del bene sottoposto a tassazione. Proprio facendo leva sulla natura reale e patrimoniale dell’imposta la Corte ha ripetutamente riconosciuto la legittimazione passiva in capo al proprietario del cespite sottoposto a procedura ablatoria allorché vi sia stata occupazione temporanea d’urgenza da parte della P.A., finché non sia intervenuto il decreto di esproprio.

Su tali presupposti è stato così affermato che “in tema di ICI, nel caso di comproprietà dell’immobile, l’imposta è dovuta dal comproprietario nei limiti della sua quota, senza che possa assumere alcun rilievo l’eventuale esercizio, da parte sua, di poteri gestori e di amministrazione dell’intero immobile, atteso che il D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 3, comma 1, riferiscono il possesso, quale presupposto del tributo, alla titolarità del diritto di proprietà del cespite, prescindendo completamente, nella configurazione dell’elemento oggettivo dello stesso presupposto, dalla fruttuosità, o non, del bene” (vedi Cass. n. 6064 del 2017), o si è giustificato la ritenuta persistenza del possesso quale presupposto impositivo, allorchè vi sia stata occupazione temporanea d’urgenza da parte della P.A., finchè non sia intervenuto il decreto di esproprio”.
Tali principi, d’altra parte, trovano conferma in altro indirizzo giurisprudenziale formatosi a proposito dell’IMU, allorché si è ritenuto che in tema di “leasing”, tenendo conto del disposto dell’art. 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell’IMU, nell’ipotesi di risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore, in quanto ad assumere rilevanza ai fini impositivi non è la detenzione materiale del bene da parte di quest’ultimo, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata – cfr. Cass. n. 25249/2019.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

MEF, Adeguamento disciplina addizionale regionale all’IRPEF

Con la risoluzione n. 2/DF del 1° febbraio 2022, il Dipartimento delle Finanze chiarisce che Regioni e Province autonome debbono adeguare la disciplina addizionale regionale IRPEF applicabile dall’anno di imposta 2022 al nuovo quadro normativo statale, attraverso un’apposita legge che dovrà essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione o della Provincia autonoma entro il termine del 31 marzo 2022.
La legge n. 234/2021 reca alcune disposizioni (art. 1, commi 5 e 6) in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche conseguenti alla riformulazione dell’art. 11, comma 1, TUIR, effettuata dall’art. 1, comma 2, lettera a) della stessa legge di Bilancio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022.
Dal momento che l’addizionale regionale, come dispone l’art. 50, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, “è determinata applicando l’aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta”, la nuova articolazione degli scaglioni stabiliti per l’IRPEF produce effetti anche ai fini del calcolo del tributo regionale.
A tal proposito il legislatore ha dettato un principio di carattere generale, racchiuso nel comma 4 dell’art. 6 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, in base al quale per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, cui il sistema medesimo è informato, “le regioni possono stabilire aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale per l’IRPEF”.
In tale cornice normativa si inserisce il comma 5 dell’art. 1, della legge n. 234 del 2021, che proprio al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale all’IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell’IRPEF stabilita dal comma 2 dello stesso articolo, dispone che “il termine di cui all’art. 50, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l’anno d’imposta 2022, è differito al 31 marzo 2022”.
Le Regioni che intendano mantenere l’applicazione dell’aliquota unica dell’addizionale non sono tenute ad assolvere agli adempimenti prescritti dalla legge n. 234 del 2021 e possono già procedere all’inserimento dei dati rilevanti per la determinazione del tributo nell’applicazione disponibile nell’Area riservata del Portale del Federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it., fermo restando che anche in questo caso resta valido il termine del 13 maggio 2022.
Diversa è l’ipotesi in cui l’ente territoriale abbia modificato la disciplina dell’addizionale regionale all’IRPEF con propria legge approvata entro il 31 dicembre 2021. Ed invero, in questa specifica fattispecie, qualsiasi modifica sul tributo risulta essere stata disposta sulla base dell’articolazione degli scaglioni dell’IRPEF vigenti prima della rimodulazione operata dall’art. 1, comma 2, lettera a) della legge di bilancio. È pertanto evidente che nel caso di specie la disciplina dell’addizionale regionale per l’anno 2022 al momento dell’entrata in vigore della legge regionale non risulta compatibile con le disposizioni sopravvenute in materia di IRPEF applicabili dal 1° gennaio 2022, con la conseguenza che si rende indispensabile da parte della Regione e delle Province autonome approvare una nuova legge che disponga l’articolazione delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF in linea con i nuovi scaglioni di reddito dell’IRPEF.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION