Trattamento IVA applicabile al contributo erogato a sostegno di una riduzione tariffaria per il servizio di gestione dei rifiuti

Il contributo riconosciuto dal Comune al gestore a titolo di indennizzo stimato a copertura delle riduzioni tariffarie applicate dall’Ente a seguito dei provvedimenti normativi adottati al fine di contrastare l’emergenza da COVID-19 deve essere fatturato dal gestore in regime di split payment. È quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la Risposta n. 402/2021. Secondo l’Agenzia, il contributo si configura quale sovvenzione direttamente connessa con il prezzo della prestazione di servizi a cui è tenuta lo stesso gestore, destinata a coprire, totalmente o parzialmente, la riduzione decisa dal Comune. Detta sovvenzione, infatti, è destinata a coprire, in tutto o in parte, la perdita che il gestore si troverebbe a fronteggiare in relazione alla riduzione della tariffa deliberata dal Comune per agevolare determinate categorie di utenze che, per l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione epidemiologica, hanno visto sospesa la propria attività (con la conseguente riduzione nella produzione di rifiuti). Da quanto evidenziato nella delibera comunale, il gestore sarà tenuto ad indicare nella bolletta l’importo della riduzione accompagnandola con la dicitura ” sostegno comunale per riduzione tariffaria COVID-19″evidenziando, in tal modo, che la sovvenzione è destinata a coprire l’entità della riduzione e, dunque, che la stessa è direttamente connessa al prezzo dell’operazione in questione. La stessa sovvenzione viene, infatti, erogata direttamente al gestore tenuto a fornire la prestazione di servizi contrattualmente individuata, ossia la gestione dei rifiuti urbani e assimilati. In tale contesto, dunque, si ravvisa un rapporto sinallagmatico tra la sovvenzione-contributo e la prestazione di servizi di gestione dei rifiuti. Ne consegue che la sovvenzione deliberata e versata dal Comune al gestore rientra nella base imponibile dell’operazione che il gestore è tenuto a svolgere, ai sensi delle citate disposizioni della Direttiva n. 112/2006/CE e dell’articolo 13 del d.P.R. n. 633 del 1972, in quanto rappresenta un’integrazione sovvenzione direttamente connessa con il corrispettivo concordato in sede contrattuale con lo stesso Comune. Nella sostanza il rapporto sinallagmatico intercorre tra il Comune (nella veste di committente) e il gestore (quale prestatore) e, quindi, il medesimo contributo di cui risulta beneficiario il gestore, seppur ispirato a finalità di carattere straordinarie dovute all’emergenza COVID-19 per compensare la riduzione delle tariffe concordate a favore di determinate utenze, risulta correlato alla specifica prestazione a cui è tenuto e obbligato contrattualmente lo stesso gestore nei confronti del Comune committente.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Fatturazione elettronica con operatori di San Marino, al via la fase transitoria

Con comunicato del 26 maggio u.s. il Ministero dell’economia e delle finanze ha reso noto lo scambio di lettere fra il ministro italiano dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il segretario di Stato Finanze e Bilancio di San Marino, Marco Gatti, con il quale viene superato il precedente scambio di lettere del 1993, introducendo nelle operazioni commerciali fra i due Paesi le più recenti modalità di fatturazione elettronica. Lo scambio di lettere, avvenuto oggi al Ministero dell’Economia e delle Finanze in occasione di un colloquio sui principali temi di interesse e collaborazione bilaterale, rappresenta un ulteriore tassello del consolidato rapporto fra Italia e San Marino. Nel dettaglio, dal primo ottobre prenderà il via un periodo transitorio che terminerà il 30 giugno 2022, durante il quale gli operatori sammarinesi e quelli italiani potranno optare per la fatturazione elettronica in luogo di quella cartacea. In particolare, gli operatori dei due Paesi potranno emettere fatture elettroniche su un sistema unico transfrontaliero. Il sistema entrerà a regime dal primo luglio 2022.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Regole tecniche relative alla gestione delle fatture europee

L’Agenzia delle entrate, nel ruolo di gestore del Sistema di Interscambio, ha pubblicato l’aggiornamento (versione 2.0) delle “Regole tecniche relative alla gestione delle fatture di cui all’art. 3, comma 1, d.lgs. 148/2018” conformi allo standard europeo nell’ambito degli appalti pubblici, in vigore dal prossimo 1° luglio 2021.
Il D.lgs. n.148/2018 ha recepito la Direttiva europea 55/2014, la quale prevede che le amministrazioni aggiudicatrici ricevano ed elaborino fatture elettroniche conformemente allo standard europeo sulla fatturazione elettronica nell’ambito degli appalti pubblici (a decorrere dal 18 aprile 2019 per le centrali di committenza del governo centrale e dal 18 aprile 2020 per tutte le centrali di committenza senza distinzione).
Il decreto recepisce le regole tecniche dello standard europeo EN16931, previste dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione, e le integra con la disciplina tecnica nazionale.
Il Sistema di Interscambio supporta il formato europeo e fornisce un servizio di traduzione che consente alle stazioni appaltanti (ed enti aggiudicatori) di ricevere le fatture europee insieme alla loro traduzione nel formato nazionale FatturaPA, attraverso i canali di trasmissione già in uso, in modo totalmente trasparente.
L’aggiornamento delle suddette Regole tecniche introduce gli elementi per gestire secondo lo standard europeo alcune informazioni specifiche del contesto fiscale italiano come: split-payment, imposta di bollo, ritenuta d’acconto, cassa previdenziale.
Le nuove Regole tecniche sono il frutto del lavoro del gruppo di lavoro partecipato da Agenzia delle entrate, MEF Dipartimento Finance e AgID con la collaborazione di UNINFO che grazie alla Commissione tecnica UNI 522 “eBusiness e servizi finanziari” ha raccolto i contributi di operatori pubblici e di mercato.

 

Autore: La redazione PERKS SOLUTION

Agenzia delle entrate, le novità contenute nel DL Sostegni bis

L’Agenzia delle entrate-Riscossione illustra le novità del “Decreto Sostegni-bis (DL n. 73/2021) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 25 maggio 2021, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. DI seguito le misure già introdotte dai precedenti provvedimenti normativi, aggiornate con le novità del “Decreto Sostegni-bis”.

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento
Differimento al 30 giugno 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 (*) al 30 giugno 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 luglio 2021 (il pagamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 agosto in quanto la scadenza fissata dal DL 73/2021 coincide con il sabato).
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti
Sospensione fino al 30 giugno 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Sono altresì sospesi fino al 30 giugno gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° luglio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5.000,00
Sospensione dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/5/2020 (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020), se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973.
Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

Per conoscere tutti i provvedimenti normativi ancora vigenti in materia di riscossione introdotti nel periodo di emergenza COVID-19, consulta il Vademecum e le FAQ.

 

 

Niente IVA sui contributi pubblici erogati ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990

L’agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 375/2021, chiarisce che il contributo concesso da un Comune ad una cooperativa, per l’attuazione di un progetto ex art. 12, L. 241/1990, non è soggetto a IVA. La Cooperativa sociale istante riferisce di operare nell’ambito dei servizi socio-assistenziali, educativi e riabilitativi per conto di privati ed enti pubblici e di essere partner del Comune  per la realizzazione di un progetto finanziato a valere sul Fondo europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI). A seguito di indizione di un avviso pubblico ex articolo 12 della legge 241/1990, la Cooperativa rappresenta di dover ricevere dal Comune parte dei finanziamenti per il regolare svolgimento delle attività assegnategli rivolte a soggetti bisognosi e a tal fine chiede chiarimenti sul corretto trattamento IVA di tali somme. L’Agenzia ricorda che il trattamento ai fini IVA delle somme erogate da enti pubblici è stato oggetto di chiarimenti nella circolare n. 34/E del 2013, con la quale è stato precisato che è necessario valutare caso per caso il concreto assetto degli interessi delle parti, come regolato dall’accordo/provvedimento che ne prevede l’erogazione, per stabilire se le somme elargite da pubbliche amministrazioni costituiscano “corrispettivi” per prestazioni di servizi, soggetti a IVA ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del Decreto IVA, quali obbligazioni di dare, fare, non fare o permettere, oppure si configurino come “contributi”, ossia mere movimentazioni di denaro, fuori campo IVA ai sensi dell’articolo 2, terzo comma, lettera a) del medesimo Decreto. Nel caso di specie, le elargizioni appaiono dirette, in sostanza, a finanziare lo svolgimento di un’attività di interesse generale, a beneficio di soggetti meritevoli di attenzione sociale e non a vantaggio diretto ed esclusivo della pubblica amministrazione erogante. Ne consegue che le somme percepite dalla Cooperativa, quale partner co-beneficiario del Comune stesso per la realizzazione del progetto “ABC”, finanziato a valere sul FAMI 2014-2020, devono
ritenersi come mere movimentazioni di denaro e, come tali, escluse dall’ambito applicativo dell’IVA, ai sensi del citato articolo 2, terzo comma, lettera a), del Decreto IVA.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Agenzia Entrate: novità dalla conversione del Decreto Sostegni

L’Agenzia delle entrate sintetizza e spiega le disposizioni già introdotte dai precedenti provvedimenti normativi, aggiornate con le novità del decreto legge 41/2021, c.d. Decreto Sostegni”, convertito con modificazioni in legge n. 69/2021.

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento
Differimento al 30 aprile 2021 del termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 (*) al 30 aprile 2021 che dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 maggio 2021.
(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti
Sospensione fino al 30 aprile 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Sono altresì sospesi fino al 30 aprile gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del Decreto Rilancio (19/5/2020) su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, quindi, a decorrere dal 1° maggio 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e dunque la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Definizione agevolata
Scadenza pagamenti rate 2020
Differimento al 31 luglio 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza nel 2020 relative alla “Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata delle risorse UE”.
Tale termine era stato precedentemente fissato al 1° marzo 2021 dal “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020).
In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020 non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata, se le stesse verranno integralmente corrisposte entro il 31 luglio 2021.
Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Entro il 31 luglio 2021, quindi, dovranno essere corrisposte integralmente:
• le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
• le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2020.

Scadenza pagamenti rate 2021
Differimento al 30 novembre 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate in scadenza nel 2021 relative alla “Rottamazione-ter”, al “Saldo e stralcio” e alla “Definizione agevolata delle risorse UE”.
In particolare, per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2020, da effettuarsi entro il prossimo 31 luglio 2021, il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate in scadenza per l’anno 2021, non determina la perdita dei benefici della Definizione agevolata se le stesse verranno corrisposte entro il 30 novembre 2021.
Per il pagamento entro questo nuovo termine di scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018.
Entro il 30 novembre 2021, quindi, dovranno essere corrisposte integralmente:
• le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio e il 31 luglio 2021;
• le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2021.
Resta confermata la scadenza del 30 novembre 2021 per il pagamento della quarta rata in scadenza nell’anno 2021 della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”.

Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (ex art. 48 bis del DPR n. 602/1973) superiori ad euro 5 mila
Sospensione dall’8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 delle verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).
Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/5/2020 (data di entrata in vigore del DL n. 34/2020), se l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973.
Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del beneficiario.

“Stralcio” dei debiti fino a 5 mila euro
Sono annullati i debiti, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, che, alla data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”, hanno importo residuo fino a 5 mila euro (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni).
Tra i debiti oggetto dello “Stralcio” sono compresi anche quelli eventualmente presenti nei piani di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” di cui all’art. 3 DL n. 119/2018, all’art. 16-bis del DL n. 34/2019 e all’art. 1, commi da 184 a 198, della legge n. 145/2018.
I beneficiari dello “Stralcio” sono:
• le persone fisiche che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro;
• i soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30 mila euro.
Le modalità e le date dell’annullamento dei debiti saranno disposte con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di conversione in legge del “Decreto Sostegni”.
Restano definitivamente acquisite le somme versate anteriormente alla data dell’annullamento.
Fino alla data stabilita dal citato Decreto ministeriale, è sospesa la riscossione di tutti i debiti risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 di importo residuo fino a 5 mila euro, calcolato al 23/03/2021 (data di entrata in vigore del “Decreto Sostegni”), e sono sospesi i relativi termini di prescrizione.
L’annullamento non si applica alle seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:
• debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione;
• debiti derivanti dal recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea ovvero da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
• multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

 

Agenzia delle entrate, indirizzi operativi e linee guida sulla prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale

L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 4/E del 7 maggio 2021, ha definito gli indirizzi operativi e linee guida sulla prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale dei prossimi mesi. In considerazione dell’emergenza epidemiologica e della crisi economica che sta coinvolgendo numerose attività commerciali e imprenditoriali, l’attività di controllo sarà indirizzata, sempre più, verso i contribuenti ad elevata pericolosità fiscale e, in particolare, verso coloro che pongono in essere fenomeni di frode, anche attraverso l’utilizzo indebito di crediti d’imposta (i.e., credito d’imposta per ricerca e sviluppo) e altre agevolazioni, come quelle previste proprio per fronteggiare le conseguenze negative connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (ad esempio, i contributi a fondo perduto, i ristori, etc.). Nell’ambito delle attività rivolte ai servizi ai contribuenti si darà priorità in primo luogo all’erogazione dei rimborsi fiscali a cittadini e imprese, alla gestione dei contributi a fondo perduto, comprese le autotutele, e a consolidare le nuove modalità di interlocuzione e assistenza agli utenti «a distanza», in considerazione del fatto che tali attività contribuiscono anche alla ripresa delle attività economiche, fortemente incise dalle misure di contrasto alla diffusione dei contagi. La strategia del controllo sarà improntata ad una significativa individuazione delle forme più insidiose di frodi ed evasioni rilevanti, abbandonando rilievi di carattere meramente formale, effettuando la selezione delle posizioni da assoggettare a controllo coniugando il principio di equità con quello di proficuità dell’azione amministrativa.
La circolare si articola in tre sezioni nelle quali vengono forniti mirati indirizzi operativi per lo svolgimento delle azioni operative, distinte tra:
– attività di prevenzione e promozione dell’adempimento spontaneo, anche attraverso il ricorso ad istituti volti ad instaurare un’interlocuzione costante e preventiva tra Agenzia e contribuente, che tengano conto delle specificità delle diverse tipologie di soggetti (grandi imprese, anche operanti in ambito internazionale, medie imprese, imprese e lavoratori autonomi, persone fisiche, enti non commerciali);
– attività di controllo fiscale, destinate, in modo specifico, alle diverse macro-tipologie di contribuenti, e finalizzate alla riduzione dei rischi di evasione/elusione attraverso strategie differenziate a seconda delle caratteristiche delle categorie interessate;
– attività che, per loro natura, non sono specificamente riferibili alle suddette macro-tipologie di contribuenti, ma che hanno profili di trasversalità, quali quelle mirate a garantire il presidio dell’attività di interpretazione delle norme tributarie, mediante l’emanazione di circolari, risoluzioni e risposte ad interpelli/consulenze giuridiche, l’attività a rilevanza internazionale, le attività di contrasto alle condotte illecite, le attività intese alla diminuzione della conflittualità nei rapporti con i contribuenti, alla riduzione delle impugnazioni, all’incremento delle vittorie in giudizio e alla riduzione del rischio di evasione da riscossione, le attività relative alle procedure di gestione della crisi di impresa;
– attività relative ai servizi ai contribuenti, quali i servizi di assistenza e informazione all’utenza, la trattazione delle istanze in autotutela sui contributi a fondo perduto, l’erogazione dei rimborsi fiscali, la registrazione di atti e successioni, la ripresa degli invii delle comunicazioni a seguito di controlli automatizzati o formali e di notifica degli avvisi di liquidazione e degli atti di accertamento.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Rimborso IVA sul trasporto pubblico locale

La Direzione Centrale della Finanza locale, con apposito comunicato, informa che il 14 maggio 2021 provvederà alla chiusura della procedura informatica per l’inserimento dei certificati (modello “B”) relativi all’IVA sul trasporto pubblico preventivo anno 2021. Nella stessa data verrà disposta la chiusura della procedura informatica per l’inserimento dei certificati (modello “B1”) concernenti l’IVA sul trasporto pubblico saldo anno 2020.
L’acquisizione dei predetti certificati si rende necessaria per stabilire l’esatto ammontare del contributo da pagare entro il 30 giugno 2021 (modello “B”) nonché del contributo da erogare entro il 30 novembre 2021 (modello “B1”).
A tal riguardo è stato riscontrato che negli ultimi anni le risorse stanziate per tale finalità non sono sufficienti a far fronte alle richieste pervenute, circostanza più volte rappresentata al Ministero dell’economia e delle finanze – Ragioneria Generale dello Stato, al fine di rideterminare le risorse da allocare, all’inizio dell’esercizio finanziario con la legge di bilancio, sul capitolo di spesa pertinente.
Considerato che anche per il corrente esercizio finanziario il MEF non ha tenuto conto di quanto segnalato dalla Direzione Centrale e, preso atto che le richieste di contributo dovrebbero essere nettamente superiori alle risorse attualmente assegnate sul capitolo di spesa, questo almeno si evince dai dati seppur parziali in possesso dell’Ufficio, l’unica possibilità di apportare correttivi è rappresentata dall’emanazione della prossima legge di assestamento al bilancio dello Stato anno 2021.
Vista l’imminente predisposizione degli atti propedeutici per l’emanazione della citata legge di assestamento, la Direzione invita gli enti a voler trasmettere, con assoluta precisione, i dati relativi alla certificazione in questione al fine di formulare una richiesta di variazione, sia in termini di competenza che di cassa, per l’attribuzione di ulteriori risorse.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Tassazione della somma dovuta a titolo di risarcimento danni per abuso dei contratti a tempo determinato

Le somme percepite dal pubblico dipendente a titolo di risarcimento del danno per l’illegittima apposizione del termine di durata al rapporto di lavoro non possono essere sottoposte a tassazione, tenuto conto che il danno risarcibile ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 non sarebbe un danno da mancata conversione del rapporto di lavoro, ma da perdita di chance.  È quanto chiarito dal Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza 28 aprile 2021, n. 3429.
La Sezione ha evidenziato che sul piano tributario, al fine di verificare l’assoggettabilità ad imposizione fiscale delle somme dovute dall’Amministrazione datrice di lavoro in favore del proprio dipendente a titolo risarcitorio, occorre avere riguardo al fatto costitutivo dell’obbligazione risarcitoria. La Corte di cassazione (sez. V, ord., 24 settembre 2019, n. 23717) ha affermato che in tema d’imposte sui redditi di lavoro dipendente, dalla lettura coordinata degli artt. 6, comma 2, e 46, d.P.R. n. 917 del 1986, si ricava che, al fine di poter negare l’assoggettabilità ad IRPEF di una erogazione economica effettuata a favore del prestatore di lavoro da parte del datore di lavoro, è necessario accertare che la stessa non trovi la sua causa nel rapporto di lavoro o che tale erogazione, in base all’interpretazione della concreta volontà manifestata dalle parti, non trovi la fonte della sua obbligatorietà nè in redditi sostituiti, nè nel risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi futuri, cioè successivi alla cessazione od all’interruzione del rapporto di lavoro.
Con particolare riferimento all’indennità riconosciuta al lavoratore pubblico in caso di illecita reiterazione di contratti di lavoro a termine, inoltre, si è rilevato che in materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001 non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli Europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di chance di un’occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell’art. 1223 c.c. (Cass. civ., s.l., ord., 14 gennaio 2021, n. 559).
​​​​​​​Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, pertanto, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto a tempo determinato a tempo indeterminato posto dall’art. 36, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dell’onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, l. 4 novembre 2010, n. 183 (oggi art. 28, l. n. 81 del 2015) e quindi nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell’art. 8, l. 15 luglio 1966, n. 604 (Cass. civ., s.l., ord., 14 dicembre 2020, n. 28423). Ne deriva, pertanto, che, assumendo l’importo corrisposto al lavoratore, per effetto dell’abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato, natura risarcitoria da perdita di chance, come tale estranea ai rapporti di lavoro posti in essere nella legittima impossibilità di procedere alla loro conversione, gli importi riconosciuti dal Giudice del lavoro quale risarcimento del danno ex art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, non sono assoggettabili a tassazione ex art. 6, comma 1, d.P.R. n. 917 del 1986 (Cass. civ., sez. VI, ord., 23 ottobre 2019, n. 27011).

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION

Proroga al 31 maggio 2021 della sospensione delle attività di riscossione e della notifica delle cartelle

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con comunicato n. 88 del 30/4/2021, informa che è in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31 maggio 2021, il termine di sospensione delle attività di riscossione, attualmente fissato al 30 aprile 2021 dall’art. 4 del decreto-legge n. 41/2021 (cd. Decreto Sostegni).
La sospensione, introdotta a partire dall’8 marzo 2020 dall’art. 68 del decreto-legge n.18/2020 (cd. Decreto Cura Italia), riguarda tutti i versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, dagli avvisi di addebito e dagli avvisi di accertamento esecutivi affidati all’Agente della riscossione, nonché l’invio di nuove cartelle e la possibilità per l’Agenzia di avviare procedure cautelari o esecutive di riscossione, come fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti.
Restano sospese, inoltre, le verifiche di inadempienza che le pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre pagamenti di importo superiore a cinquemila euro.

 

Autore: La redazione PERK SOLUTION